Trasporto Aereo, Trattamento integrativo anche sulla CIGD del 2020

Bernardo Diaz Martedì, 16 Novembre 2021
L'Inps recepisce la novella contenuta nel decreto sostegni bis. I lavoratori dei servizi aeroportuali di terra potranno ricevere gli arretrati relativi ai trattamenti di CIGD COVID-19 fruiti tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2020.

Ok agli arretrati per la prestazione integrativa della CIGD ai lavoratori dei servizi aeroportuali di terra per il periodo compreso tra il 1° marzo ed il 31 dicembre 2020. Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3979/2021 in cui spiega che i datori di lavoro dovranno presentare l'istanza entro il 31 dicembre 2021 a pena di decadenza.

Prestazione integrativa

La legge n. 178/2020 ha riconosciuto la possibilità di attribuire la prestazione integrativa prevista dal Fondo di solidarietà di settore anche ai lavoratori beneficiari della CIGD con causale COVID-19 per tutta la durata della stessa CIGD nei limiti previsti dalla legge n. 178/2020 (cioè 12 settimane nel periodo compreso dal 1° gennaio al 30 giugno 2021). La misura è stata prorogata, assieme alla CIGD COVID, dal dl n. 41/2021 (decreto sostegni) per ulteriori 28 settimane comprese tra il 1° aprile ed il 31 dicembre 2021. Pertanto, al pari della CIGD, può raggiungere una durata massima di 40 settimane nel 2021 (fermo restando che le 12 settimane di cui alla legge n. 178/2020 debbano essere interamente fruite entro il 30 giugno 2021). L'articolo 40-ter, co. 1 del dl n. 73/2021 convertito con legge n. 106/2021 (cd. decreto sostegni bis) ha riconosciuto la prestazione anche per i trattamenti di CIGD COVID-19 fruiti nel periodo temporale compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020 con riferimento ai soli lavoratori del servizi aeroportuali di terra.

La prestazione consiste una integrazione della CIGD (la durata è sempre pari alla CIGD) in misura tale da garantire al lavoratore che il trattamento complessivo dell'integrazione salariale sia pari all'80% della retribuzione lorda avente i carattere di fissità e continuità percepita nei 12 mesi antecedenti la richiesta, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario.

Domande entro il 31 dicembre

L'Inps spiega che la domanda può essere inoltrata dai datori di lavoro o dai loro intermediari (es. consulenti del lavoro) entro il 31 dicembre 2021 a pena di decadenza. Si presenta esclusivamente per via telematica tramite il sito INPS alla sezione “Prestazioni e servizi” > “Servizi” accessibili per la tipologia di utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti” > “Assegno Emergenziale/Integrativo per fondi di solidarietà”. In particolare nella procedura di invio della domanda è stata aggiunta una nuova causale "Legge 106/2021" che identificherà le domande di prestazione integrativa delle domande di CIGD riferite al periodo compreso tra il 1° marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020.

Il trattamento integrativo verrà erogato dall’INPS direttamente ai lavoratori e la sua durata è pari a quella dell’ammortizzatore sociale di CIGD integrato.

L'istanza deve contenere, oltre ai dati anagrafici dell’azienda e del titolare ovvero del legale rappresentante: a) gli estremi dell’istanza o delle istanze di CIGD, rispetto alla quale o alle quali si richiede l’integrazione del Fondo; b) la stima dell’importo complessivo; c) l’elenco analitico dei beneficiari contenente: i dati anagrafici, i dati relativi al rapporto di lavoro (Qualifica – Tipo contratto), alla retribuzione lorda di riferimento e al numero medio di ore mensili; d) la dichiarazione di responsabilità del titolare/legale rappresentante dell’azienda in ordine alla veridicità dei dati retributivi dei singoli lavoratori dichiarati in allegato alla domanda, resa ai sensi degli articoli 48, 73, 75 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni.

Documenti: Messaggio Inps n. 3979/2021

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