La Cassazione Apre alla cumulabilità tra Riposi e indennità di maternità

Valentino Grillo Venerdì, 14 Settembre 2018
Il padre può fruire dei riposi giornalieri per maternità anche se la moglie, lavoratrice autonoma, stia contemporaneamente beneficiando del trattamento economico derivante dalla nascita del figlio.
La fruizione dei riposi giornalieri da parte del padre lavoratore dipendente non è alternativa all’indennità di maternità per la madre, così come è previsto quando quest’ultima è una lavoratrice dipendente. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione con la sentenza numero 22177/2018 depositata ieri, con la quale i giudici hanno respinto un ricorso presentato dall’Inps.

La questione riguardava la possibilità per il padre lavoratore dipendente di fruire dei riposi giornalieri di cui all'art. 40 decreto legislativo n. 151/2001 per 2 ore al giorno nel caso di orario di almeno 6 ore sino al compimento dell'anno della figlia, nata il 28/9/2009. La moglie, lavoratrice autonoma, aveva ripreso il lavoro sin dall'8 ottobre 2009, usufruendo del trattamento economico di maternità nei tre mesi successivi al parto ex articolo 66 decreto legislativo n. 151/2001 pertanto la fruizione dei permessi giornalieri aveva coinciso con il periodo di fruizione dell'indennità di maternità da parte della moglie. L'Inps aveva respinto la domanda del padre e contro tale decisione il lavoratore si era rivolto alla magistratura la quale sia in primo che in secondo grado gli aveva dato ragione. Contro la decisione della Corte d'Appello l'Inps ha proposto ricorso per Cassazione. 

La tesi dell'Inps

Secondo l'Istituto l'articolo 40 del citato Dlgs 151/2001 andava letto nel senso di non ammettere il cumulo dei due istituti, i riposi giornalieri e l'indennità di maternità, anche nel caso uno dei due genitori fosse stato autonomo e l'altro dipendente. L'Istituto osservava nelle memorie come, infatti, non sussistesse alcuna valida ragione a giustificazione del cumulo dei due benefici durante uno stesso periodo per lo stesso evento a favore del padre quando la lavoratrice madre è autonoma; atteso che entrambi gli istituti sono comunque finalizzati a favorire i bisogni affettivi relazionali dal bambino al fine dell'armonico sereno sviluppo della personalità.

La decisione

Secondo la Corte la tesi dell'Inps va respinta. I giudici spiegano che in base al tenore letterale dell'articolo 40 sopra citato al padre spettano i riposi giornalieri, tra l'altro, sia quando la moglie lavoratrice dipendente, pur avendone potenzialmente diritto, scelga di non avvalersene, sia nel caso in cui la madre, non possa fruirne, in quanto non lavoratrice dipendente. Tale diversa formulazione significa che, in questa seconda ipotesi, il padre possa fruire dei permessi giornalieri anche nel periodo di fruizione dell'indennità di maternità da parte della madre, non essendo gli stessi permessi legati alla condizione che la madre non se n'avvalga e che pertanto essi debbano essere fruiti durante il primo anno di vita del bambino soltanto quando sia decorso un certo periodo di tempo dal parto.

Nello specifico i giudici osservano come non ci sia alcuna ragione nè normativa nè interpretativa per vietare il cumulo tra godimento dell'indennità di maternità e fruizione dei riposi giornalieri e costringere il godimento degli stessi diritti in una condizione di generale alternatività "che non è imposta dalla legge, appare incoerente rispetto alle differenze esistenti tra le due diverse categorie di madri lavoratrici e penalizza gli interessi sostanziali protetti dalla normativa".

Secondo la Corte occorre, piuttosto, salvaguardare un criterio interpretativo flessibile che consenta la facoltà di utilizzo dei permessi, da parte del padre lavoratore dipendente, anche nel periodo in cui la madre, lavoratrice autonoma, goda dell'indennità di maternità, la cui fruizione non è per legge incompatibile con la ripresa dell'attività lavorativa. "Non rileva - concludono i giudici - pertanto sul piano normativo quando, nel singolo caso concreto, la lavoratrice autonoma abbia ripreso effettivamente il lavoro, né se il godimento dei due benefici in capo ai distinti beneficiari si sia sovrapposto in tutto o solo in parte nel medesimo periodo previsto dalla legge". In conclusione anche il padre lavoratore dipendente può fruire dei permessi giornalieri nel caso in cui la madre risulti lavoratrice autonoma ancorchè questa benefici dell'indennità di maternità.



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