La questione
La questione riguardava un lavoratore dipendente del settore privato nato il 12 novembre 1953 che il 19 settembre 2002 aveva esercitato l'opzione per il sistema di calcolo contributivo ai sensi dell'articolo 1, co. 23 della legge 335/1995. L'Inps aveva risposto positivamente acclarando la sussistenza dei requisiti richiesti per l'esercizio dell'opzione (minimo 15 anni di contributi di cui 5 ricadenti nel sistema contributivo); il lavoratore contava, pertanto, di accedere al pensionamento di anzianita' con i requisiti vigenti alla data di esercizio dell'opzione previsti dalla legge Dini cioè all'età di 57 anni. Dal 1° gennaio 2008 la legge delega 243/04 e la successiva legge 247/07 attuativa del protocollo welfare del 2007 avevano, però, innalzato i requisiti per il conseguimento della pensione di anzianita' sia nel sistema misto che in quello contributivo portandoli gradualmente all'età di 60 anni con il cd. sistema delle quote. In virtu' di tale innalzamento, non avendo l'assicurato raggiunto il requisito anagrafico di 57 anni entro il 31 dicembre 2007, l'Inps gli aveva negato l'accesso alla pensione. La questione è, quindi, sfociata in giudizio con esito sfavorevole per l'assicurato sia presso il Tribunale di Milano che presso la Corte d'Appello del capoluogo meneghino.
Il lavoratore ha, poi, proposto ricorso per Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione della legge 335/1995. La difesa pretendeva che l'esercizio e l'accettazione dell'opzione al sistema contributivo avesse una sorta di efficacia protettiva nei confronti dell'assicurato contro un successivo allungamento dell'età pensionabile, cristallizzando quindi i requisiti pensionistici vigenti alla data della domanda ancorchè questi sarebbero maturati successivamente al 31 dicembre 2007 data di entrata in vigore della legge 247/07.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto, com'era intuibile, tale impostazione. I giudici osservano che l’art. 1, comma 3, della legge n. 243 del 2004, quanto ai requisiti di accesso alla pensione di anzianità, aveva disposto, a salvaguardia delle posizioni assicurative esistenti che il lavoratore che avesse maturato entro il 31 dicembre 2007 i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente prima della data di entrata in vigore della stessa legge, ai fini del diritto all'accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, nonché alla pensione nel sistema contributivo, avrebbe conseguito il diritto alla prestazione pensionistica secondo la predetta normativa ed avrebbe potuto chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.
In tali esclusivi limiti, dunque, - spiegano i giudici - sono state fatte salve, in via transitoria, le aspettative fondate sulla disciplina contenuta nella legge n. 335 del 1995, mentre, certamente, non è stata prevista la salvaguardia della posizione di chi - come il ricorrente- ha semplicemente optato per il regime di liquidazione della pensione di anzianità interamente contributivo ai sensi dell'art. 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995, dovendosi ritenere modificata dalla successiva legislazione intervenuta in materia, la disciplina ivi richiamata in ordine ai requisiti di accesso alla pensione.
La Corte ha pertanto respinto la tesi della difesa. "ll diritto alla pensione sorge nell’istante in cui si perfezionano nella sfera giuridica del soggetto protetto tutti i requisiti previsti dalla singola fattispecie pensionistica ed è la legge che disciplina nel tempo i requisiti di accesso, consentendo, attraverso previsioni transitorie di tipo discrezionale, la tutela delle aspettative formatesi nel vigore dell'assetto normativo precedente" concludono i giudici nel dispositivo. In tal senso Piazza Cavour conferma la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha negato il riconoscimento del diritto del ricorrente al trattamento pensionistico di anzianità, essendo inapplicabile, nei suoi confronti, in ragione della mancanza del requisito anagrafico dei cinquantasette anni di età al 31 dicembre 2007, la norma di salvaguardia che gli avrebbe consentito di poter acquisire il diritto nonostante i mutamenti restrittivi introdotti successivamente alla legge n. 335 del 1995.