Marittimi, Estese le tutele previdenziali e contributive

Vittorio Spinelli Lunedì, 14 Settembre 2020
I chiarimenti in un documento dell'INPS che recepisce il parere favorevole del Ministero del Lavoro. Anche gli imbarcati su navi superiori a 10 tonnellate a prescindere dall'utilizzo della stessa e dalla presenza dell'autopropulsione hanno diritto alla legge 413/1984.
Lo speciale regime previdenziale per i lavoratori marittimi va applicato anche a favore dei componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda a prescindere dall'impiego dell'imbarcazione e dalla presenza di un apparato di autopropulsione. Pertanto in tal caso il datore di lavoro avrà diritto all'applicazione dell'inquadramento armatoriale, meno gravoso economicamente, e gli imbarcati avranno diritto alle tutele stabilite ai sensi della legge 413/1984 per la previdenza marinara. Lo rende noto l'Inps, tra l'altro, nel messaggio numero 3275/2020 pubblicato la scorsa settimana con il quale l'ente di previdenza recepisce l'orientamento del Ministero dei Lavoro a seguito del consolidarsi di un diverso orientamento giurisprudenziale.

La questione

La questione riguarda il perimetro di applicazione del regime assicurativo dei lavoratori marittimi di cui alla legge 413/1984. La Corte di Cassazione con sentenza numero 15496/2007 ha, infatti, chiarito che il regime assicurativo di favore comprende: a) il personale assunto con contratto di arruolamento ed impiegato sui galleggianti iscritti nei registri delle navi minori e addetti al servizio dei porti, delle rade e del pilotaggio, qualunque ne sia la stazza, purche' abbiano mezzi di propulsione propri (lett. e dell'articolo 5 della legge 413/1984); b) il personale assunto con contratto di arruolamento ed impiegato su tutti i galleggianti mobili, anche se non autopropulsi, che abbiano una stazza non inferiore a 10 tonnellate, tale da renderli equiparabili alla nave a prescindere dalla funzione svolta dal mezzo (lett. b dell'articolo 5 della legge 413/1984). Sino ad oggi, invece, l'Inps ed il Ministero del Lavoro hanno riconosciuto il regime assicurativo speciale solo a favore del personale di cui al punto a) mentre hanno trattato come un normale lavoro dipendente il personale di cui al punto b) con la conseguente inapplicabilità dello speciale regime previdenziale a favore degli imbarcati e oneri economici più elevati per l'armatore.

Il nuovo orientamento

Alla luce dell’orientamento giurisprudenziale l'INPS in sostanza apre, dopo il parere favorevole del Ministero del Lavoro, all’applicazione del regime previdenziale di cui alla legge n. 413/1984 anche nei confronti dei marittimi componenti gli equipaggi dei galleggianti superiori alle dieci tonnellate di stazza lorda, privi di apparato motore, iscritti nei Registri delle navi minori e dei galleggianti (RNMG) e muniti di carte di bordo o di documenti equiparati (come ad esempio i galleggianti utilizzati per lo stoccaggio degli olii minerali). Le sedi Inps dovranno valutare le istanze di riesame dei provvedimenti di iscrizione e i datori di lavoro dovranno presentare domanda di apertura di apposita matricola contributiva, avvalendosi della procedura di Iscrizione e variazione azienda presente nel sito dell’Istituto.

Con la novità viene meno la differenziazione del sistema previdenziale in ragione della presenza o meno di sistemi di autopropulsione, nonche' delle modalita' di utilizzazione del galleggiante; una distinzione ingiustificabile considerata l'ormai parificazione, ai fini dell'assicurazione per gli infortuni, demandata all'Istituto di previdenza per il settore marittimo - IPSEMA - del personale imbarcato su navi e galleggianti, senza distinzioni.

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Documenti: Messaggio Inps 3275/2020

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