Continua a salire l'aliquota contributiva dovuta dalle imprese agricole che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati (piccoli coloni e i compartecipanti familiari) iscritti al fondo pensione lavoratori dipendenti dell'Inps. Le nuove tabelle contributive valide per l'anno in corso sono riportate nella circolare Inps n. 43/2026 pubblicata dall'Istituto di previdenza.
L'incremento della contribuzione, rispetto allo scorso anno, è dovuto all'art. 3 del dlgs n. 146/1997, il quale stabilisce che l'aliquota destinata al fondo pensioni dovuta per gli agricoli dipendenti aumenti annualmente, sino a raggiungere quella prevista per la generalità dei datori di lavoro del settore agricolo ovvero il 32,3%. L'incremento anche quest'anno riguarda solo la parte a carico del concedente che passa dal 21,35% al 21,55% dato che la quota pagata dal lavoratore ha già raggiunto la misura piena prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti assicurati presso il FPLD (8,84%). Considerando l'aliquota base dell'0,11% pagata sempre dall'azienda (che si aggiunge all'aliquota del 21,55%) la contribuzione complessiva IVS nel 2026 raggiunge quota 30,50%.
L’aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale è pari al 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.
La retribuzione di riferimento
Com'è noto la retribuzione da assumere per il calcolo dei contributi per gli operai agricoli a tempo indeterminato e determinato dopo la modifica apportata dall'articolo 1, co. 4 del dl 2/2006 convertito con legge 81/2006 è pari al salario contrattuale nel rispetto però di un minimale giornaliero che nel 2026 è fissato in 51,70 euro (Circ. Inps 6/2026). Se la retribuzione supera la prima fascia di retribuzione pensionabile (56.224 euro annui), l'aliquota contributiva a carico degli operai viene maggiorata di un punto percentuale. Per i piccoli coloni agricoli e i compartecipanti familiari la retribuzione di riferimento da assumere al calcolo dei contributi resta, invece, quella dei salari medi convenzionali determinati anno per anno per ciascuna provincia (cfr: DM 10 giugno 2025; Circ. Inps 108/2025).
Dal 1° gennaio 2026, inoltre, è scattata la riduzione prevista dalla legge n. 198/2025 della quota di contribuzione destinata all'assistenza infortuni sul lavoro: dalla previgente aliquota pari al 13,2435% la nuova aliquota è pari all'8,5%. Confermato il contributo del 2,75% per finanziare la disoccupazione agricola (non più dovuto dal 1° gennaio 2022 per le cooperative e consorzi di cui alla legge n. 240/1984 che impiegano operai a tempo indeterminato) e i contributi per le prestazioni economiche di malattia.
Si rammenta che anche nel 2026 continua a trovare applicazione l'articolo 1, co. 361-362 della legge 266/2005 e l'articolo 120 della legge n. 388/2000 in materia di riduzione degli oneri sociali e del costo del lavoro. In particolare le aziende agricole che versano lo 0,43% per gli assegni familiari ottengono l'esonero dal versamento della predetta aliquota, una riduzione dello 0,03% per la tutela della maternità e una ulteriore riduzione dell'1,34% per la tutela della disoccupazione. In allegato alla Circolare sono indicate le aliquote contributive per ciascuna azienda.
Nei territori particolarmente svantaggiati (ex montani) e in quelli classificati come svantaggiati restano in vigore le agevolazioni della legge 191/2009 che prevedono una riduzione del contributo complessivamente dovuto dal datore di lavoro pari al 75% per i primi e del 68% per i secondi.
Lavoro occasionale agricolo
L'Inps ricorda, infine, che la legge di bilancio 2026 ha reso strutturale l’utilizzo delle prestazioni di lavoro occasionale a tempo determinato in agricoltura (LOAgri) prima possibili in via sperimentale solo per il triennio 2023-2025. Dal 1° gennaio 2026, pertanto, le imprese possono ricorrere a questa forma contrattuale per un massimo di 45 giornate lavorative in un anno civile per ciascun lavoratore. Resta fermo che le prestazioni devono essere rese da soggetti che, ad eccezione dei pensionati, non abbiano avuto un ordinario rapporto di lavoro subordinato in agricoltura nei tre anni precedenti. Il predetto limite di 45 giorni si applica al numero massimo delle presunte giornate di effettivo lavoro, mentre la durata del contratto di lavoro può avere una durata massima di dodici mesi.
Documenti: Circolare Inps 43/2026













