Nicola Colapinto

Nicola Colapinto

Nicola Colapinto, avvocato con specializzazione in diritto del lavoro, seguo le principali questioni giuslavoristiche e previdenziali per PensioniOggi.it. 

L'istituto di previdenza ha precisato, con il messaggio inps 5280/2014, le modalità per l'istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico da parte dei titolari di pensione anticipata che hanno visto il proprio trattamento decurtato per effetto della penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011.

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La legge Fornero ha infatti previsto che, qualora l'accesso al pensionamento anticipato avvenga a un'età inferiore a 62 anni, si applica un taglio dell'1% per ogni anno d'anticipo rispetto ai 62, elevato al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012, in via temporanea, sino al 31 dicembre 2017 le penalità non troveranno applicazione qualora la contribuzione derivi da: prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, Cig ordinaria.

I periodi utili ad escludere le penalizzazioni sono stati però successivamente estesi, nel corso del 2013, fino a ricomprendere i periodi di assenza per la donazione di sangue e di emocomponenti, quelli derivanti da congedi parentali di maternità e paternità, i congedi e permessi mensili concessi ai genitori di portatori d'handicap e i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino. Ciò può determinare la necessità di un ricalcolo delle prestazioni anticipate "decurtate" già poste in pagamento prima delle intervenute novità legislative.

L'Inps precisa quindi che i titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso e la corresponsione dei relativi arretrati. In favore di tali soggetti deve essere riconosciuto il ricalcolo della pensione con effetto dal 1° novembre 2013 per le donazioni di sangue e i congedi maternità e paternità e dal 1° febbraio 2014 per i permessi relativi a portatori di handicap e prolungamento di congedo parentale nel caso di pensioni anticipate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei contributi.

Infine, con riferimento alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, l'istituto indica che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.

Mentre spirano gli ultimi giorni per la presentazione delle domande di accesso alla quinta salvaguardia pensionistica di cui alla legge 147/2013 (c'è tempo sino al 16 Giugno) si avvicina la data in cui inizieranno i lavori parlamentari relativi al nuovo progetto di legge in favore dei lavoratori esodati. {div class:article-banner-left}{/div}

Il 23 Giugno infatti la proposta di legge unitaria della commissione Lavoro della camera che punta a dare una risposta a quei lavoratori rimasti senza reddito e senza pensione dopo la riforma Fornero arriverà in Aula a Montecitorio. Ma, cosi’ come qualche mese fa, la questione delle coperture appare tutt’altro che risolta. Mentre dunque il governo continua a assicurare di guardare alla questione come una priorita’, il presidente della commissione Lavoro della Camera e esponente del Pd Cesare Damiano chiede che al piu’ presto sia convocato un vertice Esecutivo-maggioranza per fare il punto sulla situazione. “Gli esodati sono una priorita’ – assicura Poletti – e stiamo cercando una soluzione ma questa deve essere sostenibile sotto il profilo dei conti pubblici”.

Damiano in realtà vorrebbe fare di piu' di quanto contenuto nel disegno di legge che la Camera inizierà ad esaminare a breve. Il disegno riguarda principalmente i lavoratori esodati (cioè coloro che erano senza lavoro al momento dell'entrata in vigore del Dl 201/2011, nel dicembre 2011) ma l'ex ministro del lavoro è stato firmatario anche di un'altra proposta in materia pensionistica che chiede l'introduzione di un correttivo alla Riforma Fornero strutturale, ossia uno strumento che consenta di anticipare l'età pensionabile sino a 62 anni, possibilmente senza alcuna decurtazione sulla rendita previdenziale. Idea che se passasse potrebbe tutelare in qualche misura anche coloro che hanno perso il posto di lavoro dopo il 2011 che attualmente restano inevitabilmente senza alcuna possibilità di ottenere un anticipo nell'accesso alla pensione. L'idea aveva trovato d'accordo anche l'ex ministro del lavoro Giovannini e il neo ministro Poletti che tuttavia non ha indicato sino ad oggi come intende procedere.

E' proprio su questa incertezza "governativa" che Damiano punta il dito: “Se la soluzione strutturale – aggiunge – non e’ percorribile perche’ troppo costosa, rimane la strada della sesta salvaguardia dedicata esclusivamente ai cosiddetti esodati che dovrà essere rapidamente approvata” ha concluso Damiano.

Secondo quanto riferito dalla Lega qualche tempo fa la Ragioneria dello Stato avrebbe quantificato in 2,7 miliardi per il solo 2014 l’onere delle misure messe a punto dai deputati. Un costo che si raddoppierebbe l’anno successivo per arrivare a un picco di 8,2 miliardi nel 2018. Fatto sta che, evidenzia la vicepresidente della commissione Lavoro della Camera e esponente di Fi Renata Polverini, “le parole non bastano piu’, ma servono azioni efficaci e praticabili”.

