Anticipo TFS/TFR 2023, Ecco come funziona

Venerdì, 08 Settembre 2023
Chiarimenti Inps in merito alla nuova facoltà introdotta dal 1° febbraio 2023 per gli iscritti al Fondo Credito. Anticipabili le somme da riscuotere dopo almeno sei mesi dalla presentazione della domanda.

Dal 1° febbraio 2023 gli ex dipendenti pubblici in pensione possono chiedere l’anticipo del TFS o del TFR all’Inps a condizioni molto vantaggiose. Chi aderirà alla misura dovrà, infatti, versare all’Inps l'1% annuo a titolo d'interesse e uno 0,5% una tantum per le spese. Le somme erogabili sono quelle in scadenza decorsi almeno sei mesi dalla data della domanda. Lo rende noto, tra l’altro, l’Inps nella Circolare n. 79/2023 nella quale spiega che l’operazione, una volta perfezionata, è irrevocabile per l’interessato né può essere estinta anticipatamente.

Destinatari

La novità fa seguito all’approvazione della delibera Inps n. 219/2022 che ha introdotto una nuova prestazione disponibile in via sperimentale per il triennio 2023-2025 a tutti gli iscritti alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali» dell'Inps, pensionati o che hanno cessato il rapporto di lavoro e che hanno titolo al Tfr o al Tfs non ancora interamente erogato.

L’Inps spiega che beneficiano della misura:

  • I titolari di pensione diretta che abbiano confermato l’adesione al «Fondo Credito» per il periodo di pensione;
  • I soggetti cessati dal servizio senza diritto a pensione che, a seguito di un nuovo impiego, risultino iscritti al «Fondo Credito» ex lege o volontariamente;
  • il personale militare in ausiliaria iscritto alla predetta gestione.

La maggior parte degli interessati è riconducibile alla prima voce, cioè si tratta di ex dipendenti pubblici che hanno cessato il servizio andando in pensione. Vale la pena sottolineare che non ci sono condizioni in merito «a quale diritto a pensione» sia stato maturato. Purché sia una prestazione «diretta» vanno bene tutte, sia le recenti quote (Quota 100, Quota 102, Quota 103) sia la pensione anticipata (42 anni e 10 mesi di contributi, 41 anni e 10 mesi le donne, a prescindere dall’età anagrafica), sia quella di Vecchiaia (67 anni e 20 anni di contributi) sia altre prestazioni tra cui, opzione donna, i requisiti agevolati previsti per gli usuranti e per il personale militare di cui al Dlgs n. 165/1997. E’ ammesso anche chi ha cessato l’impiego conseguendo una prestazione di invalidità previdenziale.

Le condizioni

Attenzione, tuttavia, ad un aspetto. L’anticipo, come detto, è disponibile all’ulteriore condizione che l’interessato «abbia confermato ed ottenuto l’adesione al Fondo Credito per il periodo di pensione». Sul punto è bene ricordare che, almeno di regola, l’iscrizione al Fondo è obbligatoria solo per i lavoratori «in attività» e cessa con la conclusione del rapporto lavorativo salvo l’interessato non comunichi, entro l’ultimo giorno di lavoro, la volontà di proseguirla anche durante il pensionamento. Recentemente questa regola è stata temperata da una sorta di «sanatoria» che ha consentito l’iscrizione anche dopo la cessazione dall’impiego. La domanda, in tal caso, andava presentata all’Inps entro il 20 febbraio 2022. Se non ricorre l’iscrizione del pensionato alla gestione credito l’anticipo del TFS/TFR non spetta.

L’iscrizione si può accertare controllando se nel cedolino della pensione o nella busta paga compare la trattenuta di finanziamento alla «gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali». Il contributo è pari allo 0,35% della retribuzione contributiva e pensionabile per i lavoratori dipendenti e dello 0,15% per i pensionati.

Importo erogabile

La facoltà, spiega l’Inps, si può esercitare anche in presenza di altre cessioni o vincoli sul TFS/TFR, limitatamente alla quota ancora “libera” da questi ultimi. Si può, quindi, teoricamente riscuotere anche la somma di TFS/TFR residua rispetto all’importo già ottenuto a titolo di prestito bancario ai sensi del dl n. 4/2019 (cioè quella eccedente rispetto al massimo di 45mila euro). Non solo. E’ possibile utilizzare il finanziamento per rimborsare integralmente e anticipatamente uno o più finanziamenti ottenuti dal Fondo Credito.

L’anticipo, continua l’Inps, può riguardare «solo l’importo del TFS/TFR maturato, disponibile e esigibile dopo almeno sei mesi dalla domanda». Significa, pertanto, che può essere chiesto oltre che dai pensionati che attendono il pagamento della prima rata anche da coloro che hanno già ricevuto la prima/seconda rata del TFS/TFR e che stanno aspettando la seconda e/o terza. Come noto, infatti, i TFS/TFR di importo superiore a 50.000€ vengono erogati ratealmente decorsi 12 mesi dalla prima (per la parte eccedente il valore di 50.000€ e sino a 100.000€) e dopo altri 12 mesi dalla seconda (per la parte eccedente i 100.000€).

Individuate le somme esigibili decorsi sei mesi dalla domanda l’interessato può chiedere l’intero importo maturato o solo parte di esso e, se la domanda è accolta, il pagamento avviene dall’Inps in «unica soluzione». L’Istituto riscuoterà d’ufficio le somme dovute a titolo di TFS/TFR dall’ente erogatore del trattamento (che ormai, di regola, è una gestione dell’Inps) alla loro scadenza imputandole al pagamento dell’anticipo ottenuto.

Costi

Sull’anticipazione TFS/TFR è prevista l’applicazione di un tasso di interesse fisso per l'intera durata del finanziamento, attualmente pari all’1%, e di una ritenuta dello 0,50% a titolo di ristoro per le spese di amministrazione.

L’iter

Per la presentazione delle domande occorre collegarsi al sito Inps e cercare la funzione denominata «Anticipazione ordinaria TFS per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)» oppure «Anticipazione ordinaria TFR per gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali (Fondo Credito)». In alternativa è possibile delegare un altro soggetto a presentarla telematicamente per conto proprio all’Inps oppure rivolgersi ad un CAF o un patronato. Nella domanda il richiedente, oltre a indicare se il finanziamento è richiesto per l’intero ammontare del TFS/TFR o per un importo minore, dovrà specificare che, nel caso in cui parte della somma richiesta sia già assoggettata a cessioni o vincoli, intenda ricevere il finanziamento per l’ammontare effettivamente disponibile.

Una volta presentata, se sussistono i requisiti, l’Inps procederà alla certificazione del TFS/TFR cedibile e formulerà una «bozza di proposta di cessione» che il richiedente dovrà accettare entro i successivi 30 giorni (in caso contrario la domanda si intende rifiutata). Il contratto si perfeziona successivamente a seguito della formale accettazione dell’Inps resa nota all’interessato una volta verificata la disponibilità del budget. Il contratto di cessione del TFS/TFR quando concluso è irrevocabile per l’interessato e le somme erogate non possono essere restituite anticipatamente.  

Documenti: Circolare Inps 79/2023

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