Pensioni

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Il ministro del Lavoro Enrico Giovannini ha precisato nel corso del question time di aver firmato il quinto decreto sulla salvaguardia di cui alla legge 147/2013. Il provvedimento è stato inviato al Ministro dell'Economia Saccomanni per acquisirne la controfirma. La pubblicazione del decreto avverrà dunque nelle prossime settimane dopo la registrazione presso la Corte dei Conti.

Si ricorda che il quinto decreto ha per oggetto la tutela di 23mila esodati appartenenti alle seguenti categorie:

a) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011 i quali possano far valere almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attivita', non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

b) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 30 giugno 2012, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

c) i lavoratori il cui rapporto di lavoro si e' risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412-ter del codice di procedura civile, ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

d) i lavoratori il cui rapporto di lavoro sia cessato per risoluzione unilaterale, nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, successivamente alla data di cessazione, qualsiasi attivita' non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato;

e) i lavoratori collocati in mobilita' ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione successivamente alla predetta data, che, entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, perfezionino, mediante il versamento di contributi volontari, i requisiti vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011;

f) i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione anteriormente al 4 dicembre 2011, ancorche' al 6 dicembre 2011 non abbiano un contributo volontario accreditato o accreditabile alla predetta data, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attivita' lavorativa nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2007 e il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attivita' lavorativa riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

I soggetti in questione possono accedere al beneficio a condizione che la data di decorrenza del trattamento pensionistico - calcolata secondo le regole previgenti al Dl 201/2011 - si apra entro e non oltre il 6.1.2015.

Per i soggetti interessati dalla quinta salvaguardia il trattamento pensionistico non potrà avere decorrenza anteriore al 1º gennaio 2014.

Il governo studia l'ipotesi di introdurre un assegno mensile da rimborsare con gradualità per l'uscita di lavoratori con 35 anni di versamenti e 2 o 3 anni dalla pensione

Il ministro del Lavoro Enrico Giovannini ha confermato la settimana scorsa che il governo sta studiando l'introduzione del cd. "prestito pensionistico" per consentire, a talune categorie di lavoratori dipendenti, la possibilità di accedere ad un sostegno economico con un anticipo di alcuni anni rispetto alla decorrenza della pensione. Secondo fonti vicine al ministero si tratterebbe di uno strumento coniato ad hoc e fruibile in particolare dai dipendenti delle imprese più piccole (meno di 15 dipendenti) per concedere loro la possibilità di ottenere un sussidio economico transitorio in attesa del perfezionamento di requisiti pensionistici. Sussidio che poi dovrà essere però restituito con gradualità una volta ottenuta la pensione.

In ogni caso non si tratterebbe di una modifica sistema previdenziale Fornero in quanto non sarebbero introdotte deroghe ai requisiti di accesso per la pensione di vecchiaia o anticipata. Verosimilmente lo strumento dovrebbe funzionare analogamente a quanto prevede l'articolo 4 della legge 92/2012 per le grandi imprese. Com’è noto, l’articolo 4 concede alle imprese che occupano più di 15 dipendenti, nei casi di eccedenze di personale, la possibilità di stipulare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello aziendale piani di incentivazione all'esodo dei lavoratori più anziani. Stipulato l’accordo l’impresa procede al licenziamento e si impegna a corrispondere al lavoratore una prestazione di importo pari trattamento di pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi del pensionamento. 

Il prestito pensionistico - Nelle intenzioni del governo l’impianto descritto dovrebbe essere trasferito anche nelle piccole medie imprese che registrano una eccedenza di manodopera e manifestano l'intenzione di licenziare. L’idea è quella di evitare in maniera stabile di ricreare il fenomeno “esodati” cioè di personale maturo difficilmente rioccupabile che non ha ancora i requisiti per andare in pensione. A differenza tuttavia di quanto prevede l'articolo 4 della legge 92/2012, al “prestito pensionistico” dovrebbero contribuire, oltre alle imprese, anche lo Stato e soprattutto i lavoratori. Infatti questi ultimi si troverebbero, una volta ottenuta la pensione, a dover restituire gradualmente nei primi 15 anni di pensionamento una parte del “prestito” con una trattenuta Inps che dovrebbe pesare sulla busta paga per circa il 10 -15 %.

Gli interessati - Secondo i tecnici dell'esecutivo la misura dovrebbe riguardare i lavoratori che hanno necessità di perfezionare 2 o 3 anni per raggiungere il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia o di quella anticipata ed hanno almeno 35 anni di contributi accreditati (o comunque una quantità di contributi tali da garantire un assegno pensionistico pari a circa due volte il minimo).

