Indennizzi Covid, Riesame entro 20 giorni per i bonus previsti dal decreto sostegni bis

Bernardo Diaz Martedì, 19 Ottobre 2021
I chiarimenti in un documento dell'Inps riguardano i lavoratori che hanno presentato domanda per l'indennità onnicomprensiva di 1.600 euro ai sensi decreto sostegni bis. Dentro anche agricoli e pescatori autonomi.

I lavoratori che si sono visti respingere i bonus istituti dal dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. "decreto sostegni bis") potranno presentare istanza di riesame all'Inps entro 20 giorni dalla comunicazione di reiezione della domanda allegando ulteriore documentazione utile per un supplemento di istruttoria. Lo rende noto l'Inps nel messaggio n. 3530/2021 pubblicato ieri dall'Ente di Previdenza.

L'Inps spiega di aver completato la prima fase di gestione delle domande per l'erogazione dell'indennità onnicomprensiva da 1.600€ prevista ai sensi dell'articolo 9 del dl n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020 (Cfr: Circ. Inps 90/2021) a favore dei: 1) lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 2)  lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali; 3) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 4) dei lavoratori in somministrazione appartenetni a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; 5) dei lavoratori intermittenti; 6) dei lavoratori autonomi occasionali; 7) dei lavoratori incaricati alle vendite a domicilio; 8) dei lavoratori dello spettacolo; 9) dei  lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali. 

Inoltre 800 euro sono stati destinati ai lavoratori agricoli a tempo determinato con almeno 50 giornate di lavoro effettivo agricolo nell'anno 2020 e 950 euro in favore dei pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative.

In particolare l'Ente informa di aver messo a disposizione degli utenti le motivazioni del rigetto delle istanze, consultabili nella sezione del sito INPS denominata Servizio “Indennità Covid (decreto sostegni bis)”, alla voce “Esiti”, sia da parte del Patronato con proprie credenziali sia da parte del cittadino. Nel citato documento sono, quindi, riportate tutte le motivazioni di rigetto, estremamente eterogenee, che gli utenti potranno visualizzare in vista di un eventuale riesame. Il riesame, tuttavia, è possibile solo per alcune motivazioni; per le reiezioni "forti", infatti, non è ammesso riesame ed il cittadino dovrà presentare necessariamente un ricorso giudiziario.

Riesame entro 20 giorni

Avverso il rigetto sia i lavoratori che i patronati potranno proporre un’istanza di riesame entro 20 giorni dalla comunicazione di reiezione termine da considerarsi, tuttavia, non perentorio. Con la richiesta gli interessati dovranno produrre specifica documentazione contenuta nell'Allegato 1 al predetto messaggio Inps a seconda delle motivazioni del respingimento dell'istanza per consentire un supplemento di istruttoria da parte dell'Ente Previdenziale (che potrà concludersi con l'accoglimento della domanda). Gli interessati possono inviare la documentazione attraverso il link “Esiti”, nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità Covid (decreto sostegni bis)”, grazie ad apposita funzionalità, che provvede ad esporre i motivi di reiezione e consente di allegare i documenti richiesti per il riesame.

Indirizzi sul Riesame

L'Inps ricorda, peraltro, che il bonus di cui al dl n. 73/2021 era riconoscibile automaticamente ai soggetti che già avessero fruito dell'indennità covid precedente (quella di cui al dl n. 41/2021). Con riferimento al regime delle incompatibilità (da cui potrebbe scaturire una richiesta di riesame) l'INPS ribadisce che gli indennizzi da 1.600 euro sono incompatibili, tra l'altro, con il ReM di cui all'articolo 36 del dl n. 73/2021 (e non, quindi con le quote di ReM erogate con decreto sostegni, dl n. 41/2021) a differenza, invece, di quanto previsto per gli agricoli e i pescatori autonomi.

Per gli agricoli, infatti,  l'incompatibilità è totale: basta che sia stata erogata una qualsiasi quota di ReM (non solo nel 2021 ma anche nel 2020); per i pescatori autonomi, invece, l'incumulabilità scatta se è stata percepita una quota di ReM nel 2021 ma non nel 2020.

Documenti: Messaggio Inps 3530/2021

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati