Riforma Pensioni, ecco l'ABC delle modifiche approvate alla Camera

Giovedì, 27 Novembre 2014

Benefici Amianto - Tra le modifiche approvate c'è anche una novità per i lavoratori esposti all'amianto. E' passato, infatti, l'emendamento, riformulato, a firma Castricone (11.4) che permette agli operai esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni e che ne abbiano avuto il riconoscimento in via giudiziale di poter ottenere il riconoscimento della maggiorazione del riconoscimento ai fini pensionistici così come previsto prima della riforma del 2003. Un atto questo che permette a chi ne ha i requisiti di potersi agganciare alla pensione prima.

1-bis. Entro il 31 gennaio 2015 gli assicurati all'assicurazione generale obbligatoria, gestita dall'Inps, ed all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, gestita dall'INAIL, dipendenti da aziende che hanno collocato tutti i dipendenti in mobilità per cessazione dell'attività lavorativa che abbiano ottenuto in via giudiziale definitiva l'accertamento dell'avvenuta esposizione all'amianto per un periodo superiore a dieci anni e in quantità superiori ai limiti di legge e che, avendo presentato domanda successivamente al 2 ottobre 2003, abbiano conseguentemente ottenuto il riconoscimento dei benefici previdenziali di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, possono presentare domanda all'Inps per il riconoscimento della maggiorazione secondo il regime vigente al tempo in cui l'esposizione si è realizzata ai sensi dell'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257. Le prestazioni conseguenti non possono avere decorrenza anteriore al 1o gennaio 2015.

Sempre in materia di benefici previdenziali in materia di amianto viene previsto che i provvedimenti di annullamento delle certificazioni sull'amianto rilasciate dall'Inail per il conseguimento dei benefici di cui alla legge 257/1992 non sono tenute in considerazione a meno di dolo dell'interessato accertato in via definitiva.

1-bis. Ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche da parte dei lavoratori attualmente in servizio, con effetto dal 1o gennaio 2015, senza corresponsione di ratei arretrati, non si tiene conto dei provvedimenti di annullamento delle certificazioni rilasciate dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro per il conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, salvo il caso di dolo dell'interessato accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. Gli oneri di cui al presente comma sono valutati in 6 milioni di euro per l'anno 2015, in 16,5 milioni di euro per l'anno 2016, in 21,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, in 20,1 milioni di euro per l'anno 2019, in 16 milioni di euro per l'anno 2020, in 10,7 milioni di euro per l'anno 2021, in 6,2 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,5 milioni di euro per l'anno 2023 e in 3 milioni di euro per l'anno 2024.

 Zedde


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