Disoccupazione, Addio al trattamento a favore dei rimpatriati

Sabato, 18 Gennaio 2025
A partire dagli eventi di disoccupazione intervenuti dal 1° gennaio 2025. I chiarimenti in un documento dell’Inps a seguito di una novella contenuta nella legge di bilancio 2025.

Stop al trattamento di disoccupazione di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, nonché dei lavoratori frontalieri, per le cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 184/2025 in cui spiega che, a seguito di quanto stabilito dalla legge di bilancio 2025, è stata inibita, nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato.

L’articolo 1, co. 187 della legge n. 207/2024 (legge di bilancio 2025) ha, infatti, previsto la  che a partire dal 1° gennaio 2025 le disposizioni recate dalla legge 25 luglio 1975, n. 402 - che riconoscono il trattamento ordinario di disoccupazione per un periodo di 180 giorni ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero - non si applichino alle cessazioni del rapporto di lavoro intervenute a partire dal 1° gennaio 2025.

Il trattamento

La legge n. 402/1975, come noto, riconosce, in caso di disoccupazione derivante da licenziamento ovvero da mancato rinnovo del contratto di lavoro stagionale da parte del datore di lavoro all'estero, ai lavoratori italiani rimpatriati, nonché ai lavoratori frontalieri, un trattamento di disoccupazione per un periodo di 180 giorni (pari al 30% della retribuzione convenzionale fissata con decreto del Ministero del Lavoro pubblicato ogni anno), detratto il periodo eventualmente indennizzato in base a norme di accordi internazionali. Per lo stesso periodo i lavoratori medesimi hanno diritto agli assegni familiari ed all'assistenza sanitaria per sé e per i familiari a carico.

La concessione di tali prestazioni è subordinata alla condizione che il rimpatrio sia intervenuto entro il termine di 180 giorni dalla data del licenziamento o dalla fine del contratto di lavoro stagionale e sempreché il rimpatrio stesso risulti in data successiva al 1° novembre 1974. Il trattamento spetta a condizione che il lavoratore interessato si sia iscritto all'ufficio di collocamento del luogo di residenza sul territorio italiano entro il termine di 30 giorni dal rimpatrio, ovvero, per i frontalieri, dalla data del mancato rinnovo del contratto di lavoro.

Il trattamento può essere riconosciuto nuovamente sempreché sia stato effettuato un nuovo periodo di lavoro dipendente di almeno dodici mesi, di cui non meno di sette effettuati all'estero.

Stop dal 1° gennaio 2025

A seguito della legge di bilancio 2025 l’Inps spiega che è stata, pertanto, inibita nella relativa procedura, la possibilità di presentare le domande di disoccupazione in oggetto da parte del cittadino e degli Istituti di patronato, riguardanti cessazioni di lavoro intervenute dal 1° gennaio 2025. La procedura provvederà automaticamente alla reiezione delle istanze, indicando la motivazione giuridica del mancato accoglimento.

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