Le istruzioni attuative riguardano la maggiorazione contributiva prevista dal dl n. 87/2018 (c.d. decreto dignità, in vigore dal 14 luglio 2018) convertito dalla legge n. 96/2018, che ha riformato la disciplina del contratto a termine con l'obiettivo di rendere meno conveniente il ricorso a questa forma di lavoro. In tale occasione il legislatore ha stabilito la regola secondo la quale, in occasione di ciascun rinnovo di un contratto a termine, anche in forma di somministrazione, a partire dal 14 luglio 2018 (restano esclusi i rinnovi disposti prima di tale data) il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale Naspi dello 0,5% per ciascun rinnovo.
Incremento solo per i rinnovi
L'Inps spiega che la maggiorazione opera esclusivamente nei casi di rinnovo del contratto a termine (mai per la proroga del contratto a termine), anche in regime di somministrazione, cioè quando l'iniziale contratto a termine giunge all'originaria scadenza (anche se successivamente prorogata) e si sottoscrive un ulteriore contratto a termine. Si considera rinnovo, ai fini della maggiorazione, anche quando l'impresa e il lavoratore hanno prima avuto un rapporto a termine e poi procedono a un rapporto di somministrazione (e viceversa). Scatta l'addizionale, peraltro, anche se si modifica la causale originariamente apposta al contratto a termine ancorché l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità.
Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti stipulino un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente prolunghino la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, il contributo addizionale in questione non è dovuto in quanto la fattispecie configura un'ipotesi di proroga e non di rinnovo del contratto. L'incremento del contributo addizionale riguarda ogni tipologia di contratto a termine ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo.
Misura della maggiorazione
Se entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato, oppure in caso di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale versato (1,4%). L'Inps precisa che il rimborso riguarda anche l'eventuale maggiorazione versata, ma solo limitatamente all'ultimo rinnovo del contratto a termine.
Casi di esclusione
Restano esclusi dal pagamento del contributo aggiuntivo le medesime categorie di lavoratori che già godono dell'esenzione dal pagamento del contributo addizionale dell'1,4%. Si tratta, in particolare, degli operai agricoli a tempo determinato nonché delle fattispecie di cui all'articolo 2, co. 29 della legge 92/2012 ossia: 1) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 2) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; 3) apprendisti; 4) lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Sono esenti dal pagamento, invece, solo del contributo aggiuntivo i contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; enti privati di ricerca. Queste fattispecie, spiega l'Inps, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato (1,4%), ma, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, non all’aumento del contributo addizionale (0,5%) con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate. Restano, peraltro, esclusi dall'aumento del contributo addizionale anche i rinnovi dei rapporti di lavoro domestico.
Uniemens
A partire dall'Uniemens del corrente mese di settembre (invio entro il 31 ottobre), i datori di lavoro devono valorizzare importi e informazioni relative ai lavoratori a termine per i quali è dovuta la maggiorazione contributiva, anche per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il mese di agosto 2019 (arretrati). Le aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura di «regolarizzazione», versando la maggiorazione contributiva entro il 16 dicembre.
Documenti: Circolare Inps 121/2019; Circolare Ministero del Lavoro 17/2018