Il governo difende il progetto in quanto si tratterebbe di una misura che accantona l’idea – circolata sino alla scorsa estate - di introdurre forme più flessibili di pensionamento. Secondo Giovannini infatti non ci sono i margini per un ritocco ai requisiti previdenziali introdotti con il decreto Salva Italia del 2011.

Il Governo guidato da Angela Merkel ha licenziato una mini-riforma previdenziale che ingrana la retromarcia sull'età pensionabile.

In un momento in cui i partner europei, in primis il Bel Paese, sono stati chiamati a grandi sacrifici i tedeschi si preparano ad una riforma previdenziale che consentirà di anticipare, seppur di poco, l'età pensionabile. L'esecutivo guidato da Angela Merkel ha infatti approvato una riforma del sistema previdenziale che consentirà il collocamento a riposo già a 63 anni con un anticipo di almeno 2 anni rispetto alle norme attuali.

L'economia del paese teutonico del resto va a gonfie vele. E dopo le riforme degli ultimi 20 anni i tedeschi in un momento di crisi si possono permettere di pagare 160 miliardi di euro da qui ai prossimi 20 anni. Parliamo comunque di un paese che ha, dopo le Riforme del 2007, uno dei sistemi previdenziali piu’ duri dell’intero vecchio continente: il pensionamento di vecchiaia è in generale fissato a 67 anni, quello anticipato a 65 anni con 45 di contributi. Esistono poi penalità che consentono di anticipare l’accesso alla pensione a 63 anni (con 35 di contributi) ma al prezzo di una riduzione di circa il 3,5% per ciascun anno di accesso prima dei 67 anni. Riduzioni molto significative se comparate con quelle italiane (che oscillano invece tra l’1% il 2% l’anno e solo per il pensionamento anticipato conseguito prima dei 62 anni).

Le ragioni della Riforma Previdenziale - Un eventuale temperamento di questa normativa era dunque nell'aria quantomeno per correggere alcune criticità e concedere maggiore flessibilità ai lavoratori precoci. Se la legge sarà approvata nei tempi previsti, dal 1° luglio prossimo i tedeschi potranno ritirarsi anticipatamente tra i 63 e i 67 anni senza alcuna penalità, a condizione di aver maturato almeno 45 anni di contributi. E le imprese dovranno sostenere un aumento delle aliquote contributive di almeno un punto percentuale da qui al 2020.

Le reazioni - La proposta sta suscitando diverse reazioni in Germania: CDU e gli imprenditori sono particolarmente preoccupati per gli elevati costi e la perdita di competitività che le aziende tedesche subirebbero. Persino l'ex cancelliere socialdemocratico Gerhard Schroder si è detto contrario al progetto di riforma: “stiamo dando un segnale assolutamente sbagliato specialmente nei confronti dei nostri partner europei quali abbiamo giustamente che su riforme strutturali dei loro sistemi pensionistici”. 

Sigmar Gabriel, leader della SPD, si è detto invece particolarmente orgoglioso di firmare un progetto di legge che restituisca una maggiore dignità ai lavoratori. “La proposta se andiamo a vedere non regala nulla perchè parliamo di persone che devono comunque maturare 45 anni di contributi. Non sono pochi” ha osservato il Ministro del Lavoro Andrea Nahles firmatario del progetto di legge. “Vogliamo solo proteggere i lavoratori precoci, cioè coloro che hanno maturato parecchi contributi nel corso della loro vita lavorativa: persone che hanno iniziato a lavorare a 14 anni a cui riconosciamo la possibilità di andare in pensione con un paio di anni di anticipo senza penalità come accade oggi” ha concluso il Ministro.

Secondo i dati diffusi dall'Istituto previdenziale avanzano almeno 7mila posizioni dai primi tre decreti di salvaguardia. Si attendono i dati relativi agli ultimi due provvedimenti.

L'Inps ha diffuso ieri un rapporto sulle operazioni di salvaguardia al 20 gennaio scorso. Secondo i dati Inps i lavoratori che effettivamente sono riusciti a ottenere la liquidazione della prestazione pensionistica, a due anni dall’entrata in vigore della Riforma Fornero, sono stati 33.147 a fronte di un totale di 130.300 posizioni salvaguardate nei primi tre provvedimenti sino ad oggi attuati.

