Naspi, Sostegno al reddito senza limiti anche alla lavoratrice madre che si dimette

Bernardo Diaz Lunedì, 01 Luglio 2019
La madre lavoratrice che si dimette dal posto di lavoro entro il primo anno di vita del bambino ha diritto alla fruizione della Naspi, il sostegno contro la disoccupazione indennizzata. 
Spesso in vista della gravidanza molte lavoratrici si chiedono se possono lasciare volontariamente il posto di lavoro e percepire il sostegno contro la disoccupazione (NaSpi) per prendersi cura del neonato o per avvicinarsi alla data del parto con maggiore serenità. La risposta a questo quesito, in linea generale, è positiva. Si tratta di un principio importante riconosciuto dall'ordinamento giuridico che può essere esercitato dalla lavoratrice durante il periodo di maternità ex art.55 del D.Lgs. n.151 del 2001 cioè da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio. E ciò a prescindere dalla circostanza che la lavoratrice abbia già fruito dell'indennità di maternità per parte di questo periodo.

Possono beneficiare di questo strumento tutte le lavoratrici dipendenti (sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, anche assunte con rapporti part-time) ad eccezione delle dipendenti del pubblico impiego assunte a tempo indeterminato. In quanto nei loro confronti non è riconosciuta la Naspi. Per accedere al sostegno economico bisogna tuttavia rispettare due condizioni importanti: 1) possedere contributi per almeno 13 settimane nei 4 anni che precedono la cessazione del rapporto di lavoro; 2) e 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi antecedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. 

Ai fini del perfezionamento del requisito delle 13 settimane, si considerano utili solo i contributi effettivi derivanti da rapporto lavorativo (per i quali il datore versa la quota DS/Aspi). Possono comunque considerarsi utili anche i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; dei periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione; dei periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell'anno solare.

Per quanto riguarda il requisito delle 30 giornate di lavoro effettivo negli ultimi 12 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro l'Inps considera questo requisito perfezionato verificando le sole giornate di effettiva presenza al lavoro a prescindere dalla loro durata oraria. Per il perfezionamento del suddetto requisito, pertanto, bisogna non considerare le assenze dal posto di lavoro dovute alla fruizione di specifici benefici previsti dalla legge come, ad esempio, le ferie, festività, permessi, congedi, malattia, eccetera. Da segnalare, tuttavia, che i periodi di assenza dal lavoro per maternità obbligatoria, se all'inizio dell'astensione risulta già versata o dovuta contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro, ove si verifichino o siano in corso nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione,  determinano un ampliamento - pari alla durata degli eventi medesimi - del periodo di dodici mesi all’interno del quale ricercare il requisito delle trenta giornate. L'ampliamento del periodo di osservazione si realizza anche per malattia e infortunio sul lavoro nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro (ovviamente nel rispetto del minimale retributivo). 

Se queste condizioni sono soddisfatte la lavoratrice può accedere ad un sostegno economico pari alla metà delle settimane lavorate nei 4 anni antecedenti le dimissioni. Ad esempio se ha lavorato sempre negli ultimi 4 anni la lavoratrice avrà diritto a 2 anni di indennità (104 settimane). Se ha lavorato solo un anno (cioè ha 52 settimane di contribuzione negli ultimi 4 anni) la durata sarà pari a 26 settimane, sei mesi. Per quanto riguarda l'entità del sostegno erogabile l’ammontare della Naspi si ottiene sommando gli imponibili previdenziali degli ultimi 4 anni, dividendo il risultato per le settimane di contribuzione e moltiplicando il tutto per 4,33. Se l’importo che si ottiene è pari o inferiore a 1.208 euro, l’indennità sarà il 75% di questo importo; se è superiore si aggiunge anche il 25% della differenza. Il valore così determinato non può superare però i 1.314 euro al mese (valore valido per l'anno 2018). Occhio inoltre al fatto che l'importo del sussidio non è fisso ma diminuisce del 3% al mese a decorrere dal dal quarto mese di fruizione. Quindi l'importo si ridurrà gradualmente nel corso del tempo. Il sussidio Naspi, inoltre, dà diritto all'accredito dei contribuzione figurativa utile ai fini pensionistici. 

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