Non serve alcuna domanda per ottenere la proroga, fino ad un massimo di 12 mesi, del supporto per la formazione e il lavoro (Sfl). L’Inps, infatti, prorogherà d’ufficio il pagamento della misura in presenza delle condizioni di legge tra cui, in particolare, la verifica dell’aggiornamento del patto di servizio personalizzato da parte dei Centri per l’Impiego entro l’ultima delle 12 mensilità di fruizione. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nel messaggio n. 765/2025.
Il Supporto Formazione e Lavoro
La legge di bilancio 2025 ha previsto la possibilità di una proroga dell’indennità di partecipazione per altri 12 mesi, previo aggiornamento del patto di servizio personalizzato, qualora alla scadenza dei primi 12 mesi il beneficiario stia seguendo un corso di formazione non ancora terminato (sono esclusi i soggetti che abbiano in corso iniziative di politica attiva, compresi i tirocini).
Con messaggio n. 595/2025 l’Inps ha spiegato che la proroga riguarda solo i beneficiari che non abbiano terminato la fruizione delle 12 mensilità nel corso del 2024 e che spetta se rilevata, tramite la piattaforma del Siisl, la presenza di un corso di formazione la cui scadenza sia successiva alle prime 12 mensilità di indennità e a condizione che sia aggiornato il patto di servizio personalizzato. La proroga, in tal caso, viene concessa nel limite della durata del corso di formazione senza possibilità di avviarne uno successivo ancorché non siano decorsi i successivi 12 mesi di proroga.
Attenzione. Se l’Inps non rileva l’aggiornamento del patto di servizio personalizzato entro l’ultima delle 12 mensilità di fruizione del beneficio la domanda viene sospesa in attesa dell’aggiornamento del patto di servizio personalizzato che dovrà avvenire entro i successivi 90 giorni. In caso contrario la domanda sarà terminata.
L’informazione relativa al Psp aggiornato che venga rilevata tardivamente, ossia oltre la scadenza delle dodici mensilità, deve essere, in ogni caso, associata al corso di formazione in atto, ed essere registrata a sistema entro la scadenza delle prime dodici mensilità di fruizione della misura.
I chiarimenti
Per tenere conto del ristretto margine temporale per l’aggiornamento del patto di servizio personalizzato da parte dei Centri per l’Impiego l’Inps spiega che negli Sfl la cui 12° mensilità viene pagata nei mesi di gennaio e febbraio 2025 l’aggiornamento del patto di servizio personalizzato sarà considerato valido se registrato nella piattaforma del Sistema Informativo Unitario (Siu) entro il mese successivo cioè entro febbraio 2025 per le domande con pagamento della 12° mensilità di Sfl a gennaio 2025; entro marzo per quelle con pagamento a febbraio 2025.
A partire da marzo 2025 la verifica dell’aggiornamento del patto di servizio personalizzato verrà effettuata entro il medesimo mese e l’aggiornamento sarà considerato valido se intervenuto tra la data di avvio del corso di formazione ed entro l’ultimo mese di fruizione delle prime dodici mensilità della misura. In caso di aggiornamento tardivo, pertanto, l’Sfl viene sospeso ed i Centri per l’Impiego avranno 90 giorni per effettuarlo; la registrazione tardiva, spiega l’Inps, dovrà comunque avvenire nei mesi di svolgimento del corso ed entro la scadenza delle prime 12 mensilità di fruizione della misura.
Infine l’Inps spiega che in fase di attivazione o durante la frequenza, da parte del beneficiario del Sfl, di un corso di formazione che, presumibilmente, prosegua oltre la scadenza delle dodici mensilità di fruizione della misura, i Centri per l’Impiego, con le modalità loro indicate e in base alle proprie valutazioni, possono registrare, anche prima della scadenza della dodicesima mensilità, l’aggiornamento del Psp.
Proroga d’ufficio
Da ultimo l’Inps ricorda che la proroga del Sfl avviene d’ufficio senza bisogno di presentare alcuna domanda.