L'Inps precisa anche che le posizioni certificate, sempre alla data del 20 gennaio 2014, sono pari a 82.458 di cui 62.383 relative alla prima salvaguardia (su 65mila posizioni salvaguardate), 14.450 relative alla seconda salvaguardia (su 55mila posizioni disponibili) e 5.625 alla terza salvaguardia (su 10.300 posizioni disponibili). In definitiva solo il 25% dei lavoratori salvaguardati nei primi tre decreti ha ottenuto la liquidazione della pensione mentre circa il 60% ha conseguito il riconoscimento della propria posizione in salvaguardia.

Il rapporto tuttavia non tiene il conto di 40mila lavoratori in mobilità di cui all’articolo 22, comma 1, lettera a) del Dl 95/2012 convertito con legge 135/2012. Ciò significa che, a conti fatti, le 14.450 domande della seconda salvaguardia potrebbero in realtà raggiungere le 54.450 unità (su 55mila disponibili).

Ad ogni modo, anche immaginando che le 40mila posizioni in questione siano state tutte impegnate, dai numeri diffusi avanzano almeno 7.500 posizioni di salvaguardia che sono già state finanziate all'interno dei primi tre provvedimenti e che non sono state ancora erogate. Numeri e risorse che potrebbero essere impiegati per estendere la salvezza a quei lavoratori esodati che maturano la decorrenza della prestazione pensionistica oltre la data del 6.1.2015, l'attuale tagliola per essere ammessi in salvaguardia.

La 4° e 5° salvaguardia - Il rapporto dell'Inps aggiorna anche i lavoratori riguardo alle ultime salvaguardie contenute nel DL 101/13 e nella recente legge di stabilità (legge 147/2013). In relazione alla quarta salvaguardia (9mila posizioni) l'Inps ricorda che è in corso la presentazione delle domande alle direzioni territoriali del lavoro: i termini scadenza sono fissati al 26 e 27 febbraio a seconda della categoria di appartenenza del lavoratore. La certificazione di queste posizioni dovrebbe concludersi entro giugno 2014.

Relativamente alla quinta salvaguardia (23.000 posizioni) l'Inps ricorda che deve essere ancora pubblicato il decreto interministeriale attuativo e l'attività di certificazione sarà conclusa entro fine anno.

La legge di stabilità 2014 ha riconosciuto l'idoneità della contribuzione figurativa maturata attraverso i permessi della legge 104/92 ad evitare le penalizzazioni. 

Con il nuovo anno si ampliano i periodi di contribuzione figurativa utile ad escludere le penalizzazioni previste per chi accede alla pensione anticipata prima di aver compiuto i 62 anni di età.

Com'è noto, l’articolo 6, comma 2-quater del decreto legge 216/2011, per favorire i cd. lavoratori precoci, aveva stabilito l'esclusione dalla decurtazione dell’assegno pensionistico a quei lavoratori che raggiungessero i requisiti contributivi utili per la pensione anticipata entro il 31.12.2017 a condizione che la contribuzione risultasse composta solo da prestazione effettiva di lavoro e da limitati periodi di contribuzione figurativa quali l’astensione obbligatoria per maternità, l’assolvimento degli obblighi di leva, infortunio, malattia e cassa integrazione guadagni ordinaria.

Il Governo, sotto la pressione dei partiti della maggioranza, aveva già arricchito con il Dl 101/2013 i periodi di contribuzione figurativa utili ad escludere la penalizzazione ricomprendendo sia quella derivante dalla donazione di sangue e di emocomponenti sia quella dei congedi parentali di maternità e paternità previsti dal Dlgs. 151/ 2011. Ora la legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 493, legge 147/2013) è intervenuta nuovamente sulla materia aggiungendo alla contribuzione figurativa utile ad escludere la penalizzazione anche quella derivante dai congedi e permessi per l'assistenza di parenti con gravi disabilità secondo quanto previsto dall'articolo 33 della legge 104 del 92.

"Si tratta di un rimedio atteso da tempo" afferma Bruno Palmieri del Patronato Inca di Roma: "penalizzare quei lavoratori che hanno fruito dei permessi per assistere i portatori di handicap era assurdo ed è stato piu' volte segnalato al Ministero e all'Inps. Va sottolineato però che non sono ancora valorizzabili tutti gli altri periodi sottoposti a contribuzione figurativa: cioè la mobilità, cassa integrazione straordinaria o in deroga, le giornate di sciopero e le aspettative senza assegni conseguite a qualsiasi titolo. Ci aspettiamo che il governo intervenga anche su questi fronti" ha detto il sindacalista.

