Sostegno al reddito
L'ammortizzatore sociale ha una durata transitoria, valida per il solo triennio 2018/2020, e si rivolge ai lavoratori sospesi o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate e confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria per cui è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività previsto dell'articolo 41 del D.lgs n. 159/2011, recante il “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia”, e fino alla loro assegnazione o destinazione. La misura è subordinata ad un vincolo di risorse pari rispettivamente 3,5 milioni di euro per gli anni 2018 e 2019 e 3 milioni di euro per il 2020.
Possono godere del trattamento anche i dipendenti per i quali il datore di lavoro non abbia adempiuto, in tutto o in parte, agli obblighi in materia di lavoro e di legislazione sociale, purché il rapporto di lavoro sia stato riconosciuto con il decreto di approvazione del programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività di cui all’articolo 41 del D.lgs n. 159/2011 o con altri provvedimenti, anche precedenti, del tribunale o del giudice delegato.
Misura e durata del sostegno
La misura del trattamento economico è pari al trattamento di integrazione salariale ed ha una durata massima di 12 mesi nel triennio di operatività della norma (2018-2020), con riconoscimento della contribuzione figurativa, utile ai fini del diritto e della misura della pensione. Essendo una misura ad hoc rispetto alla normativa generale sulla Cigo e Cigs il trattamento può essere riconosciuto anche in deroga ai limiti soggettivi e procedimentali in materia di integrazione salariale.
In sostanza, il perimetro di operatività della norma è volutamente più ampio di quello per la concessione delle integrazioni salariali "normali", comprende anche le aziende che non rientrano nel campo di applicazione della normativa in tema di cigo e cigs, oppure di quelle che, avendo beneficiato di precedenti trattamenti di cigo/cigs, abbiano raggiunto il limite temporale consentito nel quinquennio mobile, o infine, i casi in cui non ricorrano i presupposti richiesti dalle singole causali di intervento. Altra deroga rispetto alla normativa di cui al Dlgs 148/2015 si riscontra nel fatto che ai lavoratori beneficiati del trattamento in questione non si applicano le disposizioni in materia di politiche attive e le aziende non soggiacciono all’obbligo del versamento del contributo addizionale previsto per le integrazioni salariali.
Soggetti esclusi
Il trattamento non può essere richiesto per i seguenti soggetti: 1) i lavoratori indagati, imputati o condannati per il reato di associazione mafiosa, per i reati aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale o per reati ad essi connessi; 2) il proposto, il coniuge del proposto o la parte dell'unione civile, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi ove risulti che il rapporto di lavoro sia fittizio o che gli stessi si siano concretamente ingeriti nella gestione dell'azienda; 3) i lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso. Il trattamento, inoltre, cessa di essere corrisposto nel momento in cui si realizzano le condizioni di esclusione descritte ed è revocato, con effetto retroattivo, quando le stesse vengono accertate successivamente.
Trasmissione delle Domande
Le istanze di ammissione al trattamento devono essere prodotte tramite il portale cigsonline, dall'amministratore giudiziario, previa autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, per le imprese poste sotto la propria gestione, previo nulla osta del giudice delegato ai sensi dell'articolo 44, comma 2, del decreto legislativo n. 159 del 2011. All’istanza deve essere al legato l’elenco nominativo dei lavoratori interessati, con indicazione di nome, cognome e codice fiscale e una relazione tecnica da cui si evinca l'impossibilità di accedere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale con l'indicazione delle ragioni che non ne consentono la fruizione. Successivamente all'inoltro dell'istanza occorre la sottoscrizione di un accordo sindacale che quantifichi l’onere di spesa, sulla base del massimale cigs previsto per l’annualità di riferimento.
Documenti: Messaggio inps 2679/2019; Circolare Ministero del Lavoro 10/2019