Riforma Pa, ecco le novità per il pubblico impiego

Mercoledì, 25 Giugno 2014

Dopo oltre una settimana di tira e molla tra Palazzo Chigi e il Colle il decreto legge sulla riforma della pubblica amministrazione è arrivato in Gazzetta Ufficiale ed è dunque legge dello Stato. In questo periodo di gestazione è saltata la norma che vietava ai consiglieri di Stato di far parte dei gabinetti dei ministri e l'unificazione del Pra e della Motorizzazione Civile, ma il decreto prevede il commissariamento del Formez. Kamsin  Il testo conferma le decisioni dell'esecutivo per svecchiare le Pa: per gli statali, da Novembre, sarà abolito il trattenimento in servizio. Non sarà possibile prolungare per altri due anni, come accade oggi, il lavoro.

Per i magistrati la regola subisce un temperamento. Oggi l'età di ritiro del giudici è in pratica, 75 anni. Per le toghe, infatti, il trattenimento in servizio è possibile per cinque anni raggiunta l'età limite che, sempre nel caso dei giudici è di 70 anni. Per evitare di decapitare in un solo colpo tutta la struttura apicale della magistratura (circa 400 posizioni a rischio secondo gli stessi magistrati), il governo ha deciso che l'abolizione del trattenimento in servizio avrà efficacia solo a partire dal 1° gennaio del 2016. Un'eccezione analoga è stata fatta anche peri militari. A differenza del magistrati per loro non c'è il trattenimento in servizio, ma l'ausiliaria che gli consente di allungare l'età per il collocamento in quiescenza da 62 a 67 anni la permanenza. Anche per loro l'abbassamento dell'età entrerà in vigore solo nel 2016.

Tra le norme inserite nel provvedimento c'è anche quella che autorizza le Pa ad obbligare chi ha raggiunto il massimo dei contributi previdenziali, ossia 42 anni e 6 mesi (41 anni e 6 mesi per le donne), a lasciare il lavoro (articolo 1, comma 5 del Dl 90/2014).  Secondo le stime del ministero della funzione pubblica, questa regola potrebbe liberare fino a 60 mila posti in un triennio.

Una norma che ha fatto molto discutere, e che probabilmente continuerà a far discutere, è quella che prevede il divieto per i pensionati di avere incarichi di consulenza, dirigenziali odi vertice in qualsiasi pubblica amministrazione. E questo vale sia che la pensione sia pubblica o privata. Dopo le indicazioni del quirinale però si è deciso un ammorbidimento. Il divieto di conferire incarichi di vertice ai pensionati entrerà in vigore soltanto a partire dai prossimi rinnovi, dunque tutti coloro che attualmente ricoprono queste posizioni rimarranno al loro posto. Non solo. Sarà ancora possibile conferire incarichi a soggetti pensionati nel caso questi siano assegnati a titolo gratuito. Un'altra eccezione, poi, sarà concessa a tutti gli organi costituzionali, come Camera, Senato, Corte Costituzionale e, fin quando ci sarà, anche il Cnel, potranno continuare ad assegnare posizioni a persone in quiescenza.

Le misure tuttavia avranno un costo non indifferente per lo stato. La relazione tecnica che accompagna il decreto ammette che la «staffetta generazionale» peserà per 354 milioni, la cui copertura, ancora una volta, sarà sostanzialmente a carico del commissario alla spesa pubblica Carlo Cottarelli che dovrà incrementare la sua dote di tagli. Confermate anche le regole sulla mobilità, che sarà obbligatoria entro i 50 chilometri, mentre per quella volontaria non ci sarà più bisogno del nulla osta dell'amministrazione di provenienza.

Il decreto allenta poi il blocco del turn over. Per le amministrazioni centrali resta confermata la percentuale di assunzioni rispetto alle cessazioni dell'anno precedente pari al 20% per il 2014, al 40% per il 2015, al 60% per il 2016, 80% per il 2017 e 100% dal 2018. Per le assunzioni non si fa più riferimento ai criteri di spesa e al numero di dipendenti, ma resta solo il criterio della spesa. Per gli enti di ricerca, fermo restando il vincolo dell'80% di spesa delle entrate correnti, il turn over è al 50% della spesa per il personale cessato nell'anno precedente (nel 2014 e nel 2015).

Tra le altre novità c'è il taglio all'attuale 75% al 10% del compenso professionale per l'avvocatura dello Stato (e le avvocature degli enti pubblici), in caso di sentenza favorevole in cui sia previsto il recupero delle spese legali a carico delle controparti. La norma non si applica agli avvocati inquadrati con qualifica non dirigenziale negli enti pubblici e negli enti territoriali. Non è previsto alcun compenso professionale in tutti i casi di pronunciata compensazione integrale delle spese, anche in caso di transazione dopo sentenza favorevole alle amministrazioni pubbliche.

Zedde

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