La Camera approva il decreto Lavoro. Il testo ora all'esame del Senato

Sabato, 26 Aprile 2014
La Camera approva in prima lettura il decreto lavoro con 283 sì e 161 no. Il testo ora passa al Senato dove la maggioranza però si presenta divisa.

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L'aula della Camera Venerdì ha confermato la fiducia al governo dando il semaforo verde al dl 34/2014. I sì sono stati 283, compresi quelli di Ncd e Scelta civica (oltre ai deputati Pd), 161 i no, un astenuto.  Il dl 34 inizierà quindi il prossimo martedì 29 aprile il suo percorso in Senato, in commissione Lavoro, con un iter piuttosto veloce dato che il provvedimento scade il 19 maggio.

A Palazzo Madama la maggioranza si presenta però divisa, visto che il testo uscito dalla Camera, è molto diverso rispetto al dl originario approvato dal governo a metà marzo, che cercava di correggere in modo piu' incisivo le rigidità introdotte dalla legge Fornero.

In attesa di conoscere cosa deciderà il Senato le modifiche approvate da Montecitorio prevedono che l'acausalità dei contratti a termine sale da 12 a 36 mesi, comprensivi di un massimo di cinque proroghe (contro le 8 previste dal decreto originario). Viene quindi introdotto un tetto del 20% di utilizzo del lavoro a termine calcolato sui dipendenti a tempo indeterminato (e non più sull'organico complessivo come previsto nel testo originario). Si precisa che la formazione pubblica per gli apprendisti torna obbligatoria anche se la disposizione viene temperata dal possibilità di esonero dell'impresa qualora la Regione non si attivi entro 45 giorni. Viene ripristinato il piano formativo individuale, ma con modalità semplificate di redazione. Viene reintrodotta una quota legale di stabilizzazione di apprendisti (pari al 20% per le aziende con almeno 30 dipendenti) necessaria per consentire al datore di lavoro di poter sottoscrivere nuovi contratti di apprendistato.

Viene ampliato e rafforzato anche il diritto di precedenza delle donne in congedo maternità per le assunzioni da parte del datore di lavoro, nei 12 mesi successivi e in riferimento alle stesse mansioni oggetto del contratto a termine. Al fine di integrare il limite minimo di 6 mesi di durata del contratto a termine (che la normativa in vigore richiede per il riconoscimento del diritto di precedenza) devono calcolarsi anche i periodi di astensione obbligatoria per le lavoratrici in congedo di maternità.

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