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Tasi 2015, ecco le regole per gli immobili in comodato
Occhio alle delibere comunali. I sindaci possono aver previsto un trattamento di favore agli immobili concessi in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado.
Kamsin Anche quest'anno le regole per il calcolo delle imposte sugli immobili concessi in comodato risulta particolarmente complesso e richiede di prendere nota delle delibere del proprio Comune. Il decreto legge 47/2014 prevede infatti che i Comuni, con propria delibera, possano equiparare ad abitazione principale le unità immobiliari concesse in comodato a parenti in linea retta entro il primo grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino, a loro volta, come abitazioni principali. L'assimiliazione, in tal caso, a seconda di quanto stabilito dal Comune opera: 1) limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500; 2) senza alcun limite di rendita nel caso in cui il comodatario appartenga a un nucleo familiare con ISEE non superiore a 15.000 euro annui.
Nel primo caso, il tetto da 500 euro funziona come una franchigia, per cui fino a concorrenza di esso si applica l'aliquota della Tasi deliberata dal Comune e le eventuali detrazioni previste per l'abitazione principale, mentre per la quota eccedente si applicherà l'aliquota Tasi prevista dal Comune per le abitazioni diverse da quelle principali. E sempre su tale quota "in eccedenza" il proprietario dovrà anche pagarci l'Imu.
Il Comune però, come visto, potrebbe aver deciso di assimilare l'abitazione a quella principale solo se il comodatario appartiene ad un nucleo familiare con Isee non superiore a 15mila euro annui. In questo caso, sull'intero valore non è dovuta l'Imu ma solo la Tasi e il tributo si calcola sull'intero valore dell'immobile con i parametri delle prime case.
A pagare il tributo sarà poi di regola il proprietario. Infatti, secondo il Mef, laddove si è in presenza di un'abitazione principale (inclusi i casi di assimilazione) l'obbligo di versamento della Tasi ricade interamente sul proprietario/possessore e non sull'occupante. Quindi, a pagare la Tasi sarà il proprietario e non l'occupante con l'aliquota per le abitazioni principali. Tuttavia, occorre considerare che, in caso di rendita superiore a 500 euro, come si è visto, l'assimilazione non vale per la quota in eccesso: su quest'ultima, quindi, l'occupante deve almeno in teoria versare la sua nella percentuale fissata dal comune fra il 10 e il 30% (10% se il comune non ha deliberato sul punto) dell'aliquota ordinaria; il proprietario la restante parte.
Se, invece, il comune non ha deciso per l'assimilazione alla prima casa, l'immobile sarà trattato alla stregua di una normale seconda abitazione e pertanto si applicherà la Tasi ad aliquota ordinaria (con la suddivisione tra il 10 ed il 30% tra proprietario/possessore e occupante). Sull'immobile, il proprietario, dovrà anche versare l'Imu. Possibile anche che il Comune, pur non avendo previsto l'assimilazione, abbia stabilito una aliquota agevolata al posto di quella ordinaria. In tal caso gli importi da corrispondere saranno verosimilmente piu' bassi.
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Zedde
Pensioni, dal 1° giugno tutte le prestazioni saranno pagate il primo del mese
L'Inps conferma che dal primo giugno tutti i trattamenti pensionistici erogati dall'istituto saranno pagati il primo giorno bancabile di ciascun mese.
Kamsin Dal 1° giugno tutti i pensionati vedranno spostarsi al primo giorno di ciascun mese la data di liquidazione delle prestazioni previdenziali. Lo comunica ufficialmente l'Inps con il messaggio 3519/2015 con il quale l'istituto coordina le novità introdotte di recente dal decreto legge 65/2015.
L’articolo 6 del decreto legge 21 maggio 2015, n. 65 ha stabilito, infatti, che “a decorrere dal 1º giugno 2015, al fine di razionalizzare e uniformare le procedure e i tempi di pagamento delle prestazioni previdenziali corrisposte dall'INPS, i trattamenti pensionistici, gli assegni, le pensioni e le indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili, nonché le rendite vitalizie dell'INAIL sono posti in pagamento il primo giorno di ciascun mese o il giorno successivo se festivo o non bancabile, con un unico mandato di pagamento ove non esistano cause ostative, eccezion fatta per il mese di gennaio 2016 in cui il pagamento avviene il secondo giorno bancabile. A decorrere dall'anno 2017, detti pagamenti sono effettuati il secondo giorno bancabile di ciascun mese".
L'isituto precisa pertanto che a decorrere dalla mensilità di giugno 2015, viene unificata al primo giorno del mese la data di pagamento per tutte le gestioni dell’Istituto, anticipando i pagamenti anche dei trattamenti pensionistici delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti che erano effettuati il 10 del mese, e delle gestioni pubbliche che erano effettuati il 16 del mese. La novità, quindi, interesserà anche i titolari delle prestazioni pagate in via "inframensile" che vedranno, nei fatti, allineata la data di pagamento del rateo a quella vigente nelle gestioni Inps dei lavoratori dipendenti. L'effetto armonizzazione è di non poco conto.
A partire dal 1° luglio, poi, i titolari di piu' trattamenti pensionistici facenti carico a gestioni private, gestioni pubbliche e gestioni spettacolo e sport riceveranno un pagamento unico, sempre al primo di ogni mese, comprendente tutti i trattamenti corrisposti dall'Inps. Ad esempio, quindi, una pensione diretta a carico della gestione Inps sarà pagata assieme ad eventuali ulteriori trattamenti erogati dall'Inps ad altro titolo nei confronti dello stesso beneficiario da altre gestioni (es. pensione di reversibilità).
Nel caso in cui il giorno 1 cada in giorno festivo o non bancabile, il pagamento viene posticipato al primo giorno bancabile successivo. Il pagamento al giorno 1° sarà effettuato sia per le pensioni in pagamento in Italia che per le pensioni in pagamento all’estero, ferma restando la cadenza bimestrale con pagamento posticipato per le pensioni delle gestioni spettacolo e sportivi professionisti corrisposte a beneficiari residenti all’estero. Per le pensioni in pagamento all’estero è stata parificata la sola data di pagamento, in attesa di completare a breve l’unificazione del processo di pagamento delle pensioni estere delle gestioni pubbliche, dello spettacolo e degli sportivi.
Documenti: Messaggio inps 3519/2015
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Zedde
Riforma Pensioni, Damiano: pronti a convergenza su uscite flessibili a 62 anni
"Ora speriamo di passare ai fatti. Anche perche’ lo stesso Premier Renzi ha ammesso la necessita’ di correggere la legge Monti introducendo un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale".
Kamsin La mia proposta di legge, che Salvini vuole sostenere, che consentirebbe ai lavoratori di andare in pensione a partire dai 62 anni, con 35 di contributi e con l’8% massimo di penalizzazione, e’ attualmente all’esame della Commissione lavoro della Camera.” Lo dichiara in una nota il Presidente della Commissione lavoro alla Camera Cesare Damiano.”
“Il 3 giugno prossimo – prosegue – avremo in audizione il ministro Poletti e successivamente il Presidente dell’Inps Boeri e le parti sociali. Se si registrasse una convergenza sull’obiettivo sarebbe piu’ facile trovare nella legge di Stabilita’ la soluzione, coperture finanziarie comprese. Dalle dichiarazioni di Salvini speriamo di passare ai fatti, anche perche’ lo stesso Premier Renzi ha ammesso la necessita’ di correggere la legge Monti introducendo un criterio di flessibilita’ nel sistema previdenziale. Noi siamo pronti” ha concluso Damiano.
