Lavoratori Marittimi, Indennità di Malattia Cumulabile con la Pensione

Bernardo Diaz Martedì, 04 Luglio 2017
Anche nel settore marittimo l'indennità di malattia intervenuta a seguito di attività lavorativa svolta durante la percezione di un trattamento pensionistico compatibile con l'attività lavorativa è cumulabile con la pensione.
Indennità di malattia cumulabile con la pensione per i lavoratori marittimi. Lo stabilisce l'Inps nella Circolare 105/2017 pubblicata l'altro giorno a seguito dell'acquisizione dal 1° gennaio 2014 della competenza nella trattazione delle prestazioni previdenziali erogate dalle Casse Marittime poi gestite dall'ex Ipsema e infine dall'Inail. L'istituto detta in particolare diverse indicazioni circa la compatibilità dell'indennità di malattia - e più in generale della cumulabilità di un rapporto di lavoro - con la percezione di trattamenti pensionistici. 

La questione

Sulla base della vigente normativa relativa al collocamento della gente di mare l'Inps rammenta che è, infatti, possibile instaurare rapporti di lavoro in presenza di percezione dei trattamenti pensionistici compatibili con l’attività lavorativa. In tali ipotesi, pertanto, è possibile procedere al riconoscimento della tutela della malattia fondamentale a condizione che l'evento sia iniziato in costanza di rapporto di lavoro (anche per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro medesimo) al pari di quanto accade nella disciplina generale. Per i lavoratori marittimi bisogna considerare, tuttavia, che la cessazione del rapporto coincide generalmente con lo sbarco ad eccezione della categoria dei marittimi in continuità di rapporto di lavoro e di disponibilità retribuita. In tal caso, in virtù della permanenza del rapporto di lavoro anche dopo lo sbarco, il lavoratore titolare di un trattamento pensionistico cumulabile con l'attività lavorativa potrà percepire l'indennità di malattia anche successivamente a tale evento.

Cumulabilità con le prestazioni di invalidità

Disposizioni specifiche regolano, invece, la cumulabilità dell'indennità di malattia con la titolarità di un assegno ordinario di invalidità o di pensione di inabilità. In particolare l’indennità di malattia può essere riconosciuta per i soli periodi in cui sia sanitariamente riscontrabile una riacutizzazione o una complicanza della stessa patologia per la quale è stato concesso l’assegno di invalidità. Questo perchè a monte l'AOI è compatibile con l'attività lavorativa. Discorso diverso con la pensione di inabilità di cui alla legge 222/1984 e alla legge 335/1995 (inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività). Dato che il conferimento di un trattamento pensionistico di inabilità assoluta e permanente a qualsiasi attività lavorativa è incompatibile con i compensi per attività di lavoro in Italia o all'estero svolti successivamente alla concessione della pensione non può darsi l'indennità di malattia in caso di titolarità di uno dei suddetti trattamenti. Ed il lavoratore in tal caso deve comunicare la sua rioccupazione che determinerà la revoca della pensione di inabilità.

Per quanto riguarda i marittimi tuttavia l'Inps ammette, data la specificità settoriale, la possibilità di erogare l'indennità di malattia al lavoratore iscritto nella III^ categoria della gente di mare che risulti titolare di una pensione di inabilità alla navigazione (per la quale servono, in deroga al requisito contributivo ordinario, almeno 520 settimane di contributi senza considerare i periodi assicurativi non corrispondenti ad attività di navigazione) riconosciuta a seguito della cancellazione per sopravvenuta mancanza dei requisiti dagli elenchi della gente di mare della I^ e II^ categoria.

L'Inps precisa, poi, che l'Istituto non è competente all'erogazione di somme ulteriori all'indennità di malattia imputabili a titolo di  rimborso spese di viaggio sostenute in caso di sbarco per malattia. Pertanto, nessun onere economico a titolo di spese di viaggio potrà essere posto a carico dell’Istituto in presenza di eventi di malattia comportanti lo sbarco, trattandosi, di prestazioni ulteriori e diverse rispetto alla tutela previdenziale.

Legge Focaccia

Altro chiarimento riguarda l’indennità specifica ed esclusiva della categoria dei lavoratori marittimi, prevista dalla legge 16 ottobre 1962, n. 1486 – c.d. legge Focaccia. Si tratta di una indennità riconosciuta al lavoratore marittimo che per ragioni connesse allo stato psico-fisico conseguente all’evento morboso, sia  inidoneo alla navigazione e al lavoro a bordo della nave. La stessa si configura come forma di “compensazione” del mancato guadagno e di tutela  nei confronti del lavoratore che risulta privo di retribuzione e assistenza. In tale fattispecie, sentito il parere dei Ministeri Vigilanti, l’indennità di cui trattasi non è compatibile con il contemporaneo svolgimento di attività lavorativa diversa da quella marittima nè con la percezione dell’indennità N.A.S.P.I., trattamento previdenziale, quest’ultima, compensativo dello stato di disoccupazione involontaria e sostitutivo del mancato reddito da lavoro.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 105/2017

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati