Dimissioni, Niente preavviso per il padre lavoratore dipendente durante il primo anno di vita del bimbo

Bernardo Diaz Lunedì, 02 Novembre 2020
I chiarimenti in una nota dell'Ispettorato del Lavoro. Il padre lavoratore dipendente può dimettersi durante il periodo "coperto" dal divieto di licenziamento a prescindere dalla fruizione del congedo di paternità.
Il padre lavoratore dipendente che si dimetta durante il primo anno di vita del bimbo non deve rispettare il periodo di preavviso ancorché non abbia fruito del congedo di paternità. Lo precisa l'Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota prot. n. 896/2020, pubblicata l'altro giorno in risposta ad alcune richieste di chiarimenti.

Ai servizi ispettivi era stata chiesta l'interpretazione dell'art. 55, comma 1 e 2, del dlgs n. 151/2001 (T.u. maternità) come modificato dal dlgs n. 80/2015 (c.d. "Jobs Act") con particolare riferimento all’obbligo di preavviso in caso di dimissioni del lavoratore padre che non abbia fruito del congedo di paternità durante il periodo "coperto" dal divieto di licenziamento, cioè durante il primo anno di vita del bambino. Il combinato disposto dei commi 1 e 2 del citato articolo 55 lasciavano nel dubbio l'interprete, infatti, se il lavoratore padre che si dimetta nel periodo "coperto", ai sensi dell'art. 54, dal divieto di licenziamento, sia esonerato dall’obbligo di preavviso solo a condizione che abbia fruito del congedo di paternità o, diversamente, se tale condizione debba essere riferita esclusivamente al diritto di fruire della relativa indennità sostitutiva del preavviso.

I chiarimenti

L'Inl spiega che alla luce della nuova formulazione dell'articolo 55 del citato dlgs 151/2001 non appare manifesta una intenzione di modifica della originaria voluntas legis, secondo la quale il diritto di dimettersi senza preavviso non era condizionato dalla fruizione del periodo di congedo, richiesto ai soli fini del diritto a percepire le indennità di legge e contrattuali. In tal senso anche la recente giurisprudenza di merito nella quale si riconosce il diritto del genitore a dimettersi senza preavviso in ragione di un’interpretazione dei primi due commi dell’art. 55 del D.Lgs. n. 151/2001 in senso favorevole alla tutela della paternità (v. Trib. Monza sent. 18 febbraio 2020 n. 107).

L'Ispettorato, pertanto, spiega che il padre lavoratore fruitore del congedo di paternità che si dimetta durante il periodo in cui è vietato il licenziamento, non è tenuto al preavviso e percepisce la relativa indennità sostitutiva. Diversamente, qualora egli non abbia beneficiato del congedo in parola, ha diritto unicamente all’esonero dal preavviso. A tal fine il padre lavoratore dipendente potrà informare il proprio datore di lavoro della situazione familiare anche all'atto di presentazione delle dimissioni per motivare il mancato rispetto del preavviso.

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