Pensioni, l'inquadramento contributivo delle aziende agricole con attività connesse

Nicola Colapinto Martedì, 25 Giugno 2019
I chiarimenti in un documento Inps. Anche le cooperative degli imprenditori agricoli sono soggette all'iscrizione nel sistema della previdenza agricola. Così come le organizzazioni dei produttori agricoli.
L'Inps con la Circolare numero 94/2019 pubblicata l'altro giorno fornisce una utile rassegna circa l'assoggettamento al sistema della previdenza agricola delle strutture produttive che operano nel mercato agricolo. Come noto tutti i datori di lavoro a prescindere dalla loro forma giuridica che svolgono in via principale una delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile (coltivazione dei fondi, selvicoltura e allevamento di animali) sono soggetti alla previdenza agricola cioè all'assolvimento degli obblighi scaturenti dalla contribuzione agricola unificata nei confronti dei rispettivi dipendenti.

E' assoggettato alla previdenza agricola anche l'imprenditore che svolge attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (le cd. attività connesse). Con il Dlgs 228/2001 il legislatore ha ascritto ulteriormente nell'ambito delle attività connesse quelle "dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, o di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge", prevedendo, in sostanza, l'iscrizione alla previdenza agricola di una serie diversificata di attività e servizi connessi all'attività principale come agriturismi, ristorazione, vendita diretta dei prodotti, attività di marketing del territorio, eccetera.

In tali circostanze per mantenere la qualifica di imprenditore agricolo è necessario il rispetto del criterio della prevalenza, per cui le stesse attività devono avere ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, al criterio della normalità cioè con riferimento alla conformità e compatibilità funzionale e con riferimento alla abitualità e all’utilizzo stabile e sistematico nella attività agricola svolta in via principale in annate agrarie caratterizzate da condizioni ambientali e sanitarie di normalità e, nel caso di fornitura di beni e servizi, mediante utilizzazione prevalente delle proprie risorse. 

Attività svincolate da quelle principali

Tuttavia sussistono ulteriori ipotesi in cui la normativa di riferimento ha sancito l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura. Il documento Inps precisa che vi rientrano in primo luogo le cooperative di imprenditori agricoli e i loro consorzi ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 che, come noto, svolgono esclusivamente attività con i beni dei soci oppure forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico. In tal caso, ricorrendo la condizione che tutti i soci delle cooperative e dei loro consorzi rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, queste cooperative sono inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.

Anche le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci ai sensi dell’articolo 1, comma 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sono ascrivibili alla previdenza agricola. Un'altra categoria sono le organizzazioni dei produttori costituite ai sensi dell’articolo 2 del D.lgs n. 102/2005 cioè quelle che hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti. In tal caso l'inquadramento nell'ambito della previdenza agricola è subordinato al rispetto della forma giuridica prevista dal citato Dlgs. In particolare l'organizzazione deve essere costituita tramite: a) società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi; b) società cooperative agricole e loro consorzi; c) società consortili di cui all’articolo 2615-ter del codice civile, costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.

Infine sono assoggettabili alla previdenza agricola anche le cooperative di trasformazione ai sensi della legge n. 240/1984 quando l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci.

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Documenti: Circolare Inps 94/2019

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