Riforma Pa, così cambiano le pensioni dopo il Decreto Renzi

Mercoledì, 25 Giugno 2014

Con la pubblicazione in gazzetta ufficiale del decreto legge sulla Riforma della Pubblica Amministrazione (Decreto legge 90/2014) si può fare un primo resoconto delle novità che sono state introdotte in materia previdenziale. La prima, quella su cui non c'erano particolari dubbi, è l'abrogazione del trattenimento in servizio. Kamsin La regola, contenuta nell'articolo 1, comma 2, recita infatti che i "trattenimenti  in  servizio in essere alla data di entrata in vigore del  presente  decreto  sono fatti salvi fino al 31 ottobre 2014 o  fino  alla  loro  scadenza  se prevista in data anteriore.  I  trattenimenti  in  servizio  disposti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e non ancora efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge sono revocati".

 La norma mette pertanto fine alla possibilità per i pubblici dipendenti di restare in servizio per il biennio oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente e ciò renderà di fatto piu' difficile prorogare il rapporto di lavoro sino a 70 anni per maturare una pensione piu' elevata.
E' stato introdotto, come anticipato su Pensioni Oggi nei giorni scorsi, al comma 3 un temperamento in favore dei magistrati e degli avvocati dello stato per i quali si precisa che "al  fine  di  salvaguardare  la  funzionalita'   degli   uffici giudiziari, i trattenimenti  in  servizio  dei  magistrati  ordinari, amministrativi, contabili,  militari  nonche'  degli  avvocati  dello Stato, sono fatti salvi sino al 31 dicembre 2015  o  fino  alla  loro scadenza se prevista in data anteriore." Stessa data limite viene prevista, dal comma 4 dell'articolo 1 in favore dei militari che hanno fruito del collocamento in ausiliaria.

L'altra norma in materia pensionistica che entra in vigore oggi è la possibilità per le Pa di risolvere unilateralmente il rapporto di lavoro al raggiungimento alla massima anzianità contributiva del dipendente pubblico (cioè al perfezionamento di 41 anni e 6 mesi di contributi, 42 anni e 6 mesi per gli uomini). La novità è introdotta dal comma 5 dell'articolo 1 del Dl 90/2014 che modifica l'articolo 72, comma 11 del Dl 112/2008 ed è estesa anche al personale delle autorita' indipendenti  e  ai  dirigenti medici  responsabili  di  struttura  complessa.  Qui il governo dovrà tuttavia ribadire che la norma non può essere invocata in caso l'interessato sia soggetto alla penalizzazione (cioè ove non abbia compiuto i 62 anni di età al momento dell'accesso alla pensione).

E' introdotto inoltre il divieto per i pensionati di avere incarichi di consulenza, dirigenziali odi vertice in qualsiasi pubblica amministrazione. E questo vale sia che la pensione sia pubblica o privata. Dopo le indicazioni del quirinale però si è deciso un ammorbidimento. Il divieto di conferire incarichi di vertice ai pensionati entrerà in vigore soltanto a partire dai prossimi rinnovi, dunque tutti coloro che attualmente ricoprono queste posizioni rimarranno al loro posto. Non solo. Sarà ancora possibile conferire incarichi a soggetti pensionati nel caso questi siano assegnati a titolo gratuito. Un'altra eccezione, poi, sarà concessa a tutti gli organi costituzionali, come Camera, Senato, Corte Costituzionale e, fin quando ci sarà, anche il Cnel, potranno continuare ad assegnare posizioni a persone in quiescenza.

Le altre novità annunciate da Renzi in materia pensionistica troveranno probabilmente posto all'interno del disegno di legge delega di Riforma della Pubblica Amministrazione che l'esecutivo sta ancora mettendo a punto a Palazzo Chigi prima della sua presentazione alle Camere. In particolare candidate ad entrare in questo provvedimento c'è la possibilità di lavorare in forma part-time a cinque anni dalla pensione; l'estensione del pensionamento anticipato a 64 anni in favore dei lavoratori del pubblico impiego; la proroga dell'opzione donna. Misure che dovranno essere tuttavia confermate nei prossimi giorni dall'esecutivo.

Zedde

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