Il provvedimento promosso da Damiano-Baretta consentirebbe l'accesso alla pensione, per i lavoratori dipendenti, autonomi e del pubblico impiego, al perfezionamento di un'età pari a 62 anni in presenza di almeno 35 anni di contributi con un taglio dell'assegno di circa l'8%. E' prevista anche un'uscita anticipata a 41 anni di contributi e senza decurtazioni, una norma che dovrebbe aiutare il pensionamento dei cd. lavoratori precoci (cioè coloro che hanno iniziato a lavorare in età molto giovani). Tra le altre misure che potrebbero entrare nel provvedimento c'è un aumento piu' graduale dell'età per il pensionamento di vecchiaia delle lavoratrici (con l'attenuazione dello "scalone fornero"), una revisione delle norme relative all'adeguamento della stima di vita, una piu' agevole "riunificazione" dei contributi sparsi in diverse gestioni previdenziali.
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Zedde
Esodati cooperative, i requisiti per ottenere l'assegno straordinario di sostegno al reddito
L'Inps riepiloga la normativa per l'accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo.
Kamsin Continua l'adeguamento dei regolamenti dei fondi di solidarietà di settore alla legge Fornero del 2012 (legge 92/2012). L'Inps con la Circolare 104/2015 riepiloga le prestazioni e le modalità di accesso alle prestazioni erogate dal fondo di solidarietà per il sostegno dell’occupabilità, dell’occupazione e del reddito del personale del credito cooperativo come individuate nel Decreto interministeriale n. 82761 del 20 giugno 2014 a sua volta adottato in base all'articolo 3 della legge 92/2012.
Sostanzialmente l'Inps conferma che i lavoratori del personale del credito cooperativo possono fruire di specifiche prestazioni di sostegno al reddito finanziate dalle aziende al verificarsi di particolari eventi che pregiudicano il normale svolgimento del rapporto di lavoro. Nello specifico il Fondo provvede, nell’ambito dei processi di ristrutturazione e/o di situazioni di crisi, e/o di rilevante riorganizzazione aziendale o di riduzione o trasformazione di attività o di lavoro, nei confronti dei soggetti aderenti al Fondo all'erogazione dell'assegno ordinario e dell'assegno straordinario di sostegno al reddito.
L'assegno ordinario spetta: 1) per il finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi Fondi nazionali, dell’Unione europea o della cooperazione; 2) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro o da sospensione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, anche in concorso con gli appositi strumenti di sostegno previsti da accordi collettivi di categoria; 3) per il finanziamento di specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell’orario di lavoro in applicazione dei contratti di solidarietà espansivi ai sensi dell’articolo 2 del decreto legge n. 726 del 30 ottobre 1984, convertito dalla legge n. 863 del 19 dicembre 1984.
il Fondo provvede anche al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione delle prestazioni di assegno ordinario.
Il Fondo riconosce poi l'erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, per quei lavoratori che abbiano i requisiti per fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all’esodo e al versamento della relativa contribuzione correlata, dovuta dai datori di lavoro, alla competente gestione previdenziale, calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 40 della legge n. 183/2010. Destinatario delle prestazioni straordinarie - ricorda l'Inps - è il personale dipendente, compreso quello con qualifica di dirigente, delle aziende del settore, coinvolto in processi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale che si trovi nelle condizioni di maturare i requisiti minimi per la fruizione del trattamento pensionistico (il più prossimo tra anticipato o di vecchiaia) a carico della gestione previdenziale obbligatoria di appartenenza entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro. Il valore dell’assegno straordinario erogato in forma rateale è pari all’importo del trattamento pensionistico che gli interessati teoricamente percepirebbero alla data di cessazione del rapporto di lavoro, compresa la quota di pensione calcolata sulla base della contribuzione mancante per il diritto alla pensione stessa. Per i periodi di erogazione dell’assegno compresi fra la cessazione del rapporto di lavoro e la maturazione dei requisiti minimi di età e di contribuzione richiesti per il perfezionamento del diritto a pensione, l’azienda esodante versa la contribuzione correlata.
In via emergenziale, il Fondo riconosce, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l’accesso all'assegno straordinario: 1) il finanziamento per la durata massima di 24 mesi di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori licenziati, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione vigente; 2) il finanziamento per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale .
Documenti: Circolare Inps 104/2015
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Riforma Pensioni, con la proposta Damiano un anticipo sino a 4 anni sull'età pensionabile
Il testo del disegno di legge preparato Damiano e da Baretta prevede un'uscita dal lavoro anticipata di 4 anni ma lasciando nelle casse dell'erario alcuni denari.
Kamsin Il Governo e l'Inps stanno continuando a studiare i meccanismi per introdurre una qualche forma di flessibilità in uscita a partire dal 1° gennaio del prossimo anno. L'ipotesi che sostanzialmente registra i maggiori consensi a livello politico (soprattutto all'interno della maggioranza) è la proposta Damiano-Baretta che prevede uscite a partire da 62 anni e 35 di contributi con penalizzazioni man mano decrescenti a partire da una soglia pari all'8% (vedi pensionamenti flessibili per ulteriori dettagli).
Il meccanismo mira sostanzialmente a concedere un anticipo di almeno 4 anni rispetto agli attuali requisiti previsti per il trattamento di vecchiaia agevolando in questo modo la cd. staffetta generazionale. Secondo fonti vicine all'esecutivo il Governo potrebbe accettare questo schema di massima aumentando però la penalità di un ulteriore 3% per far quadrare i conti. In tal modo chi uscirà a 62 anni e 35 anni potrebbe "beccarsi" una decurtazione non piu' dell'8% bensì dell'11%.
C'è poi un'altra condizione: l'importo dell'assegno così decurtato non potrà risultare inferiore a 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale. Vale a dire che il rateo dovrà essere superiore almeno a 672 euro lordi al mese.
Per quanto riguarda la decurtazione nella proposta si precisa che questa interesserà comunque le sole quote retributive dell'assegno e quindi intaccherà maggiormente l'importo della rendita dei lavoratori anziani rispetto a quelli piu' giovani (che, com'è noto, hanno una minore parte dell'assegno determinato con il calcolo retributivo). La penalità risulterebbe pertanto assente nei confronti dei lavoratori il cui primo accredito contributivo è successivo al 31 dicembre 1995: costoro hanno infatti l'intero assegno determinato con il sistema contributivo e quindi sostanzialmente non potrà darsi l'applicazione della penalità in parola.
L'altra ipotesi pur sul tavolo dell'esecutivo, quella del ricalcolo tutto con il contributivo, riscontra una maggiore divisione a livello politico. Fonti di Governo fanno tuttavia osservare come tale ipotesi, oltre a comportare minori oneri per le casse pubbliche, sarebbe piu' equa in quanto legherebbe l'importo dell'assegno alla reale consistenza dei contributi versati. Gli assegni in questo caso, però, si ridurrebbero di un importo maggiore rispetto a quanto indicato da Damiano-Baretta.
Il confronto si riattiverà comunque a giugno, dopo le elezioni regionali. Entro la fine del prossimo mese infatti l'Inps presenterà la propria proposta per la flessibilità in uscita e per introdurre un ammortizzatore sociale per gli ultra 55enni senza lavoro. In parallelo la Commissione Lavoro della Camera continuerà l'esame delle proposte sulla flessibilità in uscita a cui si dovranno aggiungere i disegni di legge depositati lo scorso mese di Aprile sulla settima salvaguardia dal Partito Democratico e dalla Lega Nord.
seguifb
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Pensioni, il Governo conferma il blocco dell'indicizzazione sopra i 3mila euro al mese
Il Governo ha approvato il decreto legge sulle rivalutazioni delle pensioni interessate dal blocco biennale dell'indicizzazione. Gli assegni superiori a sei volte il minimo inps non vedranno alcun effetto mentre quelli inferiori otterrano una mancia una tantum.
Kamsin I rimborsi per i pensionati con trattamenti ricompresi tra 3 e 6 volte il minimo, oggetto del recente decreto legge 65/2015 varato lunedì scorso dal Governo saranno automatici. Non dovranno essere prodotte particolari istanze o domande da parte degli interessati. Sarà l'Inps il primo di Agosto a restituire una somma una tantum oscillante tra i 300 euro e gli 800 euro per chiudere i conti con il blocco dell'indicizzazione del biennio 2012-2013.
