Congedo parentale, Anche il secondo mese indennizzato all’80%

Sabato, 20 Aprile 2024
I chiarimenti in un documento dell’Inps dopo la novella contenuta nella legge n. 213/2023. La maggiorazione dell’indennità vale per i congedi fruiti entro 6 anni di vita del figlio e solo per i lavoratori dipendenti. Dal 2025 l’indennità scende al 60%.

Congedo parentale indennizzato all’80% nel 2024 (60% dal 2025 in poi) per un ulteriore mese ma solo per i lavoratori dipendenti (sono esclusi gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata Inps). La novità spetta a condizione di non aver fruito per intero al 31 dicembre 2023 il congedo di maternità, paternità alternativo o paternità obbligatorio. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella circolare n. 57/2024, condivisa con il ministero del lavoro, per dare via libera dal corrente mese di aprile alla novità prevista dalla legge di Bilancio del 2024.

Congedo parentale

La novella riguarda il trattamento economico spettante a chi, lavoratore dipendente, fruisca del congedo parentale. Cioè il diritto di assentarsi dal lavoro, riconosciuto alla madre dopo il congedo di maternità (5 mesi) e al padre dalla nascita del figlio (10 giorni, 20 in caso di parto plurimo) o dopo l’eventuale congedo di paternità alternativo (spettante se la mamma non fruisce del congedo di maternità per morte, grave infermità, etc.). Il congedo, come noto, spetta per una durata massima di 10 mesi complessivi tra i genitori (elevabili a 11 mesi nel caso in cui il padre si astenga per un periodo intero o frazionato non inferiore a 3 mesi) finché il figlio compie 12 anni. Ci sono dei limiti individuali: ciascun genitore ha diritto ad un minimo di tre mesi di congedo non trasferibili all’altro genitore. Stessa tutela vale per adozioni e affidamenti.

L’aumento all’80%

Originariamente il congedo parentale era indennizzato per i primi nove mesi (tre mesi alla madre, tre mesi al padre e altri tre mesi di comune accordo tra i due) al 30% della retribuzione. La legge n. 197 del 29 dicembre 2022 (legge di Bilancio 2023) ha modificato il trattamento economico dall'anno scorso, prevedendo che un mese di congedo parentale fruito entro 6 anni di vita del figlio sia indennizzato all’80% (in caso di adozione o affidamento, il riferimento a sei anni è all’ingresso in famiglia del minore). La novità ha riguardato solo i lavoratori dipendenti che non hanno terminato l’astensione obbligatoria entro il 31 dicembre 2022.

La legge n. 213 del 30 dicembre 2023 replica la misura, prevedendo che un ulteriore mese, fruito sempre entro 6 anni di vita del figlio, venga indennizzato al 60%, ovvero all’80% solo nell’anno 2024 e solo ai lavoratori che non hanno terminato l’astensione obbligatoria entro il 31 dicembre 2023.

Anche questa novella, ribadisce l’Inps, coinvolge solo i lavoratori dipendenti restando escluse tutte le altre categorie di lavoratori parasubordinati e autonomi. Conseguentemente, se un genitore è lavoratore dipendente e l’altro genitore non lo è, il mese di congedo parentale indennizzato all’80% (60% dal 2025) della retribuzione spetta solo al genitore lavoratore dipendente.

Le nuove indennità

Siccome la novella non amplia la durata del congedo parentale ma solo la misura dell’indennità dal 1° gennaio 2024 la situazione sarà la seguente:

  • Un mese di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
  • Un ulteriore di congedo parentale è indennizzato all’80% della retribuzione (60% dal 1° gennaio 2025) se la fruizione avviene entro il 6° anno di vita del bimbo o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione/affidamento del minore;
  • Sette mesi restano indennizzati al 30% a prescindere dalla situazione reddituale del genitore;
  • I restanti due mesi sono indennizzati solo in presenza delle condizioni reddituali del genitore (reddito individuale non superiore a 2,5 volte il TM).

Il mese indennizzato all’80% (60% dal 2025), spiega l’Inps, è uno solo (per la coppia) e può essere fruito in modalità ripartita tra i genitori (anche negli stessi giorni) o da uno soltanto di essi.

Decorrenza

La novità interessa i congedi parentali decorrenti dal 1° gennaio 2024 e riguarda solo i genitori che terminano (anche per un solo giorno) il congedo di maternità o di paternità successivamente al 31 dicembre 2023. Sono esclusi, in particolare, i genitori che abbiano terminato il congedo di maternità o paternità al 31 dicembre 2023. Per congedo di paternità l’Inps spiega che conta sia quello «obbligatorio» (10 giorni da fruire dai due mesi anteriori al parto ai cinque successivi; 20 giorni in caso di parto plurimo) sia quello «alternativo» (che spetta in assenza della madre).

Se la madre è lavoratrice autonoma ed il padre è lavoratore dipendente il congedo all’80% (60% dal 2025) sarà fruibile solo dal padre (a condizione che il congedo di paternità si sia concluso dopo il 31 dicembre 2023); in tal caso, non rileva il termine finale del periodo indennizzabile di maternità della madre.

Documenti: Circolare Inps 57/2024

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