Politiche Attive, Fissati i criteri per l'adozione delle sanzioni dai Centri per l'Impiego

Bernardo Diaz Giovedì, 19 Dicembre 2019
Le indicazioni in una delibera dell'Anpal. I parametri interessano coloro che non hanno rispettato gli obblighi di condizionalità in materia di politiche attive.
L'Anpal detta i parametri circa la valutazione dei ricorsi in merito alle sanzioni applicate dai Centri per l'Impiego per il mancato rispetto degli obblighi di condizionalità nell'erogazione delle prestazioni sociali. Lo fa con la delibera numero 54 dello scorso 2 dicembre 2019 con cui attua le disposizioni contenute nell'articolo 21, co. 12 del Dlgs 150/2015 in materia di mancato rispetto degli obblighi di condizionalità per i titolari di prestazioni sociali. Il documento offre una serie di criteri per valutare correttezza e legittimità nell'adozione dei provvedimenti sanzionatori da parte dei CPI che - nei casi più gravi - possono comportare la decadenza del diritto alla fruizione delle prestazioni sociali (es. Naspi). Il mancato rispetto di tali criteri sostanzialmente agevola la strada per l'annullamento delle sanzioni applicate

La convocazione

La delibera precisa, in primo luogo, che la convocazione del titolare la prestazione di sostegno al reddito da parte del CpI (per la sottoscrizione del patto di servizio personalizzato) per essere valida (e quindi giustificare la sanzione per la mancata presentazione del richiedente) va effettuata a mezzo raccomandata A/R ovvero a mezzo PEC, qualora l’utente sia in possesso di una casella di posta elettronica certificata. Viene considerata, altresì, valida la convocazione concordata dall’utente con l’operatore del Centro per l’Impiego in sede di sottoscrizione del Patto di Servizio Personalizzato o in occasione di successivi incontri e di cui sia data evidenza mediante sottoscrizione, da parte dell’utente, di un documento recante gli estremi della convocazione. La convocazione effettuata con altri mezzi (es. posta ordinaria o posta elettronica ordinaria), non fornendo elementi di certezza giuridica relativamente alla avvenuta conoscenza, da parte dell’utente, della convocazione stessa, non può essere posta alla base di un provvedimento sanzionatorio.

Provvedimento sanzionatorio

Il provvedimento sanzionatorio del Cpl deve contenere, inoltre, l’informativa circa i termini e le modalità per la presentazione di un eventuale ricorso al Comitato Anpal ai sensi dell’articolo 21, comma 12, d.lgs. 150/2015, entro il termine di trenta giorni (il termine decorre dalla notifica del ricorso), o all’autorità giudiziaria competente. Nel caso in cui il provvedimento non sia stato notificato, ovvero non sia stato notificato con le suddette modalità, il Comitato computerà il termine per la presentazione del ricorso a partire dal giorno in cui il ricorrente sia con ogni certezza venuto a conoscenza del provvedimento medesimo (es. notifica dell’avvenuta applicazione della sanzione da parte dell’INPS). L’avvenuta presentazione del ricorso avverso il provvedimento sanzionatorio costituisce prova dell’avvenuta conoscenza dello stesso.

Comunicazione del Giustificato Motivo

Come noto, il titolare della prestazione è dispensato dalla presentazione alla convocazione presso il CpI e/o al rispetto dei relativi obblighi di politica attiva nei casi di giustificato motivo (anche in tal caso, pertanto, il CpI non può sanzionare il richiedente). Il giustificato motivo ricorre nei seguenti casi: a) documentato stato di malattia o di infortunio; b) servizio civile o di leva o richiamo alle armi; c) stato di gravidanza, per i periodi di astensione previsti dalla legge; d) citazioni in tribunale, a qualsiasi titolo, dietro esibizione dell’ordine di comparire da parte del magistrato; e) gravi motivi familiari documentati e/o certificati; f) casi di limitazione legale della mobilità personale; g) ogni altro comprovato impedimento oggettivo e/o causa di forza maggiore, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di presentarsi presso gli uffici, senza possibilità di alcuna valutazione di carattere soggettivo o discrezionale da parte di quest’ultimo. Con riferimento all’offerta di lavoro congrua, il giustificato motivo di rifiuto ricorre nelle ipotesi di cui alle lett. a), b), c), e), f), di cui sopra e in caso di ogni comprovato impedimento oggettivo o causa di forza maggiore, documentati o certificati, cioè ogni fatto o circostanza che impedisca al soggetto di accettare l’offerta di lavoro congrua.

Le ipotesi che giustificano l’assenza alle convocazioni o di mancata partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro devono essere comunicate e documentate, di regola, entro la data e ora stabilite per l’appuntamento, e comunque entro e non oltre il giorno successivo alla data prevista. Qualora l’impedimento - anche in considerazione delle modalità di comunicazione indicate dal Centro per l’Impiego - non consenta all’interessato la comunicazione del giustificato motivo di assenza, la comunicazione andrà resa comunque entro il giorno successivo al venir meno dell’impedimento stesso. La comunicazione del giustificato motivo di assenza va effettuata con le modalità concordate con il Centro per l’Impiego ovvero mediante ogni altra modalità ritenuta idonea a garantire la certezza dell’avvenuto invio della comunicazione. A tale fine l'Anpal precisa che l'utente deve essere messo a conoscenza, tramite opportuna informativa, di quali siano le cause di giustificato motivo di assenza e del termine entro il quale è possibile comunicare lo stesso al Centro per l’Impiego, nonché sulle modalità con cui effettuare le relative comunicazioni.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati