Pensioni, I brevi periodi di lavoro svolti all'estero non valgono ai fini pensionistici

Nicola Colapinto Martedì, 14 Luglio 2020
Le attività marginali in termini di tempo e remunerazione svolte in paesi SEE non possono essere considerate valide ai fini della formazione di un valido contributo nell'assicurazione straniera. I chiarimenti in un documento dell'Inps.
I lavoratori italiani che si recano in paesi SEE o in Svizzera per lo svolgimento di brevi attività lavorative contestualmente ai periodi di lavoro dipendente svolti in Italia non possono ottenere l'accredito contributivo nei regimi di previdenza obbligatoria estera di tali periodi. Ciò perchè la legislazione applicabile resta quella Italiana Lo rende noto l'Inps nel messaggio numero 2729/2020 recependo un parere del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali a seguito di un contenzioso amministrativo e giudiziario in corso.

I chiarimenti dell'Inps riguardano i dipendenti del settore privato e pubblico (in aspettativa) che svolgono un’attività lavorativa subordinata o autonoma cd. marginale in un altro Stato membro contestualmente a quella esercitata in Italia. Per attività marginali si intendono quelle prestazioni lavorative che coprono meno del 5% del normale orario di lavoro e/o meno del 5% della retribuzione globale (Art. 14 Reg. (CE) n. 987/2009). La normativa comunitaria impone la valutazione di queste attività secondo la legislazione del paese di residenza, cioè l'Italia, a condizione che sia svolta l'attività sostanziale, cioè venga prodotto almeno il 25% dell’attività complessivamente svolta.

L'obbligo di comunicazione

Il documento spiega che anche in queste circostanze il lavoratore deve informare l'INPS - in qualità di Istituzione designata dall’autorità competente dello Stato membro di residenza - della propria situazione lavorativa, a seguito della quale l’Istituto provvederà alla determinazione della legislazione applicabile rilasciando l'apposita certificazione “A1”, che attesta l’applicazione della legislazione italiana (art. 15 del Regolamento (CE) n. 987/2009).  Nel caso in cui, per effetto dell’omessa comunicazione, lo svolgimento dell’attività abbia dato luogo ad un accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione straniera, l’Istituto, non appena viene a conoscenza della situazione dell’interessato, dovrà valutare se l’attività svolta possa essere considerata “attività marginale” o comunque non sostanziale. In caso affermativo, la legislazione applicabile resta quella italiana e ciò farà venir meno il riconoscimento del periodo assicurativo straniero che non potrà, quindi, essere valorizzato ai fini di una successiva totalizzazione comunitaria. Le predette regole valgono anche i lavoratori percettori di Naspi che si recano all'estero per lo svolgimento di brevi attività lavorative marginali; in tal caso, peraltro, la Naspi continua ad essere erogata dall'Italia a condizione che l'assicurato rispetti gli obblighi previsti dalla regolamentazione comunitaria in materia di esportabilità della Naspi all'estero.

Il problema tedesco

I chiarimenti forniti sono rivolti ad inquadrare correttamente soprattutto le brevi attività lavorative svolte in Germania da lavoratori italiani dipendenti. La legislazione tedesca riconosce, infatti, anche nel caso di attività lavorativa dipendente svolta per periodi inferiori al mese, l’accredito contributivo di un mese pieno, sufficiente per valorizzare, gratuitamente, a fini pensionistici fino a 8 anni di contribuzione figurativa per periodi di formazione scolastica (Anrechnungszeiten) svolti dal 17° al 25° anno di età. Questa attività lavorativa, svolta in Germania per brevissimi periodi, ha comportato l’accredito di contribuzione obbligatoria nell’assicurazione tedesca, sovrapposta a quella versata in Italia. Tale contribuzione ha consentito, in virtu' delle norme comunitarie, la valorizzazione dei periodi di istruzione universitaria svolta in Italia e, per effetto della totalizzazione internazionale, in alcuni casi è stato possibile ottenere l’anticipazione della decorrenza della pensione italiana. Secondo l'Inps, sulla base delle considerazione svolte, questi effetti non sono legittimi e, pertanto, procederà al riesame d'ufficio delle domande di pensione già istruite e/o definite.

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Documenti: Messaggio inps 2797/2020

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