Stop alla restituzione dell’indennità di disoccupazione percepita indebitamente dal lavoratore a seguito della riclassificazione dell’impresa da agricola a non agricola o viceversa. In tali casi gli interessati mantengono il diritto alle somme percepite a titolo di disoccupazione agricola o di NASpI in quanto la loro restituzione sarebbe in contrasto con i precetti costituzionali. Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2425/2025 condiviso con il Ministero del Lavoro, a parziale correzione di quanto precisato in un primo tempo con Circolare n. 56/2020.
La questione
Riguarda gli effetti della riclassificazione dell’attività economica svolta dall’impresa con conseguente cambio di iscrizione dei lavoratori dalla gestione contributiva agricola a un’altra gestione (tipicamente, dalla gestione agricola alla gestione aziende dipendenti non agricoli) e viceversa. L’operazione, pur non essendo imputabile al comportamento del lavoratore (è conseguenza di inesatte dichiarazioni del datore di lavoro), ha risvolti significativi sulla sua posizione assicurativa perché viene perduta l’identificazione previdenziale di operaio agricolo (OTD e/o OTI) e, quindi, il diritto alle relative prestazioni specifiche del settore agricolo, già corrisposte o ancora da corrispondere.
In particolare alla riclassificazione fa seguito il disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo e del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (indennità di disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia, indennità di maternità) nonchè della prestazione pensionistica eventualmente già erogata. Non solo. L’Inps chiederà la ripetizione dei relativi importi entro i termini prescrizionali ordinari (10 anni) a decorrere dalla data del verbale ispettivo.
Disoccupazione
Con Circolare n. 56/2020 l’Inps aveva escluso il diritto alla ripetizione della disoccupazione agricola ove i termini per la presentazione della domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza non fossero ancora spirati ed il lavoratore fosse in possesso dei relativi requisiti assicurativi e contributivi. In tal caso è riconosciuta la NASpI con compensazione delle somme già corrisposte.
Per evitare, tuttavia, che il lavoratore patisca gli effetti pregiudizievoli della riclassificazione aziendale l’Inps rende noto che ove non fosse possibile presentare la domanda per la corretta prestazione di disoccupazione (es. per scadenza dei termini) il lavoratore non dovrà restituire la disoccupazione indebitamente erogata.
Il nuovo orientamento, spiega l’Inps, è volto a tutelare il lavoratore da condotte imputabili esclusivamente al datore di lavoro e a lui non note. Infatti, in tali casi, i lavoratori rischierebbero di essere ingiustamente penalizzati da un’applicazione retroattiva degli effetti della riclassificazione, che pregiudicherebbe il loro diritto alla tutela contro la disoccupazione, in violazione dell’articolo 38, comma 2, della Costituzione, che prevede che: “I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”. Ne consegue che, fatti salvi i casi di dolo, nelle ipotesi di riclassificazione aziendale in altro settore, conseguente a dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, i lavoratori conservano il diritto alle somme percepite a titolo di indennità di disoccupazione.
Resta ferma, tuttavia, la possibilità che il lavoratore faccia domanda per la corretta prestazione (disoccupazione agricola o NASpI) se alla data di notifica del provvedimento di riclassificazione aziendale, non siano ancora spirati i termini per la presentazione di una domanda di disoccupazione per il nuovo settore di appartenenza con compensazione di quanto già corrisposto.
Autotutela
I ricorsi amministrativi riferiti a contestazioni degli indebiti già notificati e ancora pendenti, e per i quali non sia ancora intervenuto il riconoscimento dell’indebito (ad esempio, con richiesta di rateizzazione), devono essere definiti in autotutela secondo le nuove indicazioni impartite.
Documenti: Messaggio Inps 2425/2025













