Contratti a termine senza limiti per i lavoratori della scuola

Nando Pulvirenti Venerdì, 17 Agosto 2018
Il cambio di rotta nel decreto legge dignità. Salta così il vincolo introdotto dalla Buona Scuola che aveva aggirato la normativa Ue sulla reiterazione dei contratti a termine.
I contratti a termine per la copertura dei posti vacanti e disponibili del personale docente ed amministrativo della scuola tornano liberi. L'articolo 4-bis della legge di conversione del Decreto dignità (legge 96/2018) ha abrogato il comma 131 dell’articolo 1 della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma della Buona Scuola), norma che stabiliva, dal primo settembre 2016, il divieto di superare la durata complessiva di trentasei mesi, anche non continuativi, per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario presso le istituzioni scolastiche ed educative statali. La norma fu poi parzialmente ridimensionata dall’art. 1, co. 375, della legge di bilancio 2017 ( L. 232/2016 ) con il quale il legislatore ha disposto che tale previsione si interpretasse nel senso che i contratti di cui tenere conto per il computo della durata complessiva del servizio già maturato erano quelli sottoscritti a decorrere dal 1° settembre 2016.

L'intervento del 2015, come si ricorderà, fu motivato dall'esigenza di recepire gli effetti della sentenza della Corte di giustizia del 26 novembre 2014 (cosiddetta Sentenza Mascolo); in tale occasione la giurisprudenza comunitaria aveva dichiarato incompatibile con le norme comunitarie l’assenza di qualsiasi limite massimo di durata dei rapporti a termine nella scuola condannando lo stato italiano a risarcire il danno al personale nei confronti del quale l'amministrazione scolastica aveva perpetrato abusi.

Con il comma 131 della legge 107/2015 è stato, quindi, recepito il limite dei 36 mesi, senza accompagnarlo però con misure sufficienti a garantire l’assunzione di quelle migliaia di lavoratori, docenti, educatori e ATA, che al momento dell’approvazione della legge avevano già accumulato anni e anni di precariato alle spalle e che non sono rientrati nel piano straordinario di assunzioni previsto dalla buona scuola. Per questi soggetti lo scatto del vincolo dei 36 mesi avrebbe determinato, di fatto, l'impossibilità di continuare a prestare servizio nella scuola.

L'abolizione del comma 131 ha, quindi, due risvolti pratici: da un lato, accogliendo le richieste delle parti sociali, consente la prosecuzione dei contratti a tempo determinato anche oltre 36 mesi nei confronti di quelle migliaia di docenti nelle graduatorie di istituto e del personale ATA precario evitando, così, di perdere la professionalità acquisita; dall'altro riapre la partita giurisdizionale sull'illegittimità della reiterazione dei contratti precari di durata eccedente i 36 mesi. Sullo sfondo resta la questione di organizzare un piano straordinario di assunzioni che risolva una volta per tutte l'avvicendamento annuale dei posti precari, richiesta che da anni proviene dalle parti sociali.

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