Medici ex specializzandi, rimborsi anche per gli iscritti prima del 1983

Martedì, 08 Marzo 2022
Lo ha stabilito la Corte di Giustizia Europea. Nel caso in cui la formazione sia iniziata prima del 1983 e sia proseguita dopo questa data, gli specializzandi avranno diritto comunque a un'adeguata remunerazione con i pagamenti che devono decorrere però sempre dal 1° gennaio 1983.

La formazione come medico specialista iniziata prima dell’entrata in vigore della Direttiva UE 82/76 (29 gennaio 1982) deve, per il periodo dal 1° gennaio 1983 sino alla conclusione della specializzazione, essere remunerata adeguatamente. Lo ha messo nero su bianco la Corte di Giustizia UE con la sentenza del 3 marzo scorso (causa C-590/20) tornando, ancora una volta, sull’annosa questione dei mancati rimborsi dovuti al ritardo nel recepimento da parte dello Stato Italiano della normativa europea.

In particolare, le direttive comunitarie 75/362, 75/363 e 87/76 che impongono di retribuire gli specializzandi furono recepite dall’ordinamento italiano solo dieci anni dopo dal D.lgs. 257/1991, ma la questione fu tutt’altro che chiusa. Da allora, infatti, i giudici italiani hanno riconosciuto ai medici il diritto al rimborso e al risarcimento del danno da mancata trasposizione di direttiva comunitaria, ma solo per le specializzazioni successive agli anni 1982. Ad alcuni, tra l’altro, è stata corrisposta una somma inferiore rispetto a quella accordata ex lege ai colleghi specializzandi iscritti a decorrere dall’anno accademico 1991-1992 e ad altri è stata negata la rivalutazione monetaria e gli interessi compensativi.

Tutte questioni che la Corte di Giustizia ha, nel corso degli anni, risolto in massima parte. In particolare, con la sentenza del 24 gennaio 2018 aveva stabilito che gli Stati membri erano tenuti a conformarsi, e a retribuire i propri specializzandi, ma solo quelli iscritti dopo il 31 dicembre 1982.

Con quest’ultima pronuncia la Corte ritorna sulla questione temporale e aggiunge un ulteriore tassello: anche gli iscritti prima del 1982 hanno diritto alla adeguata remunerazione e, quindi, al risarcimento dei danni seppur solo in riferimento agli anni di frequenza a partire dal 1983

La decisione

La controversia vede da un lato, la Presidenza del Consiglio dei Ministri italiana con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Ministero dell’Istruzione e quello della Salute, all’altro, una class action dei medici specialisti. A vedersi rigettare la richiesta, dopo due gradi di giudizio, sono stati solo coloro che hanno iniziato la formazione di medico specialista prima del 1º gennaio 1983 (in conformità a quanto stabilito dalla Corte di Giustizia nel 2018).

La Corte di Cassazione ha sospeso il procedimento e sottoposto alla Corte UE sostanzialmente tale quesito: la remunerazione spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, ma che siano in corso al 1° gennaio 1983? La risposta dei giudici europei è affermativa.

Nelle motivazioni la Corte spiega che la normativa comunitaria in materia deve essere interpretata nel senso che qualsiasi formazione a tempo pieno o a tempo ridotto come medico specialista, iniziata prima dell’entrata in vigore, il 29 gennaio 1982, della direttiva 82/76 e proseguita dopo la scadenza, il 1° gennaio 1983, del termine di trasposizione di tale direttiva, deve, per il periodo di tale formazione a partire dal 1° gennaio 1983 e fino alla fine della formazione stessa, essere oggetto di una remunerazione adeguata.

Per quanto riguarda un eventuale diritto al rimborso per la tardiva trasposizione della direttiva, il tribunale europeo ricorda che gli stati membri sono obbligati a risarcire i danni per una tardiva trasposizione di normative comunitarie quando: la regola violata conferisce ai singoli un diritto dal contenuto identificato; la violazione è sufficientemente caratterizzata; esiste un nesso causale diretto tra la violazione e il danno.

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