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Il Ministero della Funzione Pubblica apre la via ai «permessi di malattia ad ore», da utilizzare per visite mediche, terapie, cure specialistiche, esami diagnostici.

Kamsin Via libera ai permessi di malattia ad ore. Lo precisa ufficialmente la nota 7457/2015 con la quale il Dipartimento della funzione pubblica accoglie la recente sentenza del Tar del Lazio (n. 5714 del 17 aprile scorso). In attesa che la materia venga disciplinata con atti contrattuali, precisa Palazzo Vidoni, i dipendenti pubblici che dovranno assentarsi per visite mediche specialistiche (se tali visite non sono immediatamente riconducibili ad uno stato di malattia) potranno fruire di speciali permessi retribuiti aggiuntivi a quelli previsti dal contratto nazionale ai sensi del comma 5-ter dell’art. 55-septies del Dlgs 165/01 introdotto dall’art. 16 c. 9 della legge n. 111 del 15 luglio 2011. 

La materia, prima della sentenza, del Tar era regolata dalla Circolare 2/2014 della Funzione Pubblica nella quale si precisava che i pubblici dipendenti, anche per effettuare un semplice prelievo o una radiografia prescritti dal medico, dovevano utilizzare i permessi straordinari per motivi personali (massimo 3 giorni l'anno) oppure i giorni di ferie, venendo così compromesse sia la finalità di queste tipiche assenze sia la loro effettiva durata come stabilita dal contratto collettivo di lavoro.

Il Tar ha però annullato la circolare. Viene ora riconosciuto il pieno diritto del dipendente ad essere considerato regolarmente in malattia anche non per una intera giornata di lavoro. Dal momento che i contratti collettivi non possono essere modificati unilateralmente da semplici circolari, è in corso una trattativa sindacale con l'Aran, l'agenzia contrattuale per il settore pubblico, per inserire i nuovi permessi di malattia ad ore, stabilendone modalità e quantità, all'interno di un "pacchetto sociale", che comprenda anche le assenze di malattia collegate a terapie salvavita.

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Occhio alle delibere comunali. I sindaci possono aver previsto un trattamento di favore agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado. 

Kamsin Anche quest'anno le regole per il calcolo delle imposte sugli immobili concessi in comodato risulta particolarmente complesso e richiede di prendere nota delle delibere del proprio Comune. Il decreto legge 47/2014 prevede infatti che i Comuni, con propria delibera, possano equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'assimiliazione, in tal caso, a seconda di quanto stabilito dal Comune opera: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 2) senza alcun limite di rendita nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.

Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applica l'aliquota della Tasi deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applicherà l'aliquota Tasi prevista dal Comune per le abitazioni diverse da quelle principali. E sempre su tale quota "in eccedenza" il proprietario dovrà anche pagarci l'Imu.

Il Comune però, come visto, potrebbe aver deciso di assimilare l'abitazione a quella principale solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. In questo caso, sull'intero valore non è dovuta l'Imu ma solo la Tasi e il tributo si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.

A pagare il tributo sarà poi di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.

Se, invece, il comune non ha deciso per l'assimilazione alla prima casa, l'immobile sarà trattato alla stregua di una normale seconda abitazione e pertanto si applicherà la Tasi ad aliquota ordinaria (con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Sull'immobile, il proprietario, dovrà anche versare l'Imu. Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi. 

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L'Inps conferma che dal primo giugno tutti i trattamenti pensionistici erogati dall'istituto saranno pagati il primo giorno bancabile di ciascun mese.

Kamsin Dal 1° giugno tutti i pensionati vedranno spostarsi al primo giorno di ciascun mese la data di liquidazione delle prestazioni previdenziali. Lo comunica ufficialmente l'Inps con il messaggio 3519/2015 con il quale l'istituto coordina le novità introdotte di recente dal decreto legge 65/2015.

L’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ha stabilito, infatti, che “a decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate  agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di  gennaio  2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese".

L'isituto precisa pertanto che a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, viene unificata al primo giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell’Istituto, anticipando i pagamenti anche dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche che erano effettuati il 16 del mese. La novità, quindi, interesserà anche i titolari delle prestazioni pagate in via "inframensile" che vedranno, nei fatti, allineata la data di pagamento del rateo a quella vigente nelle gestioni Inps dei lavoratori dipendenti. L'effetto armonizzazione è di non poco conto.

