Pensioni, Esteso l'obbligo di iscrizione alla previdenza agricola

Valentino Grillo Sabato, 25 Aprile 2020
L'Inps spiega che ai fini dell’inquadramento contributivo, è l’attività in concreto svolta dal lavoratore a prescindere dalla qualifica di assunzione o dall’inquadramento del datore di lavoro.
Anche l'aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle vite infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento è un'attività agricola. E pertanto anche le imprese non agricole che svolgono tali attività, devono assicurare come lavoratori agricoli gli operai addetti a tali attività. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nella Circolare numero 56/2020, facendo un parziale dietrofront rispetto alle indicazioni fornite lo scorso anno nella circolare n. 94/2019. Le precisazioni interessano quelle imprese che, pur non rivestendo, per la natura dell’attività economica esercitata, la qualifica di imprese agricole, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti.

La questione

Nella Circolare 94/2019 l'Istituto aveva ribadito il capovolgimento del principio generale secondo il quale nei casi previsti dall'art. 6 della legge n. 92/1979 l’inquadramento del lavoratore segue la natura dell’attività economica esercitata dall’impresa dalla quale dipende dovendosi piuttosto fare riferimento al criterio della natura oggettiva dell’attività svolta dai lavoratori (Circ. Inps 126/2009). Era stato riaffermato, pertanto, che lo svolgimento da parte di lavoratori dipendenti a tempo indeterminato o determinato di attività di raccolta di prodotti agricoli e la sistemazione e manutenzione agraria e forestale (lett. d ed e) dell'articolo 6 della legge 92) avrebbe comportato l'obbligo di assicurazione degli stessi come lavoratori agricoli dipendenti a prescindere dalla natura non agricola dell'azienda.

In tale occasione si era precisato che l’elencazione delle attività di cui all'articolo 6 della legge 92/1979 era tassativa e che gli effetti della norma richiamata non potevano essere riconducibili ad attività diverse da quelle ivi previste. Era stata esclusa, in particolare, la qualifica di dipendenti agricoli alle attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole (in queste ipotesi i lavoratori sarebbero stati assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all’inquadramento aziendale).

Le attività connesse

Nella Circolare 56/2020 l'Ente Previdenziale rivede le precedenti indicazioni precisando che per identificare le attività di cui alla lett. e) dell'art. 6 della legge n. 92/1979 si debba fare riferimento alle attività relative al ciclo biologico e al correlato rischio della produzione – attività che non assumono le caratteristiche proprie dell’attività dell’imprenditore agricolo ai sensi dell’art. 2135 del codice civile - nonché ricomprendere le attività indispensabili, ordinarie o straordinarie, finalizzate a mantenere in stato ottimale di salute le piantagioni coltivate, il suolo che ospita le colture e gli allevamenti praticati. Ad esempio, aggiunge l'Inps, sono da ricondurre nell'ambito delle attività agricole l'aratura, la semina, la potatura, la rimozione delle vite infette, il taglio di formazione per le fasi di imboschimento. Di conseguenza le imprese non agricole, comprese quelle agro-meccaniche, che svolgono alcuni o tutti i predetti servizi in agricoltura, devono assicurare alla contribuzione agricola unificata i soli operai addetti a tali attività.

Conseguenze della riclassificazione

L'Inps spiega inoltre gli effetti sulle prestazioni di una eventuale riclassificazione dell'azienda da agricola a non agricola. Nel settore agricolo il disconoscimento dell’inquadramento dell’azienda assume, infatti, particolare rilievo in quanto la riclassificazione con effetto retroattivo determina il venir meno della speciale tutela previdenziale ed assistenziale prevista per gli operai agricoli, con il conseguente recupero delle prestazioni previdenziali eventualmente già erogate agli stessi e l’aggiornamento della posizione assicurativa dei lavoratori anche ai fini del diritto e della misura delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti.

Per tale ragione ove si accerti la carenza dei requisiti per configurare l’azienda quale impresa agricola bisogna necessariamente verificare se la prestazione di lavoro effettuata da ciascun lavoratore rientri o meno tra le attività elencate nell’articolo 6 della L. n. 92/1979. Se la risposta è positiva il lavoratore mantiene la sua identificazione previdenziale di operaio agricolo (OTD e/o OTI) e, pertanto, conserva anche il diritto alle relative prestazioni specifiche del settore agricolo, già corrisposte o ancora da corrispondere. Diversamente farà seguito il disconoscimento delle giornate di lavoro in agricoltura e la perdita della qualificazione di lavoratore agricolo e del diritto alle prestazioni a sostegno del reddito specifiche di tale settore, che siano già state eventualmente erogate (indennità di disoccupazione, assegno per il nucleo familiare, indennità di malattia, indennità di maternità) nonchè della prestazione pensionistica eventualmente già erogata. In questi casi, l'Inps spiega che provvederà alla ripetizione dei relativi importi entro i termini prescrizionali ordinari (10 anni) a decorrere dalla data del verbale ispettivo.

Disoccupazione

Per il caso particolare dell'indennità di disoccupazione agricola, l'Inps fa presente che, nel caso risulti del tutto indebita, al lavoratore potrà essere riconosciuta l'indennità di disoccupazione non agricola (cioè la Naspi), ovviamente se sono soddisfatti tutti i requisiti, con compensazione di quanto già corrisposto a titolo di indennità di disoccupazione agricola. La trasformazione, tuttavia, potrà avvenire solo su apposita istanza dell’interessato e solo nel caso in cui le domande di indennità di disoccupazione agricola risultino presentate nel rispetto dei termini legislativamente previsti anche per le domande di indennità di disoccupazione NASpI (68 gg dalla cessazione involontaria del rapporto di lavoro).

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Documenti: Circolare Inps 56/2020

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