Somministrazione a termine, Proroghe e Rinnovi senza causale sino al 31 marzo 2021

Nicola Colapinto Venerdì, 05 Marzo 2021
I chiarimenti in un documento del Ministero del Lavoro. L'agevolazione si applica anche al contratto di somministrazione a termine fermo restando i limiti legali previsti dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
Anche il contratto di somministrazione a termine beneficia della proroga o del rinnovo del contratto senza causale per una sola volta se la facoltà è esercitata entro il 31 marzo 2021. Lo precisa il ministero del lavoro nell'interpello n. 2/2021 in risposta ad un quesito posto dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA). La questione riguarda l'interpretazione dell'articolo 93 del dl n. 34/2020 (cd. decreto rilancio) secondo la quale sino al 31 marzo 2021 è possibile prorogare o il rinnovare il contratto di lavoro a termine per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, senza che sia in ogni caso possibile il superamento della durata massima complessiva di 24 mesi prevista in via generale per i contratti a termine. L'interpellante chiedeva se il regime di favore potesse applicarsi anche al contratto di somministrazione a termine.

Somministrazione

Come noto la somministrazione di lavoro presuppone tre soggetti (impresa-utilizzatrice; agenzia di somministrazione; lavoratore) e due contratti: uno di lavoro (tra agenzia e lavoratore) che può essere a termine o a tempo indeterminato, l'altro c.d. di somministrazione di lavoro (tra agenzia e impresa-utilizzatrice) anch'esso a tempo indeterminato o a termine.  In quest’ultimo caso il rapporto di lavoro tra agenzia di somministrazione e lavoratore è soggetto alla disciplina propria del contratto a termine e, pertanto, al rispetto delle causali di cui all'articolo 19, co. 1 del n. 87/2018 come convertito dalla legge n. 96/2018 (cd. decreto dignità) nell'ipotesi di qualsiasi rinnovo del contratto a termine nonché per le proroghe eccedenti i 12 mesi.

Deroga Covid

La deroga di cui all'articolo 93 del citato dl n. 34/2020, spiega il Ministero, si applica per una sola volta anche ai contratti di somministrazione a termine che, pertanto, fino al 31 marzo possono essere prorogati o rinnovati senza una causale. In tal caso la disciplina va comunque coordinata le previsioni di cui all'articolo 34, co. 2 del Dl n. 87/2018 secondo cui le causali vanno riferite all'impresa-utilizzatrice (non all'agenzia) e l'assunzione a termine tra agenzia e lavoratore può essere sempre prorogata, senza una causale, con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei limiti del Ccnl, ossia per 6 volte nell'arco di 24 mesi (ovvero 8 volte, se il Ccnl applicato dall'impresa-utilizzatrice fissa una durata massima superiore a 24 mesi).

Tale interpretazione, spiega il Ministero, risulta, in linea con «la ratio di salvaguardia dei livelli occupazionali propria della normativa emergenziale, posto che la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a termine, anche in somministrazione, già in corso con il regime agevolato dell’assenza delle causali, consente di mantenere lo stato di occupazione dei lavoratori somministrati a termine interessati».

Il Ministero ricorda peraltro che la normativa anticovid consente sino al 31 dicembre 2021, alle imprese utilizzatrici di far uso della somministrazione a termine con lo stesso lavoratore con uno o più missioni a termine, anche per durate superiori a 24 mesi, senza che ciò determini l'obbligo di assunzione  a condizione che l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utlizzatore l'assunzione a tempo indeterminato del lavoratore a termine.

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