Nessun conguaglio sulle pensioni da effettuare in occasione della rivalutazione il prossimo anno. Rispetto alla rivalutazione provvisoria dell’1,4% (Decreto del Ministero del Lavoro del 19 novembre 2025) scattata il 1° gennaio 2026 l'Istat, infatti, ha certificato che l'inflazione nell'anno 2025 si è attestata definitivamente allo stesso tasso. Pertanto non ci saranno ulteriori conguagli per l’anno corrente da corrispondere il 1° gennaio del prossimo anno. Lo certifica l’Inps nella Circolare n. 6/2026 che, come ogni anno, fissa i minimali e massimali utili per il calcolo delle contribuzioni dovute ai fini previdenziali e assistenziali.
La fissazione del tasso di rivalutazione definitivo consente all’Istituto di chiarire che quest’anno il trattamento minimo di pensione nel FPLD è pari a 611,85€ (619,80€ considerando l’aumento temporaneo e straordinario dell’1,3% previsto dalla legge n. 207/2024). Di conseguenza il minimale giornaliero da assoggettare a contributi sale a 58,13€, pari al 9,5% di 611,85€. Lo stipendio minimo contributivo mensile (minimale giornaliero per 26) risulta quindi pari a 1.511,38 euro. Sale a 32,30€ il minimo giornaliero delle retribuzioni convenzionali e a 8,72€ il minimale orario per i lavoratori dipendenti in regime di part time (40 ore settimanali).
Effetti previdenziali
Aumenta anche lo stipendio minimo necessario per l'accredito di una annualità ai fini pensionistici per i lavoratori dipendenti del settore privato. Siccome il limite per l'accredito completo dei contributi obbligatori e figurativi settimanali è fissato nella misura del 40% del trattamento minimo di pensione nel 2026 occorre uno stipendio di 12.726€ per avere 52 settimane accreditate nel FPLD ai fini pensionistici (cioè 244,74€ per ogni settimana). Questo limite, di regola, coinvolge i lavoratori in regime di part-time che hanno basse retribuzioni annue.
E' aggiornato anche il massimale annuo per i nuovi assicurati dal 1° gennaio 1996 (cioè per i cd. contributivi puri) o per quelli che optano alla pensione contributiva. Nel 2026 non si pagano contributi sulle somme che eccedono i 122.295,00 euro annui. Il contributo aggiuntivo dell'1% a carico del lavoratore ai sensi dell'art. 3-ter legge n. 438/1992 si applica, invece, sulla retribuzione eccedente i 56.224€ che diventa la prima fascia di retribuzione pensionabile. Il massimale contributivo previsto per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere e per i direttori scientifici degli IRCCS (art. 3-bis, co. 11 dlgs n. 503/1992) risulta pari a 222.925€. Sono aggiornati, inoltre, anche i valori di retribuzione oltre i quali i lavoratori dello spettacolo e sportivi professionisti sono tenuti a versare il contributo di solidarieta'.
Handicap
E' aggiornato, infine, il tetto massimo complessivo della retribuzione per congedo straordinario per assistere un familiare con handicap e dei relativi contributi obbligatori a carico dell’amministrazione pubblica. L'Inps comunica che il valore quest'anno non può eccedere i 57.837,00 euro.
Documenti: Circolare Inps 6/2026