A partire dal 1° luglio, poi, i titolari di piu' trattamenti pensionistici facenti carico a gestioni private, gestioni pubbliche e gestioni spettacolo e sport riceveranno un pagamento unico, sempre al primo di ogni mese, comprendente tutti i trattamenti corrisposti dall'Inps. Ad esempio, quindi, una pensione diretta a carico della gestione Inps sarà pagata assieme ad eventuali ulteriori trattamenti erogati dall'Inps ad altro titolo nei confronti dello stesso beneficiario da altre gestioni (es. pensione di reversibilità).

Nel caso in cui il giorno 1 cada in giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene posticipato al primo giorno bancabile successivo. Il pagamento al giorno 1° sarà effettuato sia per le pensioni in pagamento in Italia che per le pensioni in pagamento all’estero, ferma restando la cadenza bimestrale con pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti corrisposte a beneficiari residenti all’estero. Per le pensioni in pagamento all’estero è stata parificata la sola data di pagamento, in attesa di completare a breve l’unificazione del processo di pagamento delle pensioni estere delle gestioni  pubbliche, dello spettacolo e degli sportivi.

Documenti: Messaggio inps 3519/2015

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"Ora speriamo di passare ai fatti. Anche perche’ lo stesso Premier Renzi ha ammesso la necessita’ di correggere la legge Monti introducendo un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale".

Kamsin La mia proposta di legge, che Salvini vuole sostenere, che consentirebbe ai lavoratori di andare in pensione a partire dai 62 anni, con 35 di contributi e con l’8% massimo di penalizzazione, e’ attualmente all’esame della Commissione lavoro della Camera.” Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano.” 

“Il 3 giugno prossimo – prosegue – avremo in audizione il ministro Poletti e successivamente il Presidente dell’Inps Boeri e le parti sociali. Se si registrasse una convergenza sull’obiettivo sarebbe piu’ facile trovare nella legge di Stabilita’ la soluzione, coperture finanziarie comprese. Dalle dichiarazioni di Salvini speriamo di passare ai fatti, anche perche’ lo stesso Premier Renzi ha ammesso la necessita’ di correggere la legge Monti introducendo un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale. Noi siamo pronti” ha concluso Damiano.

Il provvedimento promosso da Damiano-Baretta consentirebbe l'accesso alla pensione, per i lavoratori dipendenti, autonomi e del pubblico impiego, al perfezionamento di un'età pari a 62 anni in presenza di almeno 35 anni di contributi con un taglio dell'assegno di circa l'8%. E' prevista anche un'uscita anticipata a 41 anni di contributi e senza decurtazioni, una norma che dovrebbe aiutare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci (cioè coloro che hanno iniziato a lavorare in età molto giovani). Tra le altre misure che potrebbero entrare nel provvedimento c'è un aumento piu' graduale dell'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici (con l'attenuazione dello "scalone fornero"), una revisione delle norme relative all'adeguamento della stima di vita, una piu' agevole "riunificazione" dei contributi sparsi in diverse gestioni previdenziali.  

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L'Inps riepiloga la normativa per l'accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.

Kamsin Continua l'adeguamento dei regolamenti dei fondi di solidarietà di settore alla legge Fornero del 2012 (legge 92/2012). L'Inps con la Circolare 104/2015 riepiloga le prestazioni e le modalità di accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo come individuate nel Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 a sua volta adottato in base all'articolo 3 della legge 92/2012.

Sostanzialmente l'Inps conferma che i lavoratori del personale del credito cooperativo possono fruire di specifiche prestazioni di sostegno al reddito finanziate dalle aziende al verificarsi di particolari eventi che pregiudicano il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Nello specifico il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo all'erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno straordinario di sostegno al reddito.

L'assegno ordinario spetta: 1) per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione; 2) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria; 3) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984.

il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario.

Il Fondo riconosce poi l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, per quei lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010. Destinatario delle prestazioni straordinarie - ricorda l'Inps - è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro.  Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata.

In via emergenziale, il Fondo riconosce, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso all'assegno straordinario: 1) il finanziamento per la durata massima di 24 mesi di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente; 2) il finanziamento per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale .

Documenti: Circolare Inps 104/2015

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