Congedo di Maternità, Flessibilità anche per le lavoratrici dello spettacolo

Valerio Damiani Mercoledì, 31 Maggio 2017
Anche alle lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo hanno diritto alla flessibilità riconosciuta dall'articolo 20 del TU in materia di tutela della maternità.
Anche le lavoratrici autonome dello spettacolo iscritte al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (PALS - ex Enpals) hanno diritto alla flessibilità prevista di cui all’art. 20 del Dlgs 151/2001 in materia di fruizione del congedo di maternità/paternità. Lo spiega l'Inps nel messaggio 2214/2017 pubblicato ieri dall'Istituto di previdenza. 

Come è noto, l’assicurazione di maternità, con i connessi obblighi contributivi a carico del datore di lavoro, opera a favore di tutti i lavoratori dello spettacolo iscritti alla gestione PALS, a prescindere dalla natura del relativo rapporto di lavoro (subordinata, parasubordinata o autonoma) e dal tipo di qualifica rivestita (impiegato, operaio, quadro, etc.). Ne consegue che ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni generali di cui al menzionato T.U. maternità/paternità, valide per tutti i lavoratori e le lavoratrici dipendenti. 

Pertanto, posto che alle lavoratrici autonome dello spettacolo si applicano le disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. n. 151/2001 (in deroga a quanto previsto dall’art. 2 comma 1, lett. e) in materia di trattamento economico, l'Inps spiega che non possano non applicarsi anche le disposizioni contenute nel medesimo testo di legge in ordine all’istituto della flessibilità del congedo di maternità di cui all’art. 20 del medesimo T.U., fermo restando il rispetto delle condizioni ivi previste, comprese quelle relative alle certificazioni mediche. La flessibilità di cui all'articolo 20 del predetto testo unico, come noto, riconosce alla lavoratrice, ferma restando la durata complessiva del congedo di maternita', la facolta' di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto (cioè dall'ottavo mese di gravidanza) e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 

Pertanto, a partire dall’8° mese di gravidanza, la lavoratrice ha il diritto/dovere di astenersi dall’attività lavorativa, salvo che la stessa non abbia esercitato l’opzione per la flessibilità, comprovando tempestivamente (cioè sempre entro la fine del 7° mese) con onere a suo carico, ai fini del correlativo diritto all’indennità, che, sulla base delle specifiche certificazioni sanitarie, la prosecuzione dell’attività nell’8° mese è compatibile con l’avanzato stato di gravidanza. L'acquisizione della predetta documentazione è importante, conclude l'Inps, posto che, sotto il profilo del trattamento economico, l’indebita permanenza al lavoro della lavoratrice determinerebbe la perdita del diritto all’indennità per le relative giornate e, in ogni caso, la non computabilità nel periodo post partum delle giornate medesime, secondo quanto disposto dall’art. 22 del DPR n. 1026/1976”  

 

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