Redazione

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- Roma, 11 lug. - Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, appresa la notizia dell'indisposizione del Presidente Ciampi, si e' informato delle sue condizioni la cui evoluzione continua a seguire e gli rivolge pubblicamente il piu' affettuoso augurio di pronto ristabilimento. .
- Bolzano, 11 lug. - "Il Presidente emerito e' stato ricoverato in ospedale per essere sottoposto ad alcuni accertamenti necessari in seguito ad un compatibile quadro di ipotensione arteriosa. Anche in occasione dell'eta' e' stato trattenuto in osservazione per monitorare strettamente le sue condizioni cliniche". E' questo il bollettino medico redatto dai medici dell'ospedale 'San Maurizio' di Bolzano in merito allo stato salute del Presidente emerito della Repubblica Italiana, Carlo Azeglio Ciampi che dal primo pomeriggio odierno si trova ricoverato presso il reparto rianimazione dello dell'ospedale di Bolzano. Ciampi, nato il 9 dicembre del 1920, si trovava da alcune settimane in vacanza a Siusi (Bad Ratzes), localita' ai piedi dello Sciliar in Alto Adige che lui gia' frequentava quando era Presidente della Repubblica, incarico ricoperto dal 18 maggio 1999 al 15 maggio 2006. Questa mattina l'ex Capo dello Stato era stato elitrasportato all'ospedale di Bolzano per motivi legati alla pressione. Il 23 agosto 2013, il Presidente emerito Ciampi era stato operato all'anca sinistra presso la clinica privata 'Santa Maria' del capoluogo altoatesino a seguito di una caduta. .
- Roma, 11 lug. - "Credo che sulle riforme ci sara' compattezza in Aula: siamo abituati a discutere, a dibattere, ma anche a trovare punti di sintesi". Lo spiega il vicesegretario Pd, Lorenzo Guerini, in un video pubblicato su Youdem. "Lo abbiamo dimostrato con la legge elettorale alla Camera", ha aggiunto Guerini, "quando, dopo una discussione ampia e con posizioni differenti, abbiamo saputo trovare un punto di convergenza che ha retto in Aula. Lo faremo anche sulle riforme costituzionali", assicura Guerini, "e sulla legge elettorale al Senato". .

Sarà piu' facile per i datori di lavoro recuperare, in compensazione, tramite il modello F24, il credito d'imposta del Bonus Irpef erogato ai propri dipendenti. Kamsin La compensazione non sconta i limiti ordinari come quello dell'importo massimo annuale di 700mila euro o quello del divieto di utilizzo in presenza di debiti iscritti a ruolo. Sono queste le precisazioni contenute nella circolare diffusa dall'Agenzia delle Entrate. Il provvedimento chiarisce come recuperare il Bonus Irpef, dopo le modifiche introdotte in sede di conversione in legge del Decreto Irpef.

Nel dettaglio, i datori di lavoro, per poter recuperare il credito erogato ai lavoratori, dovranno utilizzare esclusivamente il modello F24 e potranno utilizzare l'importo corrispondente al credito in compensazione di qualsiasi importo a debito (anche in sezioni diverse dalla sezione dedicata allo Stato, come Inps, Regioni, Imu e altri tributi locali).

L'eventuale credito non utilizzato in compensazione potra' essere utilizzato nei successivi versamenti effettuati tramite modello di pagamento F24. Sono comunque fatti salvi i comportamenti dei sostituti d'imposta che, prima dell'entrata in vigore della legge di conversione, abbiano recuperato il credito erogato ai lavoratori utilizzando il modello di pagamento F24. Inoltre il recupero mediante compensazione in F24 del credito erogato al lavoratore non e' soggetto al limite annuale di 700mila euro. Inoltre, con il documento di prassi di oggi, le Entrate precisano che il recupero non e' soggetto neanche al divieto di compensazione in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro.

Il sostituto d'imposta che in un dato mese eroga il credito ad alcuni lavoratori e contestualmente recupera il credito ad altri lavoratori, dovra' utilizzare in compensazione o versare solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se l'importo del credito erogato e' superiore a quello recuperato, il sostituto d'imposta puo' utilizzare in compensazione solo l'importo netto risultante dalla differenza. Se, invece, l'importo del credito recuperato ai lavoratori e' superiore a quello erogato, il sostituto d'imposta deve versare la differenza a debito entro gli ordinari termini di versamento delle ritenute d'acconto, utilizzando il codice tributo 1655.

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