Pensioni, Le aliquote contributive per i lavoratori agricoli nel 2023

Venerdì, 10 Febbraio 2023
Fissate dall'Inps le aliquote contributive per le imprese agricole che impiegano lavoratori con contratti di lavoro subordinato. Nel 2023 la quota a carico dell'azienda sale dello 0,20% su base annua. 

Continua a salire l'aliquota contributiva dovuta dalle imprese agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati (piccoli coloni e i compartecipanti familiari) iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps. Le nuove tabelle contributive valide per l'anno in corso sono riportate nella circolare Inps n. 18/2023 pubblicata dall'Istituto di previdenza. 

L'incremento della contribuzione, rispetto allo scorso anno, è dovuto all'art. 3 del dlgs n. 146/1997, il quale stabilisce che l'aliquota destinata al fondo pensioni dovuta per gli agricoli dipendenti aumenti annualmente, sino a raggiungere quella prevista per la generalità dei datori di lavoro del settore agricolo ovvero il 32,3%. L'incremento anche quest'anno riguarda solo la parte a carico del concedente che passa dal 20,75% al 20,95% dato che la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%). Considerando l'aliquota base dell'0,11% pagata sempre dall'azienda (che si aggiunge all'aliquota del 20,95%) la contribuzione complessiva IVS nel 2023 raggiunge quota 29,90%. 

L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale è, invece, molto più elevata in quanto è stata agganciata sin dal 2011 al 32,3%. Pertanto queste aziende pagano nell’anno 2023, una aliquota del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

La retribuzione di riferimento

Com'è noto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato dopo la modifica apportata dall'articolo 1, co. 4 del dl 2/2006 convertito con legge 81/2006 è pari al salario contrattuale nel rispetto però di un minimale giornaliero che nel 2023 è fissato in 48,00 euro (Circ. Inps 11/2023). Se la retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (52.190 euro annui), l'aliquota contributiva a carico degli operai viene maggiorata di un punto percentuale. Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia (cfr: DM 17 giugno 2022; Circ. Inps 85/2022).

Il peso contributivo complessivo è tuttavia gravato da ulteriori aliquote. Incide in modo particolare la quota dovuta per l'assistenza infortuni sul lavoro che è fissata in misura pari a 13,2435% comprensiva dell'addizionale più il contributo del 2,75% per finanziare la disoccupazione agricola (non più dovuta dal 1° gennaio 2022 per le cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che impiegano operai a tempo indeterminato) e i contributi per le prestazioni economiche di malattia.

Si rammenta che anche nel 2023 continua a trovare applicazione l'articolo 1, co. 361-362 della legge 266/2005 e l'articolo 120 della legge n. 388/2000 in materia di riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro. In particolare le aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari ottengono l'esonero dal versamento della predetta aliquota, una riduzione dello 0,03% per la tutela della maternità e una ulteriore riduzione dell'1,34% per la tutela della disoccupazione. In allegato alla Circolare Inps n. 18/2023 sono indicate le aliquote contributive per ciascuna azienda. 

Nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e in quelli classificati come svantaggiati restano in vigore le agevolazioni della legge 191/2009 che prevedono una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal datore di lavoro pari al 75% per i primi e del 68% per i secondi.

Documenti: Circolare Inps 18/2023

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