Dall’Assegno di Invalidità alla Pensione di Vecchiaia, le regole per le madri lavoratrici

Venerdì, 26 Giugno 2026
I chiarimenti in un documento dell’Inps. Lo sconto sull’età pensionabile per le lavoratrici madri nel sistema contributivo potrà essere riconosciuto solo previa apposita domanda da presentare prima del compimento dell'età pensionabile.
Lo sconto sull’età pensionabile per le lavoratrici madri nel sistema contributivo (4 mesi per ogni figlio entro un massimo di 16 mesi) o l’aumento del coefficiente di trasformazione spetta anche alle titolari di assegno ordinario di invalidità (Aoi) ma in tal caso l’interessata deve presentare apposita domanda all’Inps almeno un mese prima della trasformazione d’ufficio dell’assegno in pensione di vecchiaia (67 anni). Lo rende noto l’Inps nel messaggio n. 2124/2026 in cui spiega che spirato questo termine il beneficio sarà irrimediabilmente perso.

Trasformazione d’ufficio


Come noto l’articolo 1 della legge n. 222/1984 prevede la trasformazione d’ufficio dell'AOI in pensione di vecchiaia al raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi minimi, a patto che il lavoratore dipendente abbia cessato la propria attività lavorativa. La trasformazione, invece, non può operare mai per la pensione anticipata. Un aspetto fondamentale riguarda la contribuzione figurativa: i periodi di godimento dell'assegno in cui non si è prestata attività lavorativa vengono considerati utili per raggiungere i requisiti contributivi minimi per il diritto a pensione (es. 20 anni di contribuzione), sebbene rimangano irrilevanti nel calcolo della misura dell'assegno stesso. Attenzione: il beneficio si applica esclusivamente in caso di trasformazione d’ufficio dell’Aoi in pensione di vecchiaia, non può essere invocato qualora sia presentata domanda di pensione di vecchiaia dopo la revoca o la mancata conferma dell’Aoi.  

Quando scatta la trasformazione

La trasformazione, come detto, scatta d’ufficio al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Ciò significa che per i lavoratori in possesso di contribuzione al 31 dicembre 1995 (sistema misto) la trasformazione avverrà al raggiungimento dei 67 anni e 20 anni di contributi.
Per i lavoratori privi di contribuzione al 31 dicembre 1995 bisogna, invece, distinguere:
  1. Raggiungimento di 67 anni e 20 anni di contributi a condizione che il valore del rateo pensionistico non sia inferiore ad una volta l’assegno sociale (cioè 546,24€ al mese);
  2. Raggiungimento di 71 anni e 5 anni di contribuzione effettiva a prescindere dall’importo del rateo pensionistico. 
Per i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 che abbiano effettuato l’opzione per il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, co. 23 della legge n. 335/1995 la trasformazione avverrà al raggiungimento di 67 anni e 20 anni di contributi (è irrilevante l’importo dell'assegno). Perché, come noto, in tal caso si applicano i requisiti pensionistici per i lavoratori del sistema misto.

Resta inteso che i predetti requisiti anagrafici formano oggetto degli adeguamenti alla speranza di vita Istat. Quindi i requisiti cresceranno di un mese il 1° gennaio 2027 e di altri 2 mesi il 1° gennaio 2028 (67 anni ed un mese o 71 anni ed un mese; 67 anni e 3 mesi o 71 anni e 3 mesi dal 1° gennaio 2028)

Attenzione. L’Inps spiega che per essere valida la facoltà di opzione va esercitata durante la vita lavorativa o al massimo entro il mese precedente la decorrenza dell'AOI. Non è possibile, pertanto, presentare la domanda di opzione né durante la percezione dell’Aoi (è una prestazione pensionistica) né durante la fase di trasformazione d'ufficio in pensione di vecchiaia.

Lavoratrici Madri

Come noto alle lavoratrici madri nel sistema contributivo (prive di contribuzione al 31 dicembre 1995 o che abbiano optato per il sistema contributivo) l’articolo 1, co. 40 lettera c) della legge n. 335/1995 riconosce un particolare bonus: un anticipo dell'età pensionabile rispetto ai requisiti ordinari pari a 4 mesi per ogni figlio entro un massimo di 16 mesi o, in alternativa, l'applicazione di un coefficiente di trasformazione maggiorato che incrementa l'importo della pensione finale.

Ebbene l’Inps spiega che il beneficio non viene riconosciuto automaticamente in sede di trasformazione dell’Aoi in pensione di vecchiaia. Per ottenerlo l’interessata deve presentare un'apposita istanza entro il mese precedente la data di decorrenza teorica della pensione di vecchiaia (calcolata senza l’applicazione del beneficio). Attenzione. In mancanza il diritto decade in modo permanente: non sarà possibile ottenerlo né al momento della trasformazione automatica, né in una successiva fase di ricostituzione della pensione.

In attesa dell'aggiornamento dei sistemi informatici, l’Inps spiega che la richiesta va inoltrata attraverso la domanda di trasformazione dell'assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia indicando nelle note la tipologia di beneficio richiesto (anticipo o maggiorazione del coefficiente di trasformazione) e il numero esatto dei figli.
Se il bonus determina una retrodatazione della pensione di vecchiaia su un periodo in cui si è già percepito l'AOI, l'Inps procederà alla revoca dell'assegno e compenserà le somme. Eventuali differenze a credito saranno liquidate direttamente alla pensionata.

Documenti: Messaggio Inps 2124/2026
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