Vittime di Violenza, Come si presenta la domanda all'Inps per il congedo retribuito

Valerio Damiani Sabato, 26 Gennaio 2019
I chiarimenti in un documento dell'Inps. Dallo scorso anno il beneficio esteso anche alle lavoratrici autonome e alle domestiche. Dal 1° Aprile le domande potranno essere presentate solo per via telematica.
Le domande per la fruizione del congedo indennizzato per le lavoratrici vittime di violenza di genere potranno essere presentate solo per via telematica. Ne da' notizia l'Inps con la Circolare numero 3 del 25 Gennaio 2019 nell'ambito del progetto di telematizzazione dei servizi resi dall'Istituto.

Come noto il congedo indennizzato per le donne vittime di violenza di genere, introdotto dall’articolo 24 del D.lgs 15 giugno 2015, n. 80, consiste in un'indennità pari all'ultima retribuzione, con riferi­mento alle soli voci fisse e continuative del trattamento che può essere utilizzato esclusivamente dalle lavoratrici inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere per un periodo massimo di 3 mesi (equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa) fruibili nell’arco temporale di tre anni (qui i dettagli). Tale congedo, inizialmente previsto solo per le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, è stato successivamente esteso, con decorrenza 1° gennaio 2017, alle lavoratrici autonome (cfr. articolo 1, comma 241, della legge di bilancio 2017) e, con decorrenza 1° gennaio 2018, alle lavoratrici del settore domestico (cfr. articolo 1, comma 217, della legge di bilancio 2018). Conseguentemente, attualmente il congedo spetta alle lavoratrici dipendenti a tempo determinato e indeterminato del settore pubblico e privato, alle lavoratrici autonome, operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici autonome dello spettacolo e lavoratrici domestiche.

Il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa ed è com­putato ai fini dell'anzianità di servizio, nonché per la maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trat­tamento di fine rapporto. Per quanto riguarda la contribuzione figurativa, l'Inps precisa, che spetta anche nel  caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria e segue le regole previste dall’art. 40 della legge 183 del 2010 venendo rapportata agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo. La lavoratrice vittima di violenza di genere ha, inoltre, diritto alla trasfor­mazione del rapporto di lavoro a tem­po pieno in lavoro a tempo parziale se disponibile in organico, che dovrà poi essere nuovamente trasformato, a richiesta della lavoratrice, in rapporto di lavoro a tempo pieno.

Domanda Telematica 

L'Inps informa che dal 25 Gennaio 2019, la domanda di indennità per il periodo di congedo riconosciuto alle lavoratrici dipendenti vittime di violenza di genere può essere presentata all’Inps telematicamente tramite: a) il portale Web – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile dal sito Internet dell’Istituto attraverso il seguente percorso: “Tutti i servizi” > “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito” > “Indennità a titolo di congedo per lavoratrici vittime di violenza di genere”. Tale servizio è accessibile direttamente dal cittadino munito di PIN dispositivo, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2 o CNS (Carta Nazionale dei Servizi); b) Contact Center Multicanale – al numero 803.164 (riservato all’utenza che chiama da telefono fisso) o al numero 06164164 (abilitato a ricevere esclusivamente chiamate da telefoni cellulari con tariffazione a carico dell’utente); oppure tramite Patronati – attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. Si rammenta che tale canale di presentazione delle domande non richiede il possesso del PIN.

Una volta compilata la domanda, il sistema produrrà, in automatico, la ricevuta di presentazione della stessa contenente il numero di protocollo in entrata e il rispettivo modello precompilato con i dati inseriti.  Resta fermo che la lavoratrice dovrà presentare, in plico chiuso e separato dall’istanza di richiesta della prestazione, della certificazione medico/amministrativa relativa all’abilitazione all’accesso ed alla effettiva fruizione del percorso di protezione nelle giornate di congedo. Da ultimo l'Inps informa che sino al 31 marzo 2019 le domande potranno essere presentate sia attraverso la consueta modalità, in formato cartaceo, sia nella modalità telematica. Al termine di tale periodo transitorio, e quindi a decorrere dal 1° aprile 2019, l’impiego del canale telematico diventerà  l'unica modalità per l'inoltro della domanda.

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Documenti: Circolare Inps numero 3/2019

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