Contratti a termine 2014, nelle pubbliche amministrazioni resta l'obbligo di motivazione

Sabato, 29 Marzo 2014

La più importante novità introdotta con il decreto legge Poletti è l'eliminazione della causale dal contratto a tempo determinato. Dallo scorso 21 marzo i datori di lavoro possono effettuare assunzioni a termine senza dover indicare le ragioni di carattere tecnico produttivo organizzativo o sostitutivo. 

Si tratta certamente di una novità significativa che tuttavia opera solo nel settore privato. Nel settore pubblico, infatti, è rimasto in vigore l'articolo 36 del Dlgs 165/2011 che obbliga alle Pa di indicare sempre le esigenze di carattere temporaneo o eccezionali che danno luogo al rapporto di lavoro a termine.

In sostanza per il datore di lavoro pubblico non ci sono grandi cambiamenti rispetto alle innovazioni che si sono prodotte nel settore privato. 

Nelle pubbliche amministrazioni resta in vigore l'obbligo di dover motivare in modo circostanziato la temporaneità oppure l'eccezionalità dell'esigenza per la quale si ricorre a contratti a tempo determinato.

Sono altri invece gli aspetti del decreto Poletti che hanno effetti anche con riguardo ai contratti a tempo determinato stipulati dalle Pa. Si tratta in particolare del nuovo regime delle proroghe secondo cui le pubbliche amministrazioni possono posticipare per otto volte la scadenza dell'assunzione di un lavoratore a termine a condizione tuttavia che si riferiscano alla stessa attività lavorativa. Resta fermo tuttavia il limite di durata di 36 mesi.

Anche per quanto riguarda il tetto del 20 per cento di dipendenti assunti con contratti a termine rispetto all'organico complessivo non dovrebbero esserci particolari problemi dato che il settore scuola è escluso da questa misura e vige il limite individuato dell'articolo 9 comma 28 del DL/78 2010 che prevede che le amministrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Sono comunque esclusi da questo limite i contratti a tempo determinato che sono stati stipulati per sostituire personale assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, i lavoratori stagionali o coloro che hanno più di 55 anni. 

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