Riforma Pa, Arriva la stretta contro gli assenteisti. Ecco il decreto approvato dal Cdm

redazione Giovedì, 21 Gennaio 2016
I dipendenti pubblici sorpresi in flagranza nella falsa attestazione della presenza in servizio dovranno essere sospesi in via cautelativa dal servizio entro 48 ore 
Sospensione in via cautelare dello stipendio entro 48 ore per i dipendenti pubblici colti in flagranza nell'attestazione falsa di presenza in servizio. Non ci sarà più alcuna discrezionalità in capo al dirigente dell'ente pubblico di comminare o meno la sanzione. E' questa la novità principale contenuta nello schema di decreto legislativo di riforma della pubblica amministrazione approvato oggi in via preliminare dal Consiglio dei Ministri. 

Il decreto contro l'assenteismo propone in particolare una modifica chirurgica all'articolo 55-quater del decreto sul pubblico impiego (Dlgs 165/2001) obbligando il responsabile dell'amministrazione a sospendere in via cautelativa il dipendente che attesti falsamente la presenza, accertata in flagranza ovvero mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi o delle presenze (i cd. badge). Il responsabile della struttura avrà in sostanza l'obbligo di comminare la sanzione, con la relativa perdita dello stipendio, immediatamente, senza obbligo di preventiva audizione dell’interessato, sospensione che deve avvenire "in via immediata e comunque entro quarantotto ore dal momento" in cui il responsabile ne sia venuto a conoscenza.

Il decreto prova anche a stringere sul procedimento disciplinare, al termine del quale il dipendente può essere licenziato. Si introduce, infatti un termine, 30 giorni dalla trasmissione della notizia della condotta fraudolenta del dipendente all'ufficio preposto, entro il quale il procedimento si deve concludere e di un termine, 15 giorni dall'avvio del procedimento disciplinare, per la denuncia al pubblico ministero e la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti per la valutazione dell'entità del danno risarcibile. L’azione di responsabilità è esercitata, entro i centoventi giorni successivi alla denuncia, senza possibilità di proroga.

Si prevede inoltre che l’ammontare del danno risarcibile sia rimesso alla valutazione equitativa del giudice anche in relazione alla rilevanza del fatto per i mezzi di informazione e comunque l’eventuale condanna non può essere inferiore a sei mensilità dell’ultimo stipendio in godimento, oltre interessi e spese di giustizia.

Contro l'inerzia dei dirigenti nell'attivazione della sospensione dei dipendenti in flagranza e dell'avvio del procedimento disciplinare il decreto introduce inoltre una fattispecie disciplinare punibile con il licenziamento oltre a divenire una omissione d’atti di ufficio con fonti di ulteriori responsabilità degli interessati.

Renzi ha spiegato che con le nuove norme il licenziamento del dipendente pubblico che timbra il cartelino e se ne va «non è un optional ma un obbligo. E ha aggiunto: «La norma è semplice: se ti becco a timbrare e andare a casa ti licenzio in 48 ore. È il dirigente che deve scegliere. Il dirigente non licenzia? E noi licenziamo il dirigente». A chi le chiedeva se con l'accusa di omissione di atti di ufficio, prevista nel decreto attuativo per il dirigente che non vigila sull'impiegato “fannullone”, il dirigente rischia anche il carcere, la ministra Madia ha risposto: «Intanto è previsto il licenziamento poi c'è la giustizia ed i magistrati, non mi sostituisco alla magistratura»

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Documenti: La bozza del decreto Legislativo contro gli Assenteisti

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