A questi importi dovrebbero aggiungersi anche ulteriori denari per coprire il trascinamento sull'anno 2014 e dei primi sette mesi del 2015 mentre la partita per gli ultimi mesi del 2015 e 2016 si risolverà probabilmente con un piccolo incremento dell'assegno a partire da settembre. Si vedrà. Anche perchè non è detto che nel corso di conversione in legge del decreto non si apportino modifiche in quanto il meccanismo di rivalutazione del biennio 2014-2015 e dell'anno 2016 non risulta del tutto chiaro (qui intanto è possibile stimare gli effetti sull'assegno del decreto legge varato dal Governo).
Il bonus sarà comunque molto ridotto rispetto a quanto il Governo avrebbe, in teoria, dovuto corrispondere dopo la sentenza della Corte Costituzionale. Le cifre messe sul piatto copriranno infatti poco piu' del 20% del dovuto per gli assegni tra 3 e 4 volte il minimo e si ridurranno gradualmente sino al 5% del dovuto nell'ultima fascia, quella ricompresa tra 5 e 6 volte il minimo. A bocca asciutta rimarranno gli assegni superiori a 6 volte il minimo per i quali, in pratica, il Governo ha ripristinato completamente la normativa previgente alla decisione della Consulta. Una decisione che ha mandato su tutte le furie le associazioni di categoria (in primis Federmanager e ManagerItalia) le quali sono pronte a dare il via ad una nuova battaglia legale in Tribunale.
Gli assegni superiori a 6 volte il minimo sono, del resto, quelli che hanno perso di piu', in termini assoluti, nel corso di questi anni. Si pensi che un assegno da oltre 3000 euro lordi nel 2011 ha già lasciato sul terreno oltre 6mila euro in tre anni e mezzo e si trascina dietro una perdita perpetua di oltre 150 euro al mese. Non proprio briciole.
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Riforma Pensioni, M5S deposita nuovo ddl per estendere l'opzione donna
E' stato depositato ieri in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati il ddl 3114 a firma dei deputati Ciprini-Tripiedi (M5S) in materia di estensione del regime sperimentale donna sino al 31 dicembre 2018 e l'applicazione di particolari benefici previdenziali (in termini soprattutto di contribuzione figurativa) per le lavoratrici madri e per coloro che assistono i familiari disabili ai sensi della legge 104/1992 (i cd. caregiver). Il ddl, ricordano i firmatari, intende ribadire il ruolo dello Stato rispetto al riconoscimento del valore universale della maternità e dei lavori di cura familiare e consentire un anticipo dell'età pensionabile per questi lavoratori. Tra le novità da segnalare la fonte di finanziamento delle misure che viene reperita attraverso la previsione di un tetto alle pensioni d'oro superiori a 5mila euro lordi al mese (10 volte il trattamento minimo inps). Analoghi tetti verrebbero introdotti dagli organi competenti, nei confronti dei vitalizi dei parlamentari e dei consiglieri regionali. I contenuti nel ddl non sono, in verità, del tutto nuovi ma piuttosto riprendono diverse proposte già all'esame della Commissione Lavoro della Camera nell'ambito delle cd. pensioni flessibili. Esame che riprenderà a Giugno in quanto questa settimana non sono previste convocazioni per la Commissione Lavoro della Camera. In calendario c'è l'audizione dei vertici Inps, Istat e del Governo.
Documenti: il testo del ddl 3114
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Zedde
Pensioni, per le lavoratrici assegni del 30% piu' bassi degli uomini
Donne penalizzate nel mondo del lavoro e, quindi, anche nel trattamento pensionistico. In media i loro assegni sono del 30% inferiori a quelli degli uomini, con una media di oltre 1.500 euro al mese per gli ex lavoratori e di poco più di 1.000 euro per le ex lavoratrici. Secondo i dati forniti dal Cnel nel corso di un'audizione in Commissione Lavoro della Camera questa settimana, la situazione delle donne nel welfare italiano è di sostanziale svantaggio. Nel mondo del lavoro la disoccupazione è per le donne più alta rispetto agli uomini, e - nonostante la maggiore tenuta dell'occupazione femminile negli anni della crisi - la quota di donne occupate in Italia rimane sempre molto inferiore alla media Ue. L'insieme dei servizi alla famiglia (cura della prole, assistenza agli anziani, ecc.) continua inoltre ad essere erogato essenzialmente da donne, sottraendole al circuito lavoro-produzione di reddito-fruizione di trattamento pensionistico.
