Cassa Covid, proroga ampia per i contratti a termine

Bernardo Diaz Mercoledì, 09 Giugno 2021

I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro. La deroga riguarda anche i lavoratori non più in forza al 23 marzo 2021.

Le aziende in Cig Covid possono prorogare e rinnovare i rapporti a termine anche ai lavoratori non più in forza al 23 marzo 2021. Lo precisa l'ispettorato nazionale del lavoro nella nota n. 855/2021 a parziale correzione delle indicazioni fornite nella precedente nota n. 762/2021 in cui, invece, aveva spiegato che la deroga potesse riferirsi solo ai lavoratori in forza al 23 marzo, data di entrata in vigore del dl n. 41/2021 (cd. decreto sostegni).

Cassa COVID

I chiarimenti riguardano il perimetro di applicazione dell'articolo 19-bis del dl n. 18/2020 in base al quale i datori di lavoro che fanno ricorso alla Cassa Covid possono, nel medesimo periodo, procedere al rinnovo o alla proroga dei contratti a tempo determinato (anche a scopo di somministrazione) in deroga, tra l'altro, al divieto di stipula di contratti a termine in «unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato» (divieto fissato all'art. 20, comma 1, lett. c, dlgs. n. 81/2015). La violazione di tale disposizione non comporta l'ordinario effetto di trasformare il contratto (prorogato o rinnovato) in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. 

Nella nota n. 762/2021 l'Inl precisava che la deroga va interpretata in senso dinamico comprendendo tutte le disposizioni che disciplinano la Cig Covid prevista agli articoli dal 19 al 22 del dl n. 18/2020 e richiamate dalle successive norme che ne hanno nel tempo prorogato la fruizione (decreto Rilancio; decreto Agosto; decreto Ristori; legge Bilancio 2021 e, infine, decreto Sostegni). Di conseguenza riguardava anche i lavoratori che accedono ai trattamenti di integrazione salariale, se gli stessi sono in forza alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del dl n. 41/2021). Al Ministero era stato, tuttavia, chiesto se con tale indicazione si voglia intendere che il rinnovo possa interessare anche lavoratori già stati assunti a termine "in deroga", in costanza di fruizione di "ammortizzatori COVID" (e in virtù della successione delle leggi menzionate nella nota stessa) e che avevano cessato il rapporto prima del 23 marzo 2021.

La risposta.  Ad integrazione del predetto orientamento l'Inl precisa che la deroga è offerta ai «datori di lavoro» che fanno accesso alla Cig Covid in fase emergenziale, con riferimento quindi a tutti i lavoratori a termine, anche a quelli non più in forza al 23 marzo 2021.

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