Pensione anticipata, dall'inps via libera al ricalcolo delle penalizzazioni

Venerdì, 13 Giugno 2014

L'istituto di previdenza ha precisato, con il messaggio inps 5280/2014, le modalità per l'istanza di ricalcolo del trattamento pensionistico da parte dei titolari di pensione anticipata che hanno visto il proprio trattamento decurtato per effetto della penalizzazione di cui all'articolo 24, comma 10 del Dl 201/2011.

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La legge Fornero ha infatti previsto che, qualora l'accesso al pensionamento anticipato avvenga a un'età inferiore a 62 anni, si applica un taglio dell'1% per ogni anno d'anticipo rispetto ai 62, elevato al 2% per ogni ulteriore anno di anticipo rispetto ai 60 anni. Ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quater del Dl 216/2011 convertito con legge 14/2012, in via temporanea, sino al 31 dicembre 2017 le penalità non troveranno applicazione qualora la contribuzione derivi da: prestazione effettiva di lavoro, astensione obbligatoria per maternità, assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia, Cig ordinaria.

I periodi utili ad escludere le penalizzazioni sono stati però successivamente estesi, nel corso del 2013, fino a ricomprendere i periodi di assenza per la donazione di sangue e di emocomponenti, quelli derivanti da congedi parentali di maternità e paternità, i congedi e permessi mensili concessi ai genitori di portatori d'handicap e i periodi di prolungamento del congedo parentale fruiti entro l'ottavo anno di vita del bambino. Ciò può determinare la necessità di un ricalcolo delle prestazioni anticipate "decurtate" già poste in pagamento prima delle intervenute novità legislative.

L'Inps precisa quindi che i titolari di pensione anticipata nel regime misto, liquidata con la riduzione dell’importo del trattamento pensionistico, possono presentare istanza per la rideterminazione dello stesso e la corresponsione dei relativi arretrati. In favore di tali soggetti deve essere riconosciuto il ricalcolo della pensione con effetto dal 1° novembre 2013 per le donazioni di sangue e i congedi maternità e paternità e dal 1° febbraio 2014 per i permessi relativi a portatori di handicap e prolungamento di congedo parentale nel caso di pensioni anticipate con decorrenza dal 1° giorno del mese successivo a quello della maturazione dei contributi.

Infine, con riferimento alle pensioni ai superstiti liquidate con penalizzazione, l'istituto indica che anche i titolari di pensione ai superstiti possono presentare domanda di riesame e si potrà operare la depenalizazione della pensione stessa qualora il decesso del titolare della pensione anticipata si sia verificato in vigenza delle disposizioni in esame.

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