Come si applica l'addizionale dello 0,5% per il rinnovo dei contratti a termine

Valentino Grillo Lunedì, 09 Settembre 2019
Le istruzioni in un documento dell'Inps. L'aumento del contributo addizionale è cumulativo ed interessa ciascun rinnovo stipulato a partire dal 14 luglio 2018.
Rinnovare un contratto a termine, anche in regime di somministrazione, dal 14 luglio 2018 risulta più caro. In occasione di ogni rinnovo il datore di lavoro dovrà pagare, infatti, un contributo aggiuntivo dello 0,5% in aggiunta all'addizionale Naspi dell'1,4% già prevista dalla Legge Fornero di Riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012) per i contratti a termine. Lo rende noto l'Inps nella Circolare numero 121/2019 pubblicata l'altro giorno dall'ente di previdenza.

Le istruzioni attuative riguardano la maggiorazione contributiva prevista dal dl n. 87/2018 (c.d. decreto dignità, in vigore dal 14 luglio 2018) convertito dalla legge n. 96/2018, che ha riformato la disciplina del contratto a termine con l'obiettivo di rendere meno conveniente il ricorso a questa forma di lavoro. In tale occasione il legislatore ha stabilito la regola secondo la quale, in occasione di ciascun rinnovo di un contratto a termine, anche in forma di somministrazione, a partire dal 14 luglio 2018 (restano esclusi i rinnovi disposti prima di tale data) il datore di lavoro è tenuto al versamento di un contributo addizionale Naspi dello 0,5% per ciascun rinnovo.

Incremento solo per i rinnovi

L'Inps spiega che la maggiorazione opera esclusivamente nei casi di rinnovo del contratto a termine (mai per la proroga del contratto a termine), anche in regime di somministrazione, cioè quando l'iniziale contratto a termine giunge all'originaria scadenza (anche se successivamente prorogata) e si sottoscrive un ulteriore contratto a termine. Si considera rinnovo, ai fini della maggiorazione, anche quando l'impresa e il lavoratore hanno prima avuto un rapporto a termine e poi procedono a un rapporto di somministrazione (e viceversa). Scatta l'addizionale, peraltro, anche se si modifica la causale originariamente apposta al contratto a termine ancorché  l’ulteriore contratto segua il precedente senza soluzione di continuità.

Diversamente, nell’ipotesi in cui le parti stipulino un primo contratto privo di causale, perché di durata inferiore a 12 mesi, e successivamente prolunghino la durata del contratto oltre i 12 mesi, indicando per la prima volta una causale, il contributo addizionale in questione non è dovuto in quanto la fattispecie configura un'ipotesi di proroga e non di rinnovo del contratto. L'incremento del contributo addizionale riguarda ogni tipologia di contratto a termine ivi compresi i contratti che regolano il rapporto di lavoro nel settore marittimo.

Misura della maggiorazione

La maggiorazione, spiega l'Inps, si applica in occasione di ciascun rinnovo del contratto a termine, sommandosi al valore dell'addizionale precedente. Per cui l'addizionale cresce proporzionalmente al numero di rinnovi del contratto. Ad esempio se un datore rinnova il contratto tre volte pagherà in occasione del primo rinnovo un'addizionale dell'1,9% (1,4% + 0,5%); al secondo rinnovo un'addizionale del 2,4% (1,9% + 0,5%); al terzo rinnovo, un contributo aggiuntivo del 2,9% (2,4% + 0,5%) e così via. Ai fini del calcolo dell'addizionale non vanno presi in considerazione eventuali rinnovi intervenuti precedentemente al 14 luglio 2018 data di entrata in vigore della disposizione.

Se entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato, oppure in caso di trasformazione del rapporto a termine in contratto a tempo indeterminato, il datore di lavoro ha diritto al rimborso del contributo addizionale versato (1,4%). L'Inps precisa che il rimborso riguarda anche l'eventuale maggiorazione versata, ma solo limitatamente all'ultimo rinnovo del contratto a termine.

Casi di esclusione

Restano esclusi dal pagamento del contributo aggiuntivo le medesime categorie di lavoratori che già godono dell'esenzione dal pagamento del contributo addizionale dell'1,4%. Si tratta, in particolare, degli operai agricoli a tempo determinato nonché delle fattispecie di cui all'articolo 2, co. 29 della legge 92/2012 ossia: 1) lavoratori assunti con contratto a termine in sostituzione di lavoratori assenti; 2) lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. n. 1525/1963; 3) apprendisti; 4) lavoratori dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.

Sono esenti dal pagamento, invece, solo del contributo aggiuntivo i contratti di lavoro a tempo determinato relativi alle assunzioni di lavoratori adibiti a svolgere attività di insegnamento, di ricerca scientifica o tecnologica, di trasferimento di know-how e di supporto, di assistenza tecnica o coordinamento all'innovazione, stipulati da università private, incluse le filiazioni di università straniere; istituti pubblici di ricerca; società pubbliche che promuovono la ricerca e l’innovazione; enti privati di ricerca. Queste fattispecie, spiega l'Inps, rimangono soggette al contributo di finanziamento NASpI, compreso il contributo addizionale dovuto per i lavoratori a tempo determinato (1,4%), ma, per espressa previsione dell’articolo 1, comma 3, del D.L. n. 87/2018, non all’aumento del contributo addizionale (0,5%) con riferimento ai rinnovi dei contratti di lavoro a tempo determinato di lavoratori assegnati a svolgere le attività sopra elencate. Restano, peraltro, esclusi dall'aumento del contributo addizionale anche i rinnovi dei rapporti di lavoro domestico.

Uniemens

A partire dall'Uniemens del corrente mese di settembre (invio entro il 31 ottobre), i datori di lavoro devono valorizzare importi e informazioni relative ai lavoratori a termine per i quali è dovuta la maggiorazione contributiva, anche per il periodo compreso tra il 14 luglio 2018 e il mese di agosto 2019 (arretrati). Le aziende sospese o cessate devono utilizzare la procedura di «regolarizzazione», versando la maggiorazione contributiva entro il 16 dicembre.

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Documenti: Circolare Inps 121/2019; Circolare Ministero del Lavoro 17/2018

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