Il dipendente pubblico che transita da un’amministrazione pubblica ad un’altra all’interno dei processi di mobilità, volontaria o d’ufficio, mantiene il regime previdenziale (TFS o TFR) dell’amministrazione originaria. L’ente subentrante gli liquiderà, tuttavia, la prestazione sulla base delle proprie regole in materia e con il coacervo dell’anzianità complessivamente maturata fermo restando che il trattamento non non possa essere inferiore a quello maturato all’atto del trasferimento. Lo rende noto l’Inps nella Circolare n. 126/2025 in cui effettua una ricognizione delle norme e delle casistiche che possono aver luogo all’interno dei procedimenti di mobilità o di transito ad altro titolo.
La regola generale
Il principio generale in materia, fissato dalla legge n. 554/1988 e dal Dpr n. 104/1993, si fonda sul principio dell’unitarietà della posizione assicurativa, cioè sulla continuità del rapporto assicurativo tra un’amministrazione e l’altra con diritto, pertanto, dell’assicurato al mantenimento di un unico trattamento di fine servizio o di fine rapporto come denominato. In altri termini la procedura di mobilità non comporta la cessazione dal servizio e la costituzione di un nuovo rapporto di lavoro ma solo il trasferimento della titolarità di un rapporto di lavoro già esistente da un’Amministrazione/Ente a un’altra Amministrazione/Ente, riconducibile alla fattispecie della “cessione del contratto”.
Le disposizioni da ultimo richiamate prevedono che all’interessato dai processi di mobilità compete, la prestazione di fine servizio prevista dall’ordinamento dell’Amministrazione/Ente di destinazione, considerando la complessiva anzianità utile ai fini dell’indennità in parola, facendo salvo, comunque, il maggiore trattamento eventualmente spettante all’atto del trasferimento. E con la garanzia di salvezza del regime previdenziale (TFS o TFR) originario.
Ad esempio un dipendente pubblico in regime di TFS (es. perché assunto prima del 1° gennaio 2001 a tempo indeterminato o perché appartenente ad un comparto non contrattualizzato) che passa alle dipendenze di un ente locale mantiene il diritto al regime di TFS ma questo gli sarà calcolato con la normativa dell’indennità premio di servizio (IPS) di cui alla legge n. 152/1968 anziché quella originaria dell’indennità di buonuscita (Dpr n. 1032/1073) tenendo conto anche dei servizi maturati prima del trasferimento.
La normativa si applica al personale interessato da processi di mobilità nell'ambito delle pubbliche Amministrazioni (Amministrazioni statali anche a ordinamento autonomo, Enti pubblici non economici, Aziende sanitarie locali limitatamente al personale non sanitario, Aziende pubbliche in gestione non commissariale, Province, Comuni, Comunità montane e i loro consorzi).
Per procedura di mobilità l’Inps ricorda che deve trattarsi di mobilità «permanente» (volontaria o imposta dall’amministrazione) risultando esclusa quella «temporanea» governata dagli istituti giuridici del distacco e del fuori ruolo, dove lo status giuridico (e quindi contributivo) resterebbe quello dell’amministrazione di provenienza.
Tra gli esempi di mobilità imposta l’Inps cita il caso del personale trasferito a causa di soppressione o fusione dell’ente originario. Al personale trasferito, dalla data di assunzione in servizio si applicano le disposizioni vigenti presso l’Amministrazione/Ente di destinazione in materia di trattamenti di fine servizio e fine rapporto ed il dipendente conserva il regime previdenziale (TFS/TFR) che aveva nell’Ente di provenienza
La riassunzione
Le regole sopra richiamate si applicano anche in caso di cessazione dal servizio per effetto della vincita di un concorso pubblico, alla quale segua senza interruzione un nuovo rapporto di lavoro dopo il 31 dicembre 2000. Tuttavia se l’assicurato ha già percepito il TFS per il primo rapporto di lavoro non potrà mantenere il regime TFS all’esito del «transito» - e quindi si realizzerà il passaggio al regime TFR con il montante TFS - a meno che l’assunzione avvenga presso un’Amministrazione/Ente appartenente al comparto non contrattualizzato.
Aziende sanitarie
Il quadro sopra richiamato fa salva l’applicazione di alcune normative speciali. In particolare nel caso di un transito da un ente privato del comparto sanità obbligato al Fondo di Tesoreria ad una struttura pubblica sanitaria il dipendente conserverà il regime di TFR di cui godeva presso il datore di lavoro originario e l’assicurato maturerà due TFR distinti: uno maturato presso il Fondo di Tesoreria dell’Inps ed un altro ai sensi del Dpcm del 20 dicembre 1999 entrambi rivalutati.
Il diritto d’opzione
L’articolo 4 della legge n. 338/1989 concede ai dipendenti delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB) - Enti già iscritti all’ex INADEL - i quali continuano a prestare servizio presso l’Ente anche dopo che esso abbia perduto il carattere di istituzione pubblica, la facoltà di conservare, a domanda, il regime pensionistico obbligatorio e il trattamento di fine servizio previsto per il personale dipendente degli Enti locali.
La domanda, a pena di decadenza, doveva essere presentata entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione n. 389/1989 o dalla data di trasformazione della natura giuridica dell’Ente, se posteriore. Pertanto l’Inps spiega che chi ha presentato l’opzione mantiene il diritto al TFS altrimenti il TFS maturato fino alla depubblicizzazione dell’Ente viene versato dalla competente Struttura INPS all’IPAB depubblicizzata ai fini di un unico TFR di cui all’2120 c.c. da calcolarsi sull’intera anzianità di servizio.
Documenti: Circolare Inps 126/2025