Dopo un'attesa di due anni arrivano le nuove norme per il pensionamento per attori, ballerini, marittimi.

È stato pubblicato lo scorso 16 gennaio il regolamento di armonizzazione dei requisiti minimi di accesso al sistema pensionistico per quelle tipologie di lavoratori per le quali la riforma Fornero non aveva trovato immediata applicazione ai sensi dell'articolo 24, comma 18 del Dl 201/2011. Si tratta del DPR 157 del 2013 che ha fissato i nuovi requisiti armonizzati per accedere alla pensione per quelle categorie di lavoratori la cui attività svolta richiede una declinazione piu' favorevole rispetto ai requisiti pensionistici generali.

In ogni caso, anche dopo la pubblicazione del regolamento, le categorie beneficiarie potranno andare in pensione con requisiti di età e di contribuzione significativamente inferiori a quelle previste per la generalità dei lavoratori cui si applica il regime generale. È chiaro però che, rispetto alle vecchie regole, i lavoratori "armonizzati" subiranno un incremento di requisiti anagrafici e contributivi che la maggior parte dei casi sarà compreso tra i due e i quattro anni. Vediamo dunque quali sono le novità principali. 

Innanzitutto la data spartiacque tra vecchia e nuova disciplina è il 31.12.2013: il personale interessato che entro il 31 dicembre 2013 abbia maturato i requisiti anagrafici e contributivi previsti dalle vecchie regole potrà accedere alla pensione secondo tale normativa.

Di significativa importanza il regolamento chiarisce che a decorrere dall'inizio di questo anno trovano applicazione gli adeguamenti legati alla speranza di vita sia ai requisiti anagrafici sia ai requisiti contributivi per l'accesso alla pensione indipendentemente dall'età anagrafica previsti nel regolamento stesso (quindi i requisiti in questione dovranno essere incrementati di 3 mesi e di ulteriori 4 a partire dal primo gennaio 2016). Ai lavoratori "armonizzati" vengono poi disapplicate le finestre mobili accesso di cui ai commi 1 e 2 del DL 78/2010.

Entrando nello specifico per i ballerini l'età pensionabile passa a 46 anni dai 45 anni previsti precedentemente. L'età pensionabile degli attori invece salirà da 63 a 64 anni. Gradualmente salirà anche l'età pensionabile delle attrici (nello specifico saliranno dai 58 anni precedenti a 64 anni nel 2022).

L'incremento dei requisiti di pensionamento riguarderà anche i minatori che vedranno passare l'età per il riposo dai 55 anni - a condizione che siano stati versati almeno 20 anni di contributi (15 per chi ha lavorato nel sottosuolo) - a 56 anni.

Il regolamento incrementa poi i requisiti pensionistici del cd. personale viaggiante cioè i dipendenti di pubblici servizi di trasporto. Sino al 31.12.2013 i soggetti potevano andare in pensione a 60 anni (55 anni le donne); dal 2014 il requisito per il riposo viene fissato in 5 anni prima dell'età pensionabile prevista nel regime generale obbligatorio.

Per i lavoratori marittimi l'età pensionabile viene stabilita in 60 anni per gli uomini e 55 per le donne. Viene inoltre rivisto l'istituto della pensione anticipata di vecchiaia che, lo si ricorda, prevedeva l'erogazione del trattamento pensionistico al raggiungimento dei 55 anni a condizione di avere 20 anni di contributi di cui almeno 10 di effettiva navigazione. Ora requisito anagrafico viene portato a 56 anni di età fino al 31 dicembre 2014, e innalzato a 57 anni per il periodo intercorrente tra il primo gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017. Dal primo gennaio 2018 il requisito viene fissato al raggiungimento di 58 anni di età.

L'armonizzazione riguarda poi anche gli iscritti al soppresso Fondo degli spedizionieri doganali. Qui il requisito anagrafico per la prestazione differibile viene innalzato a 66 anni, rispetto ai 65 della vecchia normativa. Inoltre viene consentita la possibilità di totalizzare questi contributi che finora erano rimasti esclusi (in tal caso la finestra mobile di 18 mesi continua a trovare applicazione).
Per i poligrafici dipendenti da aziende in crisi il requisito contributivo di trentadue anni per accedere al prepensionamento viene innalzato a 35 anni per il biennio 2014-2015, a 36 anni per il 2016-2017 e a 37 anni a decorrere dal 2018.

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