In attesa del via libera dell'esecutivo il prossimo 13 Giugno alla Riforma della Pubblica Amministrazione ieri sono circolate le prime bozze dei provvedimenti che saranno sottoposti Giovedì all'attenzione dei sindacati.

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Spicca la marcia indietro del governo sulla reintroduzione dell'«esonero dal servizio», cioè il pensionamento anticipato di chi è vicino alla fine della carriera per aprire nuovi spazi ai giovani. Doveva essere la chiave per la famosa «staffetta generazionale» ma il Ministro del Lavoro Giuliano Poletti, secondo quanto anticipato da Pensioni Oggi, si è dimostrato scettico su tale possibilità in quanto ciò avrebbe determinato una disparità di trattamento tra lavoratori pubblici e privati. La norma dunque rischia di essere stralciata dal provvedimento per poi essere ripresentata dopo il via libera - si spera - della Camera al progetto di legge Damiano sugli esodati.  Il "ritorno economico", secondo la Madia, sarebbe stato peraltro marginale ed avrebbe comportato nuove distorsioni.

Dovrebbe restare in piedi la cosiddetta proroga dell'opzione donna, cioè la possibilità di andare in pensione con i requisiti antecedenti alla legge 247/07 per le lavoratrici che scelgono il regime contributivo. Un'idea che potrebbe portare il regime, in scadenza nel 2015, sino al Dicembre 2016 o al 2017. 

Probabile poi la cancellazione del trattenimento in servizio, cioè la possibilità di continuare a lavorare per due anni dopo l'età della pensione. Il governo potrebbe liberare così circa 10 mila posti, ma coinvolgendo anche altri settori — come giustizia, sanità e università — si potrebbe arrivare anche a 15 mila. Sul piatto c'è anche l'ipotesi di un ammorbidimento del blocco del turnover, oggi limitato al 20% con un nuovo ingresso ogni cinque uscite. Non ci sono dubbi, invece, sul dimezzamento dei permessi sindacali. La spiegazione del ministero, nel documento inviato agli stessi sindacati, è l'unica che non arriva nemmeno ad una riga: «Il governo ritiene la misura necessaria».

Piu' chiare anche le regole anche della nuova mobilità. Viene eliminata, per gli spostamenti volontari, la necessità del nullaosta da parte dell'amministrazione di provenienza e del consenso del lavoratore interessato (a condizione tuttavia che sia conservato lo stesso stipendio e il trasferimento avvenga entro certi limiti geografici).

Resta invece da sciogliere il nodo del numero delle Prefetture da ridurre: l'ipotesi iniziale era di portale a 40, una per regione con qualche deroga al Sud nelle zone a più alto rischio criminalità.

I Lavoratori precoci potranno utilizzare tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata ai fini di escludere le penalità per l'accesso alla pensione anticipata sino al 31.12.2017. E' quanto prevede il disegno di legge AC 224 e abbinate (meglio noto come proposta Damiano) che sarà in discussione dal prossimo 23 Giugno alla Camera dei Deputati.

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La proposta riaccende quindi le speranze sul problema delle penalizzazioni per quei lavoratori che vanno in pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età.

Com'è noto, attualmente per tali soggetti è in vigore una deroga temporanea, contenuta nell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 che subordina la "sterilizzazione" delle penalità solo a determinate condizioni. La norma citata è stata approvata subito dopo l'entrata in vigore della Riforma Fornero per venire incontro alla categoria dei lavoratori precoci, cioè di coloro che, avendo iniziato a lavorare prima dei 18 anni di età, hanno raggiunto i requisiti contributivi per uscire con la pensione anticipata ad un'età anagrafica tutto sommato bassa, inferiore a 60 anni. Lavoratori che, in assenza di un intervento, si sarebbero visti decurtare l'assegno anche di oltre il 10%.

La regola attualmente in vigore tuttavia è molto complessa in quanto dispone che la riduzione percentuale dei trattamenti pensionistici non si applica, anche se non sono stati raggiunti i 62 anni di età, a coloro che maturano il previsto requisito di anzianità contributiva per la pensione anticipata entro il 31 dicembre 2017, a condizione che tale anzianità contributiva derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l’assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria.

La legge 125/2013 di conversione del decreto legge n. 101 del 31 agosto 2013 (in vigore dal 31 ottobre 2013) ha di recente allungato tale elenco ricomprendendo la contribuzione figurativa derivante da astensione dal lavoro per la donazione di sangue e di emocomponenti, come previsto dall'articolo 8, comma 1, della legge n. 219 del 21 ottobre 2005; quella attribuita dalla fruizione dei congedi parentali di maternità e paternità stabiliti dal Testo unico di cui al decreto legislativo n. 151 del 26 marzo 2001 e dalla fruizione dei congedi e permessi per handicap ai sensi dell'articolo 33 della legge 104/1992.