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Rimborsi Pensioni, Padoan spiega come saranno rivalutati gli assegni
Il Ministro dell'Economia PierCarlo Padoan ha spiegato martedì presso le Commissioni Lavoro riunite di Camera e Senato gli effetti e le modalità della riarticolazione dell'indicizzazione delle pensioni contenuta nel decreto legge 65/2015. Kamsin «Il decreto legge - ha detto Padoan - interviene sulla regolamentazione del regime pensionistico per gli anni 2012 e 2013 (direttamente incisi dalla sentenza) e per gli anni successivi. L’intervento in esame si pone un duplice obiettivo. Da un lato, dare attuazione alla Sentenza n. 70/2015, nell’ottica di ripristinare un adeguamento al costo della vita relativamente agli anni in esame per le pensioni di importo compreso tra circa 1.500 euro lordi e circa 3.000 euro lordi mensili, ispirato a criteri di proporzionalità e nell’ottica di una garanzia di adeguatezza delle prestazioni. Per le pensioni di importo superiore a circa 3.000 euro lordi mensili, la rivalutazione non viene invece riconosciuta, nell’ambito di un’impostazione solidaristica sia intra-generazionale, sia intergenerazionale, in presenza di vincoli di bilancio stringenti».
«La graduazione della rivalutazione in ragione dell’importo del trattamento pensionistico - continua Padoan - risponde al principio della solidarietà intra-generazionale. In un’ottica intergenerazionale, occorre riconoscere che il pagamento di 17,6 miliardi nel 2015, e di circa 4,5 miliardi annui nei prossimi anni, si rifletterebbe negativamente sulla pressione fiscale e sulla fornitura di servizi pubblici e trasferimenti, inclusi quelli alle generazioni più giovani.
Dall’altro, coniugare i principi sanciti dalla Sentenza n. 70/2015 con il mantenimento degli obiettivi di finanza pubblica di convergenza verso l’obiettivo di medio termine (equilibrio di bilancio in termini strutturali), che parimenti si sostanzia in un interesse generale del Paese come sancito dalla Costituzione.
La disposizione adottata prevede, per i trattamenti pensionistici di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS, il riconoscimento della rivalutazione relativa agli anni 2012 e 2013 secondo le seguenti modalità:
per gli anni 2012 e 2013:
1) nella misura del 40 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a tre volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a quattro volte il trattamento minimo INPS con riferimento all'importo complessivo dei trattamenti medesimi.
2) nella misura del 20 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a quattro volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a cinque volte il trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
3) nella misura del 10 per cento per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a cinque volte il trattamento minimo INPS e pari o inferiori a sei volte il trattamento minimo INPS, con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
4) la rivalutazione non è riconosciuta per i trattamenti pensionistici complessivamente superiori a sei volte il trattamento minimo INPS con riferimento all’importo complessivo dei trattamenti medesimi.
Per il periodo successivo:
1) negli anni 2014 e 2015 nella misura del 20 per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto;
2) a decorrere dall’anno 2016 nella misura del 50 per cento di quanto stabilito per le mensilità del biennio 2012-2013, come sopra descritto».
