Pensioni, Per i pensionati incarichi nelle PA solo a titolo gratuito

Dario Canova Domenica, 12 Marzo 2017
Con la Riforma della Pubblica Amministrazione è stato rivisto il perimetro di applicazione dei divieti di attribuzione a soggetti collocati in quiescenza di incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle pubbliche amministrazioni.
Capita talvolta che un lavoratore, dopo essere andato in pensione, si chieda se possa accettare un incarico presso una pubblica amministrazione e possa percepire, per lo svolgimento del suddetto incarico, uno stipendio che si aggiunge alla pensione in godimento. La materia è stata infatti più volte oggetto di un intervento normativo da parte del legislatore fino a risultare particolarmente confusa e frammentaria.

Prima di tutto bisogna precisare che il decreto legge sulla spending review (articolo 5, co. 9 del Dl 95/2012 successivamente modificato dal decreto legge sulla riforma della PA, il Dl 90/2014ha introdotto il divieto di attribuire incarichi di studio e di consulenza nonché incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Ai sensi di tali disposizioni i soggetti destinatari di tale divieto sono le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 nonché le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nonché delle autorità indipendenti ivi inclusa la Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob).

La ratio di tale disposizioni è quella di evitare che il conferimento di alcuni tipi di incarico sia utilizzato dalle amministrazioni pubbliche per continuare ad avvalersi di dipendenti collocati in quiescenza o comunque per attribuire a soggetti in quiescenza rilevanti responsabilità nelle amministrazioni stesse, aggirando di fatto lo stesso istituto della quiescenza nonché di agevolare il ricambio e ringiovanimento del personale nelle pubbliche amministrazioni. Questa regola trova, tuttavia, una eccezione consistente nella gratuità dell'incarico. Ove, infatti, gli incarichi predetti vengano conferiti all'interessato a titolo gratuito il divieto viene meno ed il lavoratore può accettare l'incarico senza alcun limite. Per i soli incarichi dirigenziali e direttivi ( ferma restando la gratuita', la durata del predetto incarico però non puo' essere superiore a un anno, non prorogabile ne' rinnovabile, presso ciascuna amministrazione. Mentre gli incarichi di studio, consulenza o di cariche in organi di governo delle amministrazioni in parola possono essere concessi anche per un durata superiore ad un anno. 

In merito alla suddetta portata normativa il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione è intervenuto con due circolari interpretative (rispettivamente circolare n. 6 del 4 dicembre 2014 e circolare n. 4 del 10 novembre 2015), nelle quali ha specificato, da un lato che il divieto si applica a tutti i soggetti che rientrano nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (amministrazioni pubbliche centrali e territoriali), o in quello del conto economico consolidato dell'Istat, quindi anche enti aventi forma di società o fondazione, nonché alle camere di commercio e dall'altro, che le cariche in organi di governo delle predette amministrazioni comprendono quelle cariche che comportano effettivamente poteri di governo, quali quelle di presidente, amministratore o componente del consiglio di amministrazione dell'ente interessato e dei relativi enti controllati. 

Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, la Funzione Pubblica ha indicato, comunque, che essi non possano essere conferiti a soggetti collocati in quiescenza che hanno compiuto i 65 anni, cioè che hanno raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici. La citata disposizione non riguarda invece gli incarichi direttivi (tra i quali rientra quello di direttore scientifico), per i quali rimane ferma l'applicazione dell'articolo 5, comma 9, del decreto-legge n. 95 del 2012 e che, pertanto, possono essere conferiti anche oltre il limite dei 65 anni, purché gratuiti e per una durata non superiore a un anno. 

Gli incarichi esclusi dal divieto
Le fattispecie individuate dal decreto legge 95/2012 hanno natura tassativa. Pertanto gli incarichi diversi da quelli citati non sono soggetti alle predette limitazioni, in particolare quella della gratuità dell'incarico nè del limite temporale.  La Funzione Pubblica ha chiarito che sono esclusi dal divieto gli incarichi di docenza, quindi anche i contratti per attività di insegnamento di alta qualificazione, gli incarichi di ricerca (che non comportino l'assunzione di qualifiche direttive), lo svolgimento di attività legale o sanitaria (purchè al di fuori dell'attività di studio o di consulenza), la nomina dei componenti di organi o collegi di garanzia, quali i comitati etici, inclusi i comitati dei garanti, gli incarichi in organi consultivi, quali gli organi collegiali delle istituzioni scolastiche, gli incarichi degli amministratori straordinari, gli incarichi negli organi di controllo (es. collegio sindacale, comitati dei revisori. In tali circostanze, pertanto, la pubblica amministrazione può conferire l'incarico, secondo le regole di volta in volta prevista per la selezione del contraente (anche eventualmente tramite concorso pubblico), senza l'applicazione dei vincoli appena citati. 

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Documenti: Circolare della Funzione Pubblica 5/2015; Circolare della Funzione Pubblica 6/2014

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