La regola in pratica sta costringendo i lavoratori precoci ad una estenuante verifica dei contributi versati al fine di valutare quali periodi di contribuzione, accreditati nella vita lavorativa, siano o meno validi al fine di escludere le penalità. L'elenco infatti è tassativo e dunque chi ha, ad esempio, contributi figurativi da disoccupazione indennizzata o maggiorazioni legate all'invalidità o all'amianto si trova costretto a non poter lasciare il posto di lavoro se non al prezzo di una pesante decurtazione dell'assegno.

Ora la proposta di legge potrebbe venire in soccorso anche dei lavoratori precoci con una semplice modifica all'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 attraverso la quale verrebbe precisato che ai fini di escludere le predette penalità è valida tutta la contribuzione a qualsiasi titolo accreditata. Quanto basta per consentire l'uscita senza alcuna penalità sino al 31 Dicembre 2017 di tutti quei lavoratori che non avessero ancora compiuto i 62 anni. Sarebbe tuttavia opportuno che il legislatore regolasse anche i casi in cui tali penalità fossero già state applicate chiarendo se i lavoratori avranno diritto alla restituzione delle somme.

L'istituto di previdenza con la circolare Inps 73/2014 ha specificato i nuovi termini di pagamento dei trattamenti di fine servizio/rapporto previsti dalla legge 147/2013 (legge di stabilità 2014).

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La legge n. 147 del 27 dicembre 2013 ha infatti esteso la modalità di pagamento rateale dei Tfs e Tfr dei dipendenti pubblici anche alle prestazioni di importo lordo complessivo superiore a 50mila euro; ha, inoltre, innalzato a dodici mesi il termine di pagamento delle prestazioni per le cessazioni dal servizio per raggiungimento del limite di età o di servizio.

Nello specifico in relazione alle cessazioni dal servizio che intervengono dal 1° gennaio 2014 e con riferimento ai dipendenti che maturano i requisiti per il pensionamento a partire dalla stessa data, i trattamenti di fine servizio e fine rapporto, comunque denominati, vengono corrisposti: in unica soluzione se  di importo pari o inferiore a 50.000 euro; in due o tre rate annuali, se di ammontare superiore a 50.000 euro a  seconda che l’importo complessivo superi i 50.000 euro ma sia inferiore a 100.000 (in tal caso le rate sono due: 50.000 la prima e la parte eccedente la seconda) ovvero sia pari o superiore a 100.000 euro (e in tal caso le rate sono tre: 50.000  la prima; 50.000 la seconda e la parte eccedente i 100.000 la terza).

L'istituto precisa che i trattamenti, per i soggetti in questione, vengono liquidati entro 105 giorni per i decessi e le inabilità, dopo 24-27 mesi per le dimissioni volontarie, 12/15 mesi in tutti gli altri casi.

Per i dipendenti che invece cessano dal servizio avendo conseguito i requisiti pensionistici entro il 31 dicembre 2013, si applica la disciplina  di cui al comma 7 dell’art. 12 del decreto legge n. 78/2010 illustrata nella circolare Inpdap n. 17 dell’8 ottobre 2010 e che dispone che le indennità di fine servizio e di fine rapporto vengano corrisposte:

  1. in un unico importo annuale se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è pari o inferiore a 90.000 euro;
  2. in due importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è superiore a 90.000 euro ma inferiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro ed il secondo importo annuale è pari all'ammontare residuo;
  3. in tre importi annuali se l'ammontare complessivo della prestazione, al lordo delle relative trattenute fiscali, è uguale o superiore a 150.000 euro; in tal caso il primo importo annuale è pari a 90.000 euro, il secondo importo annuale è pari a 60.000 euro e il terzo importo annuale è pari all'ammontare residuo.

In favore di tali soggetti peraltro restano confermati termini di pagamento piu' brevi (105 giorni per l'inabilità e 6 mesi per gli altri casi). Per fruire dei termini anticipati con riferimento al regime sperimentale donna l'Inps precisa tuttavia che il perfezionamento del requisito anagrafico (57 anni 3 mesi) e contributivo (35 anni) non può essere considerato come un autonomo requisito per il diritto alla pensione se non si verifica anche la cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto riguarda i prepensionamenti che le pubbliche amministrazioni possono attivare in forza del Dl 95/2012 e della circolare della Funzione Pubblica 4/2014, per le posizioni dichiarate in soprannumero o in eccedenza, i lavoratori possono continuare ad accedere alla pensione con i vecchi requisiti a condizione che perfezionino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2016. In tal caso però il termine di pagamento del trattamento di fine servizio/rapporto non decorrerà dalla data di cessazione dal servizio secondo le regole vigenti prima del decreto legge 201/2011, ma dalla data in cui il personale in parola maturerebbe il teorico diritto a pensione secondo le regole introdotte dalla Riforma Fornero con un posticipo che potrà anche superare i 5 anni.

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