Riforma Pensioni, Sacconi presenta il ddl sui pensionamenti flessibili. Ecco il testo

Bernardo Diaz Venerdì, 29 Maggio 2015
Il Presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, Maurizio Sacconi, ha depositato il progetto di legge delega per introdurre i pensionamenti flessibili. Nel ddl previsti anche sconti pensionistici per le lavoratrici madri.

Kamsin Pensioni flessibili a partire da 62 anni di età e 35 anni di contributi con una penalità massima dell'8% sull'assegno pensionistico, sconto fino a due anni per le lavoratrici madri, possibilità di ricorrere al part-time per i lavoratori che hanno compiuto l'eta' pensionabile e per chi assiste familiari con disabilità, politiche di invecchiamento attivo per i lavoratori con maggiore anzianità. Sono questi i dettagli della legge delega in materia di Riforma del sistema previdenziale depositata in Senato la scorsa settimana dal Presidente della Commissione Lavoro di Palazzo Madama, Maurizio Sacconi, dopo le aperture dei giorni scorsi da parte del Premier.

«Con questa proposta, ricorda Sacconi, attribuiamo una delega al Governo per superare quelle rigidità introdotte dalla Legge Fornero nel 2011; lasciamo all'esecutivo il compito di adottare la legislazione di dettaglio. La cornice entro la quale l'esecutivo dovrà muoversi è comunque chiara e, sostanzialmente, rispecchia le varie proposte che in questi ultimi anni sono state depositate in Parlamento su cui pare oggi esserci un'ampia condivisione, anche da parte dell'esecutivo» ha indicato Sacconi. 

Quattro i punti cardine di Riforma oggetto del disegno di legge che, se approvato dal Parlamento, dovrà sviluppare il Governo. Il primo riguarda il tema delle pensioni flessibili da attuare con "l’invarianza degli oneri", cioè senza creare ulteriore deficit sul bilancio pubblico, almeno nel medio-lungo termine. In concreto la flessibilità si tradurrà nella possibilità di accedere alla pensione a partire da un minimo di 62 anni e 35 anni di contributi (una sorta di quota 97) con una decurtazione dell'8% sull'assegno previdenziale calcolato "rispetto all’importo massimo conseguibile a requisiti pieni secondo i rispettivi ordinamenti previdenziali di appartenenza". Piu' si allontana l'uscita minore sarà poi l'entità della riduzione. Il decalage lo stabilirà comunque il Governo: la legge delega prevede solo che la riduzione per ogni anno di attesa non possa essere superiore al due per cento (in teoria dunque in corrispondenza dei 66 anni la penalità sarebbe eliminata).

Il secondo punto riguarda il riconoscimento di specifici benefici previdenziali per le lavoratrici madri: ai fini della maturazione del requisito di anzianità anagrafica il disegno di legge prevede una valutazione doppia dei periodi di astensione dal lavoro per maternità e per puerperio, per un periodo massimo di due anni, nonchè, per ciascun periodo di sospensione lavorativa entro due anni dall’evento del parto, di una contribuzione figurativa di base per la durata massima di sei mesi per ciascun evento

Il Governo è infine poi delegato ad incentivare, con particolare riferimento ai soggetti che hanno maturato i requisiti per l’accesso al pensionamento o che sono impegnati in attività di cura e di assistenza ai propri familiari, il ricorso al contratto di lavoro part-time, nonché a predisporre un piano nazionale per il prolungamento della vita attiva orientato a valorizzare le competenze dei lavoratori in età più avanzata, anche attraverso attività di tutoraggio e di affiancamento ai neo-assunti come di conseguente riorganizzazione del lavoro sia in ambito pubblico che privato.

La modifica centrale resta comunque l'introduzione della flessibilità in uscita. «Ogni sistema previdenziale, tanto più se organizzato in base al criterio contributivo, - ricorda Maurizio Sacconi - è caratterizzato da regole flessibili con riferimento all'età di accesso alla prestazione previdenziale in quanto ovunque si ravvisa la necessità di consentire, entro limiti definiti e con prestazioni ridotte, la possibilità di uscire anticipatamente dal mercato del lavoro date le crescenti complessità nella vita, non solo lavorativa, delle persone. Solo la più recente riforma del 2012 ha invece rigidamente determinato l'allungamento dell'età di pensione senza disporre transizioni graduali né, ancorché limitate, eccezioni. Non a caso essa ha indotto il fenomeno largamente accettato e riconosciuto dei cosiddetti "esodati" che ha già comportato impegni di spesa per circa 12 miliardi ed ha ulteriormente allargato il divario nella società tra i destinatari di diverse regolazioni relative all'età di pensionamento».

Documenti: il testo del disegno di legge S.1941

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