Disabili, Quando i Genitori hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per assistere i figli disabili

Valerio Damiani Domenica, 27 Maggio 2018
La legge riconosce diverse forme di tutela ai genitori di figli disabili per assentarsi dal lavoro. Tra queste oltre ai permessi giornalieri, c'è il prolungamento del congedo parentale sino ad un massimo di tre anni e i riposi giornalieri.
Come noto la legge tutela la disabilità in diverse forme. Una di queste riguarda la facoltà per i genitori di assentarsi dal lavoro per curare i figli disabili in situazione di gravità. Le prestazioni ricono­sciute dalla legge sono tuttavia diverse a seconda dell'età degli figli da assistere e dunque non sempre il genitore lavoratore dipendente ha ben chiaro il quadro complessivo previsto dal legislatore. Vediamo, dunque, quali sono le principali tutele previste dall'ordinamento a seconda dell'età dei figli.

Figli minori di tre anni

I genitori, anche adottivi o affida­tari, di figli disa­bili inferiore ai tre anni, possono fruire ­ anche quando l'altro genitore non ha diritto (perché ad esem­pio è casalinga, o lavora­trice/lavoratore autonomo) di un prolungamento del conge­do parentale (tale prolun­gamento può essere preso dal termine del periodo di normale­ congedo paren­tale teoricamente fruibile dal genitore richiedente, anche se non sia stato in precedenza utilizzato o esaurito. Il prolungamento, da usare fino al dodicesimo an­no di età del bambino, e il periodo di congedo paren­tale ordinario non possono superare in totale i tre an­ni. Il prolungamento è concesso a condizione che il bambino non sia ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del genitore (art. 33 Dlgs 151/2001).

I genitori possono anche fruire dei riposi orari giornalieri di un'ora o due ore a se­conda dell'orario di lavoro (articolo 42, Dlgs 151/2001) oppure dei tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore), sia nel caso in cui l'altro genitore non lavori, sia nel caso in cui siano presenti altri familiari, anche lavo­ratori, che possono pre­stare assistenza (art. 33. co. 3  della legge 104/1992). La legge indica che le ri­chieste sono alternative l'una all'altra nel senso che la fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del pro­lungamento del congedo parentale e delle ore di riposo non è cumulativa nell'arco del mese.

Figli in età compresa da tre a dodici anni

I genitori, anche adottivi o affida­tari, di figli disa­bili in situazione di gra­vità di età compresa tra tre e dodici anni possono fruire, anche quando l'altro geni­tore non ha diritto (perché ad esempio è casalinga, oppure lavoratrice/lavora­tore autonomo), alternati­vamente di: 1) un prolungamento del congedo pa­rentale fino al dodicesimo anno di età del bambino, per un periodo complessivo, com­preso il periodo di congedo ordinario, di tre anni (articolo 33, Dlgs 151/2001); 2) tre giorni di permesso mensi­le (frazionabili in ore), sia nel caso in cui 'altro ge­nitore non lavori, sia nel ca­so in cui siano presenti al­tri familiari che possono dare I'assistenza al bam­bino disabile. Anche in questo caso le due richieste sono alter­native e non cumulative nell'arco del mese.

Figli con età superiore a dodici anni

I genitori, anche adottivi o affida­tari, di figli disa­bili in situazione di gra­vità, nonché il coniuge, i parenti e gli affini entro il 2° grado di persone in situazione di disabilità grave possono chiedere e avere tre giorni di permesso mensile (frazionabili in ore). A titolo esemplifica­tivo sono parenti di primo grado: genitori, figli; sono parenti di secondo grado: nonni, fratelli/sorelle, ni­poti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado: suoceri, nuora, genero; so­no affini di secondo grado: fratelli/sorelle del coniuge e nonni del coniuge.

I genitori adottivi o affidatari possono prolungare il con­gedo parentale per un pe­riodo fino a tre anni, com­prensivo del periodo di con­gedo parentale ordinario, nei primi dodici anni decor­renti dalla data di ingresso in famiglia del minore rico­nosciuto disabile in situa­zione di gravità, indipen­dentemente dall'età del bambino all'atto dell'ado­zione o affidamento, in ogni caso non oltre il compi­mento della maggiore età. Naturalmente oltre a queste tutele il genitore può anche fruire del congedo straordinario biennale ai sensi dell'articolo 42, co. 5 del Dlgs 151/2001.

Il trattamento economico

I permessi fruiti a giorni o a ore sono indennizzati sulla base della retribu­zione effettivamente corri­sposta, mentre quelli con­cessi a titolo di prolunga­mento del congedo paren­tale fino al dodicesimo anno di vita del bambino possono essere in­dennizzati al 30% della re­tribuzione effettivamente corrisposta. Durante la fruizione dei permessi re­tribuiti si ha diritto anche all'assegno per il nucleo familiare. Per i lavoratori l'indennità viene anticipata dal datore di lavoro in busta paga e poi verrà ri­chiesta a rimborso conguagliandola con i contributi dovuti all'lnps. Invece per gli operai agricoli a tem­po determinato e indeterminato e per i lavoratori del­ lo spettacolo saltuari o con contratto a termine, l'in­dennità viene pagata direttamente dall'lnps dietro domanda dell'interessato.

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