Poligrafici, Ecco le regole per il prepensionamento con la legge di bilancio 2018

Bernardo Diaz Domenica, 19 Agosto 2018
L'Inps detta le istruzioni di riferimento per il prepensionamento dei poligrafici dipendenti di aziende in crisi che hanno prodotto domanda entro lo scorso 2 marzo.
Normativa in chiaro per i poligrafici dipendenti di aziende editoriali in crisi che hanno prodotto domanda entro lo scorso 2 marzo per fruire del prepensionamento offerto dalla recente legge di bilancio per il 2018. Ne da' notizia l'Inps con la Circolare numero 89 del 1° Agosto 2018 con la quale l'Istituto integra le istruzioni già fornite ad inizio anno con il messaggio numero 722 del 16 Febbraio 2018.

Il documento illustra la novella apportata dall'articolo 1, co. 154 della legge 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con il quale il legislatore ha rimesso in pista la vecchia normativa di pensionamento prevista dall'articolo 37 della legge 416/1981 antecedente al regolamento di armonizzazione adottato nel 2013 in attuazione della Riforma Fornero (DPR 157/2013). Ripetendo sostanzialmente una deroga che già era stata disposta con la legge di bilancio per il 2016.

Destinatari della norma

La salvaguardia della precedente normativa trova applicazione nei confronti dei lavoratori dipendenti poligrafici di imprese del settore editoriale e stampatrici di periodici assicurati presso l'AGO che hanno cessato l'attività, anche in costanza di fallimento, per le quali è stata accertata la causale di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 35, comma 3, della legge 5 agosto 1981, n. 416, dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con nota n. 3985 del 9 febbraio 2018, ha trasmesso all’INPS l’elenco delle predette imprese corredato dagli accordi sottoscritti nel periodo riguardato dalla norma. Ai fini dell’accesso al beneficio, i lavoratori devono essere stati collocati in cassa integrazione guadagni straordinaria in forza di accordi di procedura sottoscritti tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 maggio 2015, ancorché dopo il periodo di godimento del trattamento straordinario siano stati collocati in mobilità dalla stessa impresa, ovvero abbiano ripreso attività lavorativa dipendente a tempo determinato. Il beneficio non spetta ai lavoratori che abbiano ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. 

Per accedere al prepensionamento occorre che i lavoratori in questione abbiano maturato, entro il periodo di godimento del trattamento straordinario di integrazione salariale, un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 3 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2015 ovvero un’anzianità contributiva pari a 32 anni e 7 mesi nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2016 ed il 31 maggio 2017 (tenuto conto del 31 maggio 2015 quale ultima data utile per la sottoscrizione degli accordi di procedura e della durata massima biennale della CIGS). Il requisito contributivo di 32 anni, previgente all'adozione del DPR 157/2013 di armonizzazione dei requisiti, deve essere, pertanto, adeguato alla speranza di vita istat (+ 3 mesi sino al 2015 e + 7 mesi dal 2016). Resta fermo che, ai fini della misura della pensione, l'anzianità contributiva in possesso viene aumentata di un periodo non superiore a tre anni fino ad un massimo di 35 anni (1820 settimane contributive).

La definizione delle Istanze

L'Inps informa che l’istruttoria delle domande di prepensionamento (che dovevano essere prodotte entro il 2 marzo scorso) saranno esaminate dalle sedi territoriali verificando che: 1) l’impresa che ha posto in cassa integrazione guadagni straordinaria il lavoratore sia ricompresa nell’apposito elenco; 2) il lavoratore sia stato collocato in cassa integrazione guadagni straordinaria in base al decreto di autorizzazione emanato in forza di un accordo sottoscritto nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015; 3) il lavoratore abbia maturato i requisiti contributivi sopra descritti; 4) il lavoratore non abbia ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato. 

Le domande di prepensionamento saranno accolte nel limite di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di prepensionamento secondo l’ordine di sottoscrizione del relativo accordo di procedura presso l'ente competente. Qualora dall'esame delle domande presentate risulti il raggiungimento, anche in termini prospettici, del limite di spesa pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022, l'Inps non prenderà in esame ulteriori domande di prepensionamento.

All’esito dell’attività di monitoraggio, a seconda dei casi, l'Inps invierà all’interessato uno dei seguenti provvedimenti: a) il provvedimento di liquidazione del trattamento pensionistico, qualora sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti e la sussistenza delle previste condizioni e della relativa copertura finanziaria;  b) una comunicazione di accertamento positivo dei requisiti e della relativa copertura finanziaria, con l’avviso che il conseguimento del trattamento pensionistico è subordinato alla previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente, nel caso in cui il lavoratore si sia rioccupato a tempo determinato;  c) il provvedimento di reiezione della domanda di prepensionamento, qualora non sia stato accertato il possesso dei prescritti requisiti o la sussistenza delle previste condizioni o della relativa copertura finanziaria.

La decorrenza

Per i lavoratori risultati beneficiari della salvaguardia il trattamento pensionistico anticipato decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda di prepensionamento (dunque, in concreto, dal 1° marzo 2018 o dal 1° Aprile 2018 tenuto conto che per la domanda c'era tempo sino al 2 marzo 2018) ovvero a quello di risoluzione del rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato, se successivo a quello di presentazione della domanda. La pensione non può comunque avere decorrenza anteriore al 1° febbraio 2018. Ove il lavoratore abbia fruito, dopo il trattamento di Cigs, dell'indennità di mobilità le mensilità di tale trattamento eventualmente erogate nel periodo successivo alla decorrenza della pensione saranno recuperate.

Segui su Facebook tutte le novità su pensioni e lavoro. Partecipa alle conversazioni. Siamo oltre cinquantamila

Documenti: Circolare Inps 89/2018; Messaggio inps 722/2018

© 2022 Digit Italia Srl - Partita IVA/C.f. 12640411000. Tutti i diritti riservati