Reddito di Emergenza, Ok ad altre tre mensilità. Domande entro il 30 Aprile

Bernardo Diaz Mercoledì, 24 Marzo 2021
Lo prevede un passaggio del Dl "Sostegni". Questa volta potranno godere del beneficio anche gli individui che hanno terminato la disoccupazione indennizzata ed hanno un ISEE non superiore a 30mila euro.
Si rinnova il reddito di emergenza, la misura di contrasto alla povertà in conseguenza del coronavirus a favore dei nuclei familiari privi di altri sostegni economici. L'art. 12 del Dl n. 41/2021 (c.d. "Decreto Sostegni") riconosce ulteriori tre mensilità di beneficio con inclusione, a differenza rispetto al passato, anche degli individui che hanno terminato i periodi di disoccupazione indennizzata, sono senza lavoro ed hanno un ISEE non superiore a 30 mila euro.

La misura, come noto, è un'indennità economica, istituita con il DL "Rilancio" (art. 82 del Dl n. 34/2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020) rivolta ai nuclei familiari residenti in Italia disoccupati o sottoccupati di importo oscillante da 400 a 840 euro mensili a seconda della composizione del nucleo familiare del richiedente. Originariamente il beneficio era pari a tre mensilità a cui se ne sono aggiunte altre due (novembre e dicembre 2020) con il decreto ristori alla fine dello scorso anno. Ora il dl n. 41/2021 riconosce ulteriori tre mensilità di beneficio, invariato l'importo. 

Categorie beneficiarie

L'indennizzo sarà corrisposto ai nuclei familiari ai nuclei che rispettano i seguenti requisiti: a) residenza in Italia del componente richiedente il beneficio; b) possesso nel mese di Febbraio 2021 di un reddito del nucleo familiare di importo non superiore all’importo REM (da 400 a 840€ a seconda della composizione del nucleo familiare); c) possesso di un valore ISEE, attestato da una DSU valida al momento della presentazione della domanda, inferiore a 15mila euro; d) un patrimonio mobiliare familiare 2020 inferiore a 10mila euro, accresciuto di 5mila euro per ogni componente successivo al primo, fino a un massimo di 20mila euro. Il predetto massimale è incrementato di 5.000 euro per ogni componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definita ai fini ISEE; e) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono il nuovo indennizzo COVID-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 a favore di alcune categorie di lavoratori dipendenti, autonomi e lavoratori dello spettacolo (non c'è incompatibilità, invece, con i precedenti indennizzi COVID-19).

A differenza del passato nella valutazione del requisito di cui al punto b) per le famiglie in locazione la soglia di reddito familiare è aumentata di 1/12 dell'importo annuo della locazione (fermo restando l'ammontare del beneficio economico). Resta inteso che il beneficio è corrisposto a condizione che nel nucleo familiare non ci siano componenti titolari di pensioni dirette o indirette (ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidità) oppure titolari di rapporti di lavoro subordinato con retribuzione lorda superiore all'importo del Rem spettante in relazione alla composizione del nucleo oppure ci siano percettori del reddito di cittadinanza.  Restano, inoltre, esclusi i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena, oltre coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale carico dello Stato o di altra amministrazione pubblica (in tal caso non si terrà conto di questi soggetti nel parametro della scala di equivalenza all'interno del nucleo familiare).

Disoccupati

Possono godere del Rem nella misura di 400€ mensili anche gli individui con ISEE non superiore a 30mila euro che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 le prestazioni di disoccupazione indennizzata (Naspi o DIS-Coll) a condizione di non godere dell'indennizzo covid-19 da 2.400 euro fissato dal medesimo dl n. 41/2021 o del reddito di cittadinanza e di non essere titolari al 23 marzo 2021 di un contratto di lavoro subordinato (con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennita' di disponibilita') ovvero di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell'assegno ordinario di invalidita'.

Domande

Tutti gli interessati dovranno presentare apposita istanza all'Inps entro il prossimo 30 aprile 2021 secondo indicazioni che saranno fornite prossimamente dall'ente previdenziale. L'Istituto infatti, a differenza del precedente rinnovo, non procederà d'ufficio al riconoscimento alle categorie precedentemente beneficiarie.

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