Ferrovieri, Cgil: Basta alle discriminazioni sull'età pensionabile

redazione Giovedì, 12 Luglio 2018
Per la Cgil occorre ripristinare le specificità previste per i ferrovieri prima dell'adozione della Riforma Fornero.
 La complessità delle norme previdenziali resta un groviglio anche per le aule giudiziarie. Ne sono convinti i legali della Filt Cgil ricordando due sentenze della Corte dei Conti di Bari che, a proposito del regime riservato agli iscritti al Fondo speciale ferrovieri, di segno opposto l’una verso l’altra, offrono un orientamento contraddittorio rispetto al diritto alla pensione di questi lavoratori.

La questione riguarda, in particolare, l’innalzamento dei requisiti anagrafici e contributivi di tutto il personale iscritto al Fondo speciale Ferrovie dello Stato che, prima della legge Fornero (n. 214/2011), aveva la possibilità di accedere alla pensione con requisiti diversi da quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti. 

L’Inps, con la circolare n. 35 del 14 marzo 2012, ha disposto che, a partire dal 1° gennaio 2012, anche a questi lavoratori, pur in possesso dei requisiti previgenti la legge di riforma del 2011, verranno applicate le regole previste per la generalità dei lavoratori, cancellando la possibilità di accedere alla pensione di vecchiaia con requisiti ridotti (58, 60 e 62 anni per il personale viaggiante, di macchina; 65 o 66 per il restante personale); opportunità che era stata prevista per alcune tipologie di lavoratori, dall’articolo 24 comma 18 del decreto legge 201/2011, in considerazione delle peculiari caratteristiche dell’attività svolta.  

A riprova di quanto sia controversa la questione, anche sotto il profilo giudiziario, è l’orientamento giurisprudenziale espresso in due sentenze, diametralmente opposte, emesse dalla stessa fonte, cioè la Corte dei Conti di Bari: favorevole all’interpretazione fornita dall’Inps, quella dello scorso anno (n. 36/2017), di segno totalmente opposto il verdetto più recente (n. 474/2018). Una quadro che, secondo i legali di Inca e Filt Cgil, non concorre “a fornire la necessaria chiarezza sulla legittimità dell’interpretazione adottata dall’Inps”.

Per gli avvocati, la posizione dell’Istituto previdenziale pubblico si fonda su una “interpretazione strettamente letterale e assai discutibile della disposizione normativa, che non tiene conto dell’impianto generale della norma e neppure dei suoi obiettivi”, sottolineando anche come il legislatore avesse “operato tale ‘riserva’ non nella prospettiva di escludere totalmente tali categorie da una elevazione dei requisiti anagrafici e contributivi, ma con l’obiettivo specifico di avviare per esse una processo di progressiva armonizzazione dei requisiti  specifici a quelli previsti per la generalità dei lavoratori”.

In altre parole, tale previsione implicava la necessità di avviare un processo graduale stante la consapevolezza che non si potesse procedere ad un innalzamento eccessivamente repentino dei requisiti di accesso al pensionamento, per queste categorie di lavoratori, impegnati in speciali attività, per impedire che fosse compromesso il loro “legittimo affidamento”, ma anche disparità di trattamento ingiustificate, se non addirittura discriminatorie. 

Fanno notare gli avvocati di Inca e Filt Cgil, infatti, come anche la stessa sentenza dello scorso anno, che pure ha sposato l’interpretazione dell’Inps, non chiarisce del tutto perché un lavoratore, iscritto al Fondo Autoferrotranvieri come autista e viaggiante, possa andare in pensione di vecchiaia con un anticipo di 5 anni rispetto al personale di macchina viaggiante iscritto al Fondo Ferrovie.  La stessa incongruenza si verifica tra il macchinista di un treno, che opera in alcune tratte regionali o urbane, al quale viene riconosciuta questa opportunità, negandola al tempo stesso al “collega macchinista di un Frecciarossa o di un treno ad alta velocità.  Per tutte queste ragioni, l’Inca, insieme al sindacato dei trasporti della Cgil, ha deciso di avviare delle cause pilota, con il fine di ripristinare un quadro omogeneo di certezza del diritto di questi lavoratori.

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