«A titolo puramente esemplificativo - conclude Padoan - e sulla base di valutazioni di massima, attese le diverse specificità dei pensionati interessati in relazione alle condizioni soggettive e allo specifico importo di pensione, possiamo dire che nel caso di un pensionato che riceve un assegno di circa 1.700 euro lordi mensili, che si colloca fra 3 e 4 volte il trattamento minimo, il beneficio di questo intervento per l’anno 2015 è stimabile in circa 750 euro netti; per un pensionato che riceve un assegno di circa 2.200 euro lordi mensili, che si colloca fra 4 e 5 volte il trattamento minimo, il beneficio è stimabile in circa 460 euro netti; per chi riceve un assegno di circa 2.700 euro lordi mensili, che si colloca fra 5 e 6 volte il trattamento minimo, il beneficio è stimabile in circa 280 euro netti».
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Esodati, depositata alla Camera interrogazione per approvazione settima salvaguardia
E' stata depositata questa settimana in Commissione Lavoro alla Camera dei Deputati un'interrogazione promossa da Walter Rizzetto (M5S) al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, Giuliano Poletti per conoscere le reali intenzioni del Governo sull'approvazione della settima salvaguardia in materia previdenziale. Kamsin — Per sapere – premesso che:
è noto che la cosiddetta riforma Fornero dell'anno 2011 ha modificato i presupposti per accedere al trattamento pensionistico non consentendo di godere del diritto alla pensione a migliaia di persone che avevano provveduto al versamento dei contributi previdenziali;
tale riforma ha pertanto determinato una serie di categorie di persone da salvaguardare con ulteriori interventi correttivi della «riforma Fornero», tra le quali, quella dei cosiddetti «lavoratori esodati», ossia coloro che sono stati espulsi dalle aziende in forza di accordi tra le parti sociali in base alla normativa previgente la riforma e che ha impedito agli stessi di andare in pensione, sebbene prossimi al conseguimento dei requisiti pensionistici di vecchiaia o anzianità;
per riparare a tale grave situazione, di notevole contenuto sociale, nel tempo l'Esecutivo ha adottato provvedimenti di «salvaguardia» per consentire ad alcune categorie di persone di accedere al trattamento previdenziale in base alla normativa previgente la «riforma Fornero». Sono stati adottati sei interventi di salvaguardia; l'ultimo si è concretizzato con la legge n. 147 del 2014, a tutela di una serie di lavoratori: da quelli in mobilità a quelli che hanno versato contributi volontari;
tuttavia, ad oggi, sono rimaste ignorate quindi non tutelate ulteriori categorie di persone, ancor più danneggiate di altre per le quali si è proceduto alla salvaguardia. Si tratta di quei soggetti rimasti privi di qualsiasi sostegno economico, poiché all'entrata in vigore della riforma delle pensioni già non avevano un posto di lavoro o lo hanno perso in questi anni, e se non fosse stata attuata la «riforma Fornero», avrebbero avuto il diritto di accedere al trattamento pensionistico dal 2012/2013 entro l'intero anno 2016;
ebbene, individuando gli ulteriori criteri necessari, si ritiene urgente procedere ad un censimento attraverso l'Inps che consenta di individuare queste categorie di persone rimaste fuori dai precedenti provvedimenti di salvaguardia sebbene siano state fortemente danneggiate dalla «riforma Fornero»;
è evidente, infatti, che non sia equo procedere alla salvaguardia solo di alcune categorie di pensionati ed, invece, escludere persone che si trovano in condizioni ancora più disagiate, poiché non consentendo alle stesse di accedere alla pensione, è stato impedito loro di ottenere quella che sarebbe stata l'unica fonte di reddito che da tempo attendevano, considerando che si tratta di soggetti che all'entrata in vigore della «riforma Fornero» erano già privi di un sostegno economico o lo sono a tutt'oggi, poiché non avevano un posto di lavoro o lo hanno perso in questi anni –:
quali siano gli orientamenti del Ministro in relazione a quanto esposto in premessa;
se il Ministro intenda adottare, urgentemente, un'iniziativa normativa di salvaguardia a tutela dei soggetti ancora esclusi come descritti in premessa, dopo aver proceduto – attraverso l'ente previdenziale – ad un censimento di questa tipologia di persone, considerando che l'individuazione esatta di queste categorie di soggetti senza più alcun reddito, è essenziale per porre in essere un intervento normativo di salvaguardia. (5-05650)
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