Pensioni, Stop ai prelievi extra ordinem sugli assegni

Nicola Colapinto Giovedì, 23 Settembre 2021
Chiarimenti INPS in merito alle ritenute applicabili sulle pensioni e sui trattamenti di fine rapporto. Prelievo legittimo solo se autorizzato da una specifica disposizione di legge o da una sentenza dell'autorità giudiziaria.

Le ritenute operate dall'INPS sulla pensione e/o sui trattamenti di fine rapporto devono sempre essere autorizzate da una disposizione di legge o da un provvedimento dell'autorità giudiziaria nel rispetto dei limiti delle trattenute mensilmente applicabili (es. limite di un quinto della pensione, salvaguardia del trattamento minimo). Lo rende noto l'INPS nel messaggio n. 3187/2021 in cui spiega che in assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l'ente di previdenza non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.

Crediti legali

Il prelievo può derivare da un atto negoziale posto in essere dal titolare della pensione a condizione che sia espressamente previsto da una disposizione di legge. Si tratta, ad esempio, della concessione di un finanziamento tramite la cessione del quinto ai sensi del DPR 180/1950, dell'anticipo finanziario a garanzia pensionistica (c.d. Ape volontario) ai sensi della legge n. 232/2016; dell'anticipo del TFR/TFS ai sensi del dl n. 4/2019 convertito con legge n. 26/2019, del pagamento della quote associative in caso di iscrizione ad un'organizzazione sindacale (art. 23-octies del dl n. 267/1972).

Il prelievo può altresì essere conseguente a fatti giuridici non di natura negoziale, come nei casi di:

  • rapporto di sostituzione tra l’Amministrazione finanziaria e l’IINPS per il prelievo delle imposte a carico del pensionato nella sua qualità di contribuente;
  • sentenza di condanna dell’Autorità giudiziaria ovvero ordinanza di assegnazione giudiziale conseguente ai processi di esecuzione forzata presso terzi, in virtù dei quali l’INPS è chiamato ad adempiere nella qualità di terzo pignorato;
  • provvedimento di assegnazione giudiziale di quote di pensione (ad esempio, per corresponsione degli assegni divorzili).

Stop ai crediti c.d. extra ordinem

L'Istituto spiega che al di fuori delle suddette ipotesi legalmente disciplinate non accoglierà più richieste di trattenute su pensioni o pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari (cd. crediti extra ordinem) anche in presenza del consenso espresso del pensionato. In particolare non saranno considerate più valide le richieste di trattenute provenienti da Pubbliche amministrazioni per il recupero di eccedenze stipendiali erogate a lavoratori dipendenti, collocati poi in quiescenza (di cui, ad esempio, l’informativa INPDAP n. 6 del 24 gennaio 2000). In via eccezionale le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su pensione continueranno ad essere applicate fino all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione.

Resta ferma la facoltà per le amministrazioni pubbliche di stipulare delle convenzioni con l'INPS per regolare il prelievo di tali crediti nel rispetto dei principi di trasparenza e di efficienza dell’azione amministrativa (es. acquisizione del consenso esplicito da parte del pensionato il cui trattamento di pensione sia oggetto di prelievo, nonché stabilire gli oneri a favore dell'INPS per il servizio).

Sentenze di condanna della Corte dei Conti

Nell'ambito delle sentenze di condanna l'Inps spiega che il prelievo sulla pensione e sul trattamento di fine rapporto può scaturire anche da una sentenza di condanna per danno erariale emanata dalla Corte dei Conti ai sensi del Codice di giustizia contabile (art. 214). In tal caso il Codice dispone che l'azione di recupero è esercitata dall'Amministrazione o dall'Ente titolare del credito a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo mediante una delle seguenti modalità di riscossione:

a) recupero in via amministrativa;

b) esecuzione forzata di cui al Libro III del Codice di procedura civile;

c) iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli Enti locali e territoriali.

Ebbene ove il recupero del credito avvenga in via amministrativa (lettera a) l'articolo 215 del codice di giustizia contabile consente espressamente il recupero "mediante ritenuta, nei limiti consentiti dalla normativa in vigore, su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente pubblico in base al rapporto di lavoro, di impiego o di servizio, compresi il trattamento di fine rapporto e quello di quiescenza, comunque denominati”.

Pertanto, in tale ipotesi, le pubbliche amministrazioni titolari del credito possono chiedere all'INPS di procedere al materiale recupero del credito sul trattamento pensionistico del debitore e su quanto a questi spetti a titolo di arretrati di pensione o di trattamento di fine servizio/rapporto. Per attivare la richiesta con successo l’Amministrazione o l’Ente pubblico dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC, una richiesta alle Direzioni regionali e/o di coordinamento metropolitano dell'INPS competenti per territorio e per materia, allegando la documentazione comprovante il diritto al credito (es. dati del debitore, importo da recuperare, copia della sentenza di condanna munita di formula esecutiva, eventuale piano di rateazione del debito concordato con il debito e approvato dal pubblico ministero, eccetera). 

La nota ricorda, infine, che all’importo mensile da recuperare sul trattamento pensionistico del debitore, sugli arretrati di pensione e sul trattamento di fine servizio/fine rapporto, ai fini delle modalità di calcolo è applicabile l’articolo 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153, nella parte in cui dispone che “le pensioni, gli assegni e le indennità spettanti in forza del R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché gli assegni di cui all’articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n . 1115, possono essere ceduti, sequestrati o pignorati nei limiti di un quinto del loro ammontare”, con salvaguardia, per le pensioni ordinarie liquidate a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria, dell’importo corrispondente al trattamento minimo.

Documenti: Messaggio inps n. 3187/2021

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