Naspi, l'Aspi riduce la durata della nuova disoccupazione

Bernardo Diaz Martedì, 09 Giugno 2015
Ai fini del calcolo della durata della Naspi non possono essere computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle precedenti prestazioni di disoccupazione.
La Circolare Inps 94/2015 ha illustrato in modo compiuto le regole per la fruizione della nuova indennità di disoccupazione (cd. Naspi), che, a decorrere dal 1° maggio 2015, assiste tutti coloro che perdono involontariamente il posto di lavoro. La NASpI, come noto, è corrisposta mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione contro la disoccupazione degli ultimi quattro anni. Ad esempio, dunque, se un lavoratore ha perso involontariamente il posto di lavoro dopo il 1° maggio 2015 ma alle spalle ha sempre avuto un rapporto stabile (di durata di almeno di quattro anni) potrà essere assistito con la Naspi sino ad un massimo di due anni: es. dal Giugno 2015 al Giugno 2017.

Ma cosa accade se negli ultimi 4 anni questi abbia già fruito dell'indennità Aspi? Si pensi, ad esempio, che questo lavoratore abbia perso il lavoro nel gennaio 2014 ed abbia pertanto fruito di un'indennità Aspi di 12 mesi sino al febbraio 2015 e poi abbia ripreso il lavoro sino al 1° giugno 2015: potrà sempre contare su un sostegno di due anni, sino al giugno 2017 oppure questo periodo è destinato a ridursi? e di quanto? Prima della pubblicazione della suddetta circolare la risposta a questi quesiti non era affatto chiara. Mancava, di fatto, un quadro di raccordo tra la nuova prestazione e le precedenti prestazioni di sostegno al reddito.

Ora questi punti vengono chiariti meglio dall'istituto di previdenza. L'Inps ha precisato infatti che, ai fini del calcolo della durata della Naspi non possono essere computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione (cioè Aspi o DSO), anche nei casi in cui dette prestazioni siano state fruite in unica soluzione in forma anticipata. In pratica bisogna escludere i periodi di contribuzione precedenti la prestazione della quale hanno costituito base di calcolo fermo restando che i periodi di contribuzione relativi al rapporto di lavoro successivi all’ultima prestazione di disoccupazione sono sempre utili ai fini della determinazione della durata di una nuova NASpI poiché non hanno già dato luogo ad erogazione di prestazioni di disoccupazione.

In caso di fruizione totale o parziale di Aspi e DSO

La regola base introdotta dall'Inps è che dal quadriennio utile per il calcolo della Naspi vanno scomputate ben 52 settimane contributive in caso il lavoratore abbia fruito per la sua intera durata di una prestazione di disoccupazione ordinaria con requisiti normali (DSO) ed ASpI. Ciò perchè le prestazioni di Aspi e Disoccupazione ordinaria richiedevano, di regola, un anno di contribuzione (nel biennio antecedente il verificarsi dell'evento di disoccupazione). Quindi, continuando l'esempio sopra menzionato, la base di calcolo delle settimane su cui si determina la Naspi si dovrà ridurre di 52 settimane. Per la precisione bisogna prendere le settimane di contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato negli ultimi 4 anni antecedenti al verificarsi dell'evento di disoccupazione, e ridurli di 52 settimane. 

Questo principio subisce tuttavia alcuni temperamenti che allungano nei fatti la durata della Naspi nei casi in cui il lavoratore abbia fruito parzialmente del sostegno alla disoccupazione e/o nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52. 

In caso di fruizione parziale delle prestazioni DSO e ASPI, il numero di settimane di contribuzione da escludere dal computo viene ridotto, infatti, proporzionalmente in ragione del rapporto esistente tra la durata della prestazione effettivamente fruita e la durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere.

In ogni caso, inoltre, nell’ipotesi in cui le settimane di contribuzione presenti negli ultimi 12 mesi precedenti la prestazione siano inferiori a 52, devono essere esclusi dal computo dei contributi utili per una NASpI, al massimo le settimane presenti in questi ultimi 12 mesi precedenti le stesse prestazioni DSO o ASPI.

Nel caso sopra esposto, quindi, se il nostro lavoratore avesse fruito di un periodo di Aspi minore rispetto a quello massimo indennizzabile, mettiamo caso di 40 settimane invece che di 52, ai fini della durata della Naspi si dovranno sottrarre solo 40 settimane contributive invece che 52. Cio' però sempre a condizione che nei 12 mesi antecedenti ci siano almeno 40 settimane lavorate (se ce ne fosse un numero inferiore, esempio 30 settimane, la riduzione sarebbe pari invece a 30 settimane). Il risultato, in entrambi i casi, produrrà quindi un allungamento della durata della Naspi conseguibile dal lavoratore dal 1° giugno 2015.

Per gli ultracinquantacinquenni

Nel caso in cui la durata teorica della prestazione sia superiore a 12 mesi, situazione verificabile solo per l'ASpI percepita nel corso del 2014 e del 2015 per i lavoratori ultracinquantacinquenni, l'Inps comunica che verranno presi in considerazione ai fini del non computo dei contributi utili per una NASPI, al massimo le settimane presenti nell’arco temporale precedente alla prestazione pari alla durata teorica che quest’ultima avrebbe dovuto avere. 

Così ad esempio, se il nostro lavoratore avesse goduto per intero di un'Aspi di 14 mesi (es. dal febbraio 2014 ad Aprile 2015) si vedrebbe ridursi di 60 settimane il periodo valorizzabile per la Naspi sempre a condizione di avere 60 settimane di lavoro nei 14 mesi precedenti la prestazione (come visto sopra, se ci fossero solo 40 settimane la riduzione sarebbe pari, invece, solo a 40 settimane con un allungamento della durata della Naspi).  

La seguente tavola può aiutare a tenere sott'occhio come la percezione di una Aspi in passato possa influenzare la ricerca delle settimane contributive nel quadriennio antecedente alla perdita del posto di lavoro ai fini della Naspi. Negli esempi si immagina che il lavoratore ha perso il posto di lavoro, involontariamente, nel giugno 2015.

Si ricorda, inoltre, che sono esclusi i periodi contributivi che hanno dato luogo a indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti e alla mini Aspi 2012. Per quanto riguarda invece le indennità di disoccupazione mini ASpI 2013, operando già in base ad un criterio di commisurazione alla contribuzione preesistente, danno luogo ad esclusione - ai fini del calcolo di una prestazione NASpI - di un numero di settimane di contribuzione doppio rispetto alla durata avuta dalle indennità di disoccupazione mini ASpI effettivamente erogate.

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