Politiche attive, per i richiedenti asilo è sufficiente il domicilio abituale

Nicola Colapinto Mercoledì, 29 Agosto 2018
I cittadini non comunitari richiedenti e titolari di protezione internazionale possono fruire dei servizi di politica attiva del lavoro anche se non hanno il requisito della residenza. Nei loro confronti è sufficiente il luogo di dimora abituale.
I richiedenti asilo possono essere iscritti nelle liste dei disoccupati anche se privi di residenza. Con la circolare congiunta del 27 agosto, il ministero del Lavoro e l'Anpal ribadiscono quanto già comunicato dall'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro con la nota 6202 del 23 maggio scorso.  Il documento congiunto torna sulla circostanza che molti richiedenti asilo, generalmente ospitati nei centri di accoglienza, non hanno ottenuto o richiesto ai comuni la residenza anagrafica; da qui l'impossibilità del loro inserimento nelle banche dati dei disoccupati e, quindi, nella sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e nelle relative politiche attive richieste dai Centri per l'Impiego. Infatti, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c) del Dlgs 150/2015 possono essere iscritti nelle «liste» dei disoccupati coloro che dispongano della residenza anagrafica.

Da più parti è stato evidenziato, infatti, il paradosso per cui ai cittadini richiedenti protezione internazionale, seppur legittimati a svolgere attività lavorativa trascorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo (come previsto dall’art. 22, comma 1, del d.lgs. 142/2015), risultava preclusa l’iscrizione ai Centri per l’impiego a causa della mancata iscrizione anagrafica. Già l'Anpal con la nota n. 6202 del 23 maggio 2018 aveva fornito indicazioni per superare la problematica, ritenendo che ai fini dell'iscrizione dei richiedenti asilo «il requisito della residenza anagrafica. . . è soddisfatto dal luogo di dimora abituale», in considerazione dell'assunta specialità dell'articolo 5, comma 3, del dlgs 142/2015, ai sensi del quale, ricorda la circolare congiunta, «per i richiedenti protezione internazionale ospitati nei centri o nelle strutture di accoglienza, ai quali è rilasciato il permesso di soggiorno ovvero la ricevuta di richiesta, il centro o la struttura rappresentano luogo di dimora abituale ai fini della iscrizione anagrafica».

Il documento ministeriale conferma ed avvalora l'interpretazione seguita dall'Anpal precisando che questa appare, del resto, coerente con la possibilità, riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale dal citato art. 22 del d.lgs. 142/2015, di svolgere attività lavorativa decorsi sessanta giorni dalla presentazione della domanda di asilo. A fortiori, pertanto, dovrà essere consentito a tali soggetti l’accesso ai servizi e alle misure di politica attiva del lavoro erogati dai Centri per l’impiego, rispetto a cui il rilascio della dichiarazione immediata di disponibilità, di cui all’articolo 19 del d.lgs. 150/2015, è un passaggio utile, per i successivi momenti relativi alla profilazione qualitativa, sottoscrizione del patto di servizio personalizzato e attivazione della persona nella ricerca di un nuovo lavoro. L’innovazione mira a consentire a tale tipologia di cittadini stranieri di svolgere attività lavorativa e di accedere ad altre misure di politica attiva del lavoro, quali per esempio i tirocini formativi.

L'indicazione della circolare congiunta è rivolta a tutti i centri per l'impiego «al fine di garantire la parità di trattamento delle persone su tutto il territorio nazionale e l'accesso da parte dei cittadini stranieri, con particolare riferimento ai richiedenti/titolari di protezione internazionale, alle misure di politica attiva del lavoro, le quali costituiscono presupposto indefettibile di una efficace strategia di integrazione socio-lavorativa».



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Documenti: Il testo della Circolare Congiunta del Ministero del Lavoro

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