Enti di ricerca, l'indennità mensile di ente non concorre alla buonuscita

Paolo Ferri Giovedì, 05 Luglio 2018
Lo ha ribadito la Corte di Cassazione accogliendo il ricorso presentato dal CNR. L'indennità di ente mensile non entra nella base retributiva utile ai fini della determinazione del TFS e del TFR.
L'indennità mensile di ente non può essere annoverata tra le voci retributive che concorrono nella determinazione della misura del TFR o del TFS per i lavoratori del settore ricerca. Lo ha stabilito la corte di Cassazione con l'ordinanza numero 17362 del 3 Luglio 2018 in cui i giudici hanno accolto il ricorso presentato dall'ente nazionale delle ricerche in riforma della sentenza d'Appello.

La questione riguardava alcuni lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) a cui successivamente è subentrato il CNR che chiedevano il computo ai fini della misura della buonuscita dell'indennità mensile di ente, una attribuzione economica prevista dal CCNL del 1996 di settore, pagata per 12 mensilità dall'ente pubblico.  in occasione della mensilità di giugno di ogni anno. La Corte d'Appello aveva dato ragione ai lavoratori ma la Corte di cassazione ha ribaltato il giudizio di merito riconoscendo le doglianze dell'ente datore di lavoro.

La decisione

La Cassazione ripercorre i tratti distintivi della materia rammentando che l'art. 44 del CCNL del 7 ottobre 1996 enti ricerca, ai commi 1 e 2, ha istituito a decorrere dal 1° gennaio 1996 una indennità di ente, da corrispondere nel mese di giugno di ciascun anno (indennità annuale di ente), e istituiva, al comma 4, una indennità erogata mensilmente per 12 mensilità (definita per l'indennità mensile di ente per distinguerla dalla prima). L'art. 71 del CCNL 1998-2001 enti ricerca nello stabilire l'incremento delle predette indennità ha fissato il principio secondo il quale l'indennità di ente, atteso il suo carattere di stabilità, è considerata utile ai fini dell'indennità premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto.

Ebbene secondo i Giudici, come già statuito con le sentenze n. 19470 del 2015 e n. 24978 del 2016 e più recentemente nel 2018, la predetta disposizione che ne ha previsto la computabilità ai fini del trattamento di previdenza si riferisce esclusivamente all'indennità di ente annuale, e, in tal caso, comunque per quella maturata dopo il 31 dicembre 1999, atteso che da tale data ne veniva disposto l'incremento. Non è possibile, in altri termini, spiegano i giudici , estendere la portata interpretativa di tale disposizione comprendendo anche l'indennità mensile di ente tra le voci che compongono l'IPS o il TFR. "Ed infatti - concludono i giudici -  il citato art. 71, comma 2, stabilisce che a decorrere dal 31 dicembre 1999 l'indennità di ente di cui all'art. 7, comma 1, del CCNL 1996/1997 è incrementata nelle misure annue lorde previste dall'allegata Tabella C, e, al già citato comma 3, che l'indennità di ente, atteso il suo carattere di stabilità, è considerata utile ai dell'indennità premio di fine servizio e del trattamento di fine